Gestione Illecita di Rifiuti: la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sulla gestione illecita di rifiuti e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione. La Suprema Corte ha esaminato il caso di due soggetti condannati per trasporto e scarico di rifiuti speciali e pericolosi, confermando la decisione della Corte d’Appello e dichiarando i loro ricorsi inammissibili per diversi motivi, sia di merito che procedurali.
I Fatti del Caso
Due persone venivano condannate nei gradi di merito per aver trasportato e scaricato illegalmente rifiuti classificati come speciali e pericolosi. Nello specifico, si trattava di imballaggi in plastica, materiali da costruzione a base di gesso e imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose. Inoltre, veniva loro contestata la realizzazione di una discarica abusiva, in violazione dell’articolo 256 del D.Lgs. 152/2006.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, articolando tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Gestione Illecita di Rifiuti
I ricorrenti hanno basato la loro difesa su tre argomenti principali, tutti ritenuti infondati dalla Suprema Corte.
### La Classificazione dei Rifiuti e la Natura del Reato
Il primo motivo contestava la violazione dell’art. 256 del D.Lgs. 152/2006, sostenendo un’errata classificazione dei rifiuti. I ricorrenti ritenevano che i materiali non fossero né speciali né pericolosi. La Cassazione ha respinto questa censura, qualificandola come una contestazione di fatto, già adeguatamente valutata e motivata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente ribadito che, per quanto riguarda il reato di discarica abusiva, esso si consuma con la semplice realizzazione dell’area di scarico, a prescindere dal verificarsi di un danno ambientale immediato.
### La Genericità delle Censure sulla Pena
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentavano l’eccessività della pena inflitta, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata concessione della sospensione condizionale. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile perché ritenuto generico, ovvero privo di specifiche argomentazioni di fatto e di diritto che potessero sostenerlo efficacemente.
### La Confisca del Mezzo: la Carenza di Interesse
Il terzo motivo riguardava la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti. La Corte ha dichiarato inammissibile anche questa doglianza per ‘carenza di interesse’. Dalla sentenza impugnata emergeva, infatti, che il veicolo non era di proprietà degli imputati, ma di un terzo soggetto. Di conseguenza, i ricorrenti non avevano un interesse giuridicamente tutelato a contestare il provvedimento di confisca.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso. Il primo motivo è stato rigettato perché mirava a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità, dove la Corte si pronuncia solo sulla corretta applicazione della legge. La Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e coerente sulla classificazione dei rifiuti e sulla consumazione del reato di gestione illecita di rifiuti.
Il secondo motivo è stato considerato inammissibile per la sua indeterminatezza, non essendo supportato da argomentazioni specifiche. Infine, il terzo motivo è stato respinto per un difetto di legittimazione attiva: non essendo i proprietari del veicolo, gli imputati non potevano impugnare la relativa confisca.
A fronte dell’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisando un’assenza di colpa nella loro proposizione, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce principi fondamentali in materia di reati ambientali e di diritto processuale penale. In primo luogo, conferma che il reato di discarica abusiva è un reato di pericolo, che si perfeziona con la sola condotta illecita, senza che sia necessario un danno effettivo all’ambiente. In secondo luogo, sottolinea l’importanza di formulare ricorsi specifici e ben argomentati, poiché la genericità delle censure porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Infine, chiarisce che per poter contestare un provvedimento, come la confisca, è necessario avere un interesse diretto e concreto, quale quello derivante dal diritto di proprietà sul bene.
Quando si perfeziona il reato di discarica abusiva?
Il reato di discarica abusiva, secondo l’ordinanza, si consuma con la semplice realizzazione della stessa, a prescindere dal verificarsi immediato di un danno ambientale.
Perché un ricorso generico sulla pena viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso che lamenta l’eccessività della pena senza fornire specifiche argomentazioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta è considerato generico e, pertanto, inammissibile.
È possibile contestare la confisca di un bene se non se ne è proprietari?
No, la Corte ha stabilito che non si ha interesse a ricorrere (c.d. ‘carenza di interesse’) contro la confisca di un bene se non si è il proprietario dello stesso, in quanto la decisione non inciderebbe sulla propria sfera giuridica patrimoniale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37080 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37080 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA COGNOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto, con atti separati ma di contenuto identic nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, che deduce la violazione dell’art. 256 d.l n. n. 152 del 2006 in relazione all’affermazione della pena responsabilità, è inammissibi perché articola censure di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatam vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’appello, la quale ha rib quanto al capo 1), che, nella specie i rifiuti trasportati e scaricati dagli imputati er classificarsi come speciali, pericolosi e non, essendo costituti da imballaggi di plastica, mate da costruzione a base di gesso, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, e, quanto al capo 2), che il reato ex art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 si consuma con la realizzazione di una discarica abusiva, come accertato nella vicenda qui al vaglio, a prescinder dall’immediato verificarsi di un danno ambientale;
rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l’eccessività della pena, il manc riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è inammissibile perché generico, essendo privo delle argomentazioni di fatto e di diritto sostegno del motivo stesso;
rilevato che il terzo motivo, che contesta la disposta confisca del mezzo, è inammissibile p carenza di interesse, in quanto detto veicolo risulta essere di proprietà non degli imput bensì di NOME COGNOME (cfr. p. 2 della sentenza impugnata);
stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.