Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33643 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33643 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME MACRICOGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nata a Reggio Calabria il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 20/11/2024 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 novembre 2024, il Tribunale di Reggio Calabria condannava NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di tremila euro di ammenda ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett a), d.lgs. n. 152 del 2006, la prima per aver consentito l’utilizzo dell’autocarro Fiat Iveco TARGA_VEICOLO, non autorizzato al trasporto di rifiuti e della quale era intestataria, al fratello NOME COGNOME, in tal modo concorrendo alla gestione illecita di rifiuti non pericolosi, il secondo per aver conferito a NOME COGNOME, soggetto non abilitato alla gestione di rifiuti, il paraurti della Fiat 500, tg. TARGA_VEICOLO, rifiuto ascrivibile al CER 160119, in tal modo concorrendo con lo stesso al suo illecito smaltimento.
Avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, NOME COGNOME, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
In sintesi, la ricorrente, iscritta all’RAGIONE_SOCIALE ed autorizzata alla raccolta e al trasporto di rifiuti non pericolosi, ha lamentato la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza che l’autocarro ceduto in comodato d’uso a NOME COGNOME fosse stato a sua volta ceduto a soggetto diverso e che quest’ultimo lo avesse utilizzato al di fuori delle norme di legge.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non avendo il Tribunale motivato sulla applicazione della invocata causa di non punibilità.
Avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, anche NOME COGNOME, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
3.1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, per insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa.
La difesa deduce che non era possibile muovere alcun rimprovero al ricorrente, nemmeno a titolo di colpa, avendo egli affidato l’incarico di smaltire il paraurti a soggetto che, prima facie, era legittimato a tale compito, dal momento che utilizzava un autocarro recante l’adesivo ‘NOME Trasporti’ e che il citato mezzo era dotato di autorizzazione al trasporto dei rifiuti ed iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 2018 a nome di NOME COGNOME.
3.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 256 d.lgs. n. 152 del 2006, per mancanza di accordo criminoso, non essendovi in atti la prova che il ricorrente abbia affidato a NOME COGNOME il compito di smaltire il paraurti, mentre i tabulati telefonici confermano i contatti tra i due imputati, senza chiarire la natura degli stessi.
3.3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione, in ordine alla richiesta di riconoscimento dell’ipotesi della c.d. tenuità del fatto, non avendo il Tribunale fornito sul punto una motivazione, nemmeno parziale o implicita.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, con la quale si insiste nel ricorso e se ne chiede l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME Ł manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale ha invece illustrato, in maniera non illogica e completa, i motivi per i quali ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato, spiegando come l’imputata, iscritta nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed autorizzata al trasporto di materiali risultanti dall’attività dichiarata di ‘lavori di completamento e finitura di edifici’, non avrebbe potuto invocare l’estraneità all’attività di gestione illecita, non potendosi disinteressare dell’impiego del mezzo destinato al trasporto di rifiuti. NØ può sostenersi, come fa la ricorrente, che l’uso dell’autocarro da parte di NOME COGNOME fosse del tutto occasionale, avendo la sentenza impugnata illustrato come il mezzo fosse stato in uso a costui durante l’espletamento delle indagini, svoltesi dal settembre 2020 al 26 febbraio 2021, data nella quale il mezzo era stato sottoposto a sequestro.
Devono, quindi, escludersi i vizi motivazionali del tutto genericamente prospettati dall’appellante, avendo il giudice di merito compiutamente e logicamente argomentato sulla sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’imputata.
In presenza di un apparato argomentativo sufficiente e non irrazionale, non vi Ł dunque spazio per l’accoglimento delle generiche obiezioni difensive.
Di qui la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate sul punto.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al primo e al secondo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, motivi da esaminarsi congiuntamente perchØ connessi.
Sul punto, il Tribunale ha argomentato, senza vizi logici, che il ricorrente si era avvalso, nel trasporto dei rifiuti derivanti dalla sua attività di carrozziere, dell’opera di NOME COGNOME, non iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE dei soggetti abilitati al trasporto dei rifiuti, circostanza quest’ultima facilmente accertabile attraverso un consulto degli albi. Il Tribunale ha argomentato, in
proposito, illustrando che era stato rinvenuto un notevole quantitativo di rifiuti, tra i quali vari paraurti, nei pressi dell’alveo del torrente Catona, e che era stato accertato, attraverso l’acquisizione delle immagini di alcune telecamere site in loco, che l’unico mezzo che era transitato era l’autocarro indicato in imputazione, carico all’andata ed invece scarico nel percorrere la strada in senso opposto. Precisava, inoltre, il Tribunale che erano intercorsi dei contatti telefonici tra COGNOME COGNOME, che aveva in uso l’autocarro, e il ricorrente anche nei giorni precedenti al rinvenimento dei paraurti, uno dei quali era stato sostituito proprio dal ricorrente in un veicolo, tg. TARGA_VEICOLO, affidatogli dalla teste COGNOME.
La motivazione Ł, pertanto, sorretta da considerazioni non illogiche e aderenti agli elementi acquisiti in atti, nell’impugnazione invero non confutate, essendo i motivi di ricorso proposti del tutto generici.
Entrambi i ricorrenti lamentano, infine, NOME COGNOME con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME con il terzo motivo di ricorso, che la mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non Ł stata motivata dal giudice di primo grado, pur avendone le difese dei ricorrenti richiesto l’applicazione ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
I motivi sono manifestamente infondati.
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la norma prevede, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449).
In proposito, deve essere ricordato il consolidato orientamento secondo cui «La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola’, Rv. 282097; nello stesso senso, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096).
Scendendo nel concreto, sebbene le difese degli imputati avessero formulato, in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado, richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (v. pagina 3 della sentenza impugnata), dalla lettura complessiva della motivazione si desume che vi sia stato un rigetto implicito, da parte del Tribunale, della sollecitazione difensiva; ciò in applicazione del piø generale principio secondo cui non Ł censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. sul punto, ex multis, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500).
Tanto Ł avvenuto nella vicenda in esame, atteso che la sentenza impugnata, sia pure con riferimento alla valutazione sul trattamento sanzionatorio, ha valorizzato, in senso ostativo, la gravità delle condotte commesse da tutti gli imputati anche in rapporto all’attività svolta per come emergente dagli atti, affermazioni che, pur sintetiche, non hanno tuttavia trovato adeguata smentita nel ricorso, nel quale invero non sono stati indicati gli eventuali
elementi che avrebbero giustificato in positivo il riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità, avendo entrambi i ricorsi lamentato il difetto di motivazione, secondo le modalità di giudizio elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, e limitandosi ad asserire che il reato avrebbe dovuto essere ricompreso nella ‘particolare tenuità del fatto’ (cfr., pagina 4 del ricorso COGNOME e pagine 5 e 6 del ricorso COGNOME).
Le doglianze sollevate al riguardo devono pertanto essere ritenute non specifiche, a fronte di una sentenza che, nel suo percorso argomentativo, aveva nel complesso rimarcato l’offensività del fatto, consistito del resto, rispettivamente, nell’aver la COGNOME consentito l’utilizzo di un autocarro a lei intestato per la gestione illecita di rifiuti non pericolosi e nell’aver il COGNOME, titolare di autocarrozzeria abusiva, conferito il paraurti di un’autovettura a soggetto non abilitato alla gestione di rifiuti (senza verificarne dunque l’adeguatezza professionale), così ravvisando nei confronti di tutti gli imputati il completo disinteresse nell’attività di gestione illecita di rifiuti, aspetto non proprio insignificante e non privo di possibili ripercussioni in materia di prevenzione e sicurezza ambientale.
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, i ricorsi proposti nell’interesse dei ricorrenti devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti stessi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 25/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME