Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34811 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34811 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Trapani il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 19/12/2024 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato, per quanto di interesse, la sentenza in data 14 luglio 2023 del Tribunale di Trapani che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, perchØ, in concorso con altri, aveva raccolto, gestito e trasportato rifiuti pericolosi e non, consistenti in cavi di rame e materiale ferroso in ingente quantità, senza autorizzazione.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per omessa dichiarazione della prescrizione maturata al 15 ottobre 2023, prima della sentenza di appello (primo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione per travisamento del fatto e della prova, perchØ dall’istruttoria dibattimentale era emerso che era giunto sul posto alla guida della propria autovettura per lasciare del materiale all’esterno del magazzino, mentre la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che fosse uno dei soggetti che operavano stabilmente in quel luogo, senza tener conto che solo una limitata quantità di materiale era a lui riconducibile (secondo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condotta tenuta, che era stata occasionale, trattandosi di un unico episodio (terzo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato
(quarto motivo), la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, in assenza di accertamento della natura pericolosa dei rifiuti (quinto motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GLYPHIl ricorso Ł manifestamente infondato.
1.1.Il primo motivo di ricorso, attinente alla prescrizione, che, secondo il ricorrente, sarebbe maturata al piø tardi al 15 ottobre 2023, Ł inconsistente. Il reato Ł stato commesso il 15 ottobre 2018, per cui si deve tener conto anche della sospensione del termine di prescrizione, nella misura di un anno e sei mesi, prevista dall’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta Riforma Orlando). Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 288175 – 01, hanno chiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen. si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.
1.3.Il quinto motivo relativo al trattamento sanzionatorio Ł del pari generico e fattuale. Il ricorrente ha lamentato che gli era stata irrogata la pena prevista per il reato di cui all’art. 256, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, in assenza della prova della pericolosità dei rifiuti. La doglianza non porta in conto però che i Giudici di merito hanno accertato – e la Corte di appello ha puntualmente risposto allo specifico motivo di appello – che, tra i materiali rinvenuti sull’autocarro e sulla strada, all’atto del sequestro, vi erano rifiuti di natura pericolosa, quali a esempio imballaggi contenenti sostanze pericolose, bombole gpl, carcassa di scaldabagno combusta, nonchØ batterie e componenti pericolose di serbatoio. La motivazione resiste anche a tale censura. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME