Gestione Illecita di Rifiuti: La Cassazione Chiarisce la Differenza con un Semplice Trasloco
Il confine tra un semplice trasloco e la gestione illecita di rifiuti può essere più sottile di quanto si pensi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato proprio questo tema, confermando la condanna per tre persone che, pur sostenendo di trasportare arredi, sono state ritenute responsabili di smaltimento illegale. Analizziamo questa decisione per capire quali elementi distinguono un’attività lecita da un reato ambientale.
I Fatti del Caso: Un Trasloco o Smaltimento di Rifiuti?
Tre individui sono stati condannati in Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 256 del D.Lgs. 152/2006, ovvero per aver effettuato una raccolta e un trasporto non autorizzati di rifiuti. Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la loro attività fosse un semplice trasloco di mobili e suppellettili da un appartamento a un altro. A loro dire, la Corte d’Appello avrebbe errato nel valutare le prove e nel qualificare i beni trasportati come rifiuti.
Le indagini, tuttavia, avevano dipinto un quadro diverso. Sulla base delle dichiarazioni del proprietario dell’appartamento, delle fotografie scattate e della testimonianza degli agenti di polizia giudiziaria, era emerso che i beni caricati su un automezzo non erano arredi pronti per una nuova casa. Al contrario, si trattava di materiale ammassato, frantumato e chiaramente destinato a essere conferito presso un centro ecologico. Questa condizione oggettiva è stata l’elemento chiave per la qualificazione giuridica dei fatti.
La Decisione della Corte e la Gestione Illecita di Rifiuti
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando di fatto la condanna. I giudici supremi hanno chiarito un principio fondamentale del processo penale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria.
In questo caso, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse congrua, esauriente e logicamente ineccepibile. I giudici di merito avevano correttamente ricostruito i fatti e spiegato in modo convincente perché quegli oggetti dovessero essere considerati rifiuti e non beni da traslocare. La distinzione, quindi, non si basa sull’intenzione dichiarata dagli agenti, ma sullo stato oggettivo dei beni. Questo approccio è cruciale per la corretta applicazione delle norme in materia di gestione illecita di rifiuti.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione si è concentrata su due punti principali. In primo luogo, ha ribadito che le censure relative alla responsabilità degli imputati miravano a una rivalutazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità. Le prove, come le foto e le testimonianze, dimostravano che non si trattava di un trasloco, ma di una vera e propria attività di raccolta e trasporto di rifiuti. Lo stato dei materiali – ammassati e frantumati – era incompatibile con l’idea di un trasporto di arredi.
In secondo luogo, anche la doglianza relativa all’eccessività della pena è stata respinta. La Corte ha osservato che la motivazione dei giudici d’appello era adeguata, in quanto aveva tenuto conto della concreta pericolosità della condotta, senza discostarsi ingiustificatamente dai minimi edittali.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con la declaratoria di inammissibilità e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un importante principio: per distinguere un bene da un rifiuto, è determinante la sua condizione oggettiva e la sua destinazione. Un mobile rotto, frammentato e destinato alla discarica è un rifiuto, a prescindere da come venga definito da chi lo trasporta. Questa pronuncia serve da monito per chiunque operi nel settore dei traslochi e dello sgombero, sottolineando la necessità di rispettare scrupolosamente la normativa ambientale per evitare di incorrere nel grave reato di gestione illecita di rifiuti.
Quando il trasporto di mobili usati diventa gestione illecita di rifiuti?
Diventa gestione illecita di rifiuti quando lo stato oggettivo dei beni (ad esempio, se sono ammassati, frantumati e non più utilizzabili per il loro scopo originario) indica che sono destinati allo smaltimento e non al riutilizzo o al semplice spostamento.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23028 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23028 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la se in epigrafe indicata con la quale sono stati condannati in relazione al reato di c D.Igvo 152/2006 e il solo COGNOME per il reato di cui all’art. 496 cod. pen., deducen motivo di ricorso comune a tutti i ricorrenti, vizio della motivazione e violazion relazione all’affermazione della responsabilità e in ordine al trattamento sanzionat eccessivo.
La doglianza relativa alla responsabilità non rientra nel numerus clausus del deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ri fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisu specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricost fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, at disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo cens sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualifi di contraddittorietà o di manifesta illogicità.e perciò insindacabili in questa sede, c dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della senten laddove ha affermato che, dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, pr dell’appartamento da cui erano state ritirate le suppellettili caricate di propriet nonché dalle emergenze fotografiche agli atti e dalla testimonianza resa dagli agent giudiliaria, emerge che i ric . orrenti non stavano svolgendo alcuna attività di trasloco ma un e propria raccolta e trasporto di rifiuti destinati ad essere conferiti ad un centr particolare, il giudice ha evidenziato lo stato dei materiali che erano stati caricati ammassati e frantumati, condizioni da cui ha tratto con il convincimento che le suppe mobilio costituissero rifiuti da smaltire e non arredi da trasportare da un immobile Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al tr sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esen logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è se ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel determinare la pena senl<di minimi edittali, fatto riferimento alla concreta pericolosità della condotta.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costit rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissib declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. p l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favo Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente