Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18496 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18496 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANTA COGNOME VILLARMOSA il 09/01/1947
avverso la sentenza del 28/03/2024 del TRIBUNALE di SAVONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Savona del 28 marzo 2024, con cui NOME COGNOME è stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di 6.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. del 2006, commesso in Loano e Toirano in data antecedente e prossima al 28 settembre 2022 e fino al 5 ottobre 2022. Veniva altresì disposta la confisca del motocarro di proprietà dell’impu
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la formulazione del giudi colpevolezza dell’imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare un rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione opera Tribunale che, all’esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, ha legittimamente riten sussistente il reato contestato, valorizzando a tal fine gli accertamenti compiuti dai CC di Lo da cui è emerso che NOME COGNOME accumulava in modo incontrollato rifiuti non pericolosi (tra cui pannelli di metallo riconducibili allo smontaggio di cucine, pezzi metallici di una la un letto pieghevole, un tubo di una idropulitrice, un telaio di un carrellino della spesa frammenti di elettrodomestici, per un peso netto di 477 kg.), per poi trasportarli e smaltirli la prescritta autorizzazione e in assenza di documenti circa la provenienza dei rifiuti traspo
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razional cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentit sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato che il secondo motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è parimenti manifestamente infondato, posto che il giudice monocratico, maniera pertinente e dunque non censurabile in questa sede, ha rimarcato la natura non occasionale della condotta, richiamando a tal fine sia la documentazione acquisita presso il cen di smaltimento “RAGIONE_SOCIALE“, attestante un precedente accesso dell’imputato per smaltimento di un altro ingente quantitativo di rifiuti metallici, sia le dichiarazioni del te COGNOME, genero di COGNOME, il quale ha riferito che questi da diversi anni accumulava rifiut pressi della villetta bifamiliare dove entrambi abitavano, non potendosi peraltro verso sotta che l’età avanzata del ricorrente e la sua condizione di incensurato sono state valorizzate in o caso dal Tribunale ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legg
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 novembre 2024.