Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41420 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Moschiano (Av) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 2667/2022 del Tribunale di Avellino del 19 dicembre 2022;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 dicembre 2022 il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, ha dichiarato la penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine alla imputazione a lui mossa, avente ad oggetto la violazione della normativa in materia di rifiuti, per avere, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Lauro, effettuato, in concorso con altra persona titolare di una impresa di lavorazioni edili, attività di raccolta e deposito rifiuti – in particolare si trattava di cosiddetti “sfrabbricidì” – in un terren proprietà del Comune di Lauro, in assenza della prescritta autorizzazione.
Il detto Tribunale lo ha, pertanto, condannato, ritenute le circostanze attenuanti generiche, alla “pena di euro duemila”
Avverso tale sentenza ha interposto impugnazione, diretta alla Corte di appello di Napoli, la difesa del COGNOME, svolgendo, apparentemente nove motivi di censura.
In particolare, si è osservato che: a) la sentenza sarebbe stata nulla in quanto nella parte conclusiva di essa difetterebbe la indicazione della tipologia della pena pecuniaria che è stata irrogata; b) sarebbe erronea l’applicazione fatta dell’art. 256 del dlgs n. 152 del 2006; c) l’apparato argomentativo sul quale la sentenza si fonda sarebbe viziato; d) errata sarebbe l’attribuzione al COGNOME della condotta criminosa; e) avrebbe errato il giudice del merito nel non riconoscere all’imputato le esimenti di cui agli artt. 51 e 54 cod. pen.; f viene nuovamente evocata la erronea applicazione dell’art. 256 del dlgs n. 152 del 2006; g) sarebbe stata carente od omessa la motivazione del provvedimento impugnato in relazione alle dichiarazioni rese dall’imputato; h) la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria nella parte in cui, pur riconoscendo l’esistenza di uno stato di emergenza non ha, tuttavia, escluso la responsabilità del COGNOME quanto all’avvenuto deposito dei rifiuti; í) la sentenza sarebbe viziata in relazione alla mancata ammissione di elementi istruttori che sarebbero emersi ove si fosse fatta legittima applicazione nel corso del giudizio di primo grado dell’art. 507 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile.
Deve, prima di ogni altra osservazione, segnalarsi il fatto che, trattandosi di sentenza con la quale è stata irrogata, per una contravvenzione punibile con pena alternativa, la sola pena pecuniaria, la stessa non era
suscettibile di formare oggetto di giudizio di appello, di tal che correttamente la stessa è stata rimessa al giudizio di questa Corte di cassazione, dovendo il ricorso, in base al principio del favor impugnationis, essere considerato, ad onta della apparenza, ricorso proposto ex artt. 606 e seg. cod. proc. pen.
Tanto premesso va rilevato, in relazione al primo motivo di impugnazione, che effettivamente il dispositivo della sentenza impugnata contiene la condanna dell’imputato, per quanto in esso si legge testualmente, “alla pena di euro duemila euro (sic) oltre al pagamento delle spese processuali”.
Tale previsione, sicuramente difettiva, non integra tuttavia alcun vizio della sentenza impugnata (essendo essa solo la forma di manifestazione di un errore materiale che caratterizza il predetto dispositivo), atteso che, per come si può leggere nei motivi stessi dal Tribunale di Avellino, la pena irrogata è relativa ad una condotta espressamente definita dal giudicante colposa (si veda, infatti, la pag. 7 della motivazione della sentenza impugnata), posta in essere in violazione dell’art. 256 del dlgs n. 152 del 2006.
Tanto osservato, deve concludersi nel senso che i rilievi che la predetta norma disciplini un reato contravvenzionale (cioè una tipologia di illeciti penali per i quali è prevista la pena detentiva dell’arresto e quella pecuniaria dell ammenda) e che il giudicante abbia fatto espressamente riferimento alla natura colposa della condotta dell’imputato (atteggiamento della volontà che, è sufficiente in linea AVV_NOTAIO nelle contravvenzioni – a differenza di quanto di verifica per i delitti – ad integrare l’elemento soggettivo del reato) rendono indubbio – in aggiunta alla pur espressa indicazione deponente in tale senso presente nella motivazione della sentenza – che la pena pecuniaria irrogata sia del tipo “ammenda”.
A tale conclusione è lecito giungere senza remore per via deduttiva, senza che ciò, data la evidenza della deduzione dianzi illustrata, possa avere ingenerato nel lettore del provvedimento una qualche incertezza al riguardo tale da avere costituito un pregiudizio per il condannato.
L’esito del presente giudizio indicherà i modi di emenda del predetto errore materiale.
Quanto agli ulteriori motivi di doglianza si rileva che, il primo di questi, con il quale si allude ad un cattivo governo della norma precettiva fatto dal giudice di primo grado, è inammissibile, posto che non è stato precisato in che
cosa il Tribunale di Avellino avrebbe violato la corretta applicazione della disposizione di cui, appunto, all’art. 256 del dlgs n. 152 del 2006.
Con il secondo motivo si censura la complessiva infondatezza dell’apparato argomentativo sul quale si fonda la sentenza impugnata; si tratta di una doglianza di carattere generico che, in ogni caso, pare essere riferita alle valutazioni di merito operate dal giudice di primo grado in occasione dell’apprezzamento da lui operato del materiale probatorio acquisito agli atti; si tratta, pertanto, di una doglianza non ammissibile in sede d legittimità in quanto riferita alla valutazione della prova.
Il motivo afferente alla erronea attribuzione all’imputato della condotta costituente reato è manifestamente infondato ove si rifletta sulla circostanza, adeguatamente messa in luce in sede di merito, che – indubbio essendo il dato storico che il COGNOME avesse attribuito personalmente alla impresa commerciale facente capo a tale COGNOME NOME l’attività di rimozione di una ingente quantità di detriti presenti sul greto del tratto dei “Regi Lagni” (ret storica di canalizzazioni, realizzata prevalentemente a scopi di regimazione delle acque e con finalità irrigue, presente nella zona pianeggiante a nord della città di Napoli) la cui gestione è rientrante nelle competenze del Comune di Lauro, del quale il COGNOME era, all’epoca, Sindaco – questi si era poi de tutto disinteressato di esercitare la doverosa sorveglianza, su di lui gravante in assenza di qualsivoglia delega di poteri e di compiti ad altri Uffici, in quant soggetto esercente la massima autorità amministrativa nel Comune in questione, sulle modalità attraverso le quali il RAGIONE_SOCIALE avrebbe poi provveduto alla rimozione ed allo smaltimento dei detriti in questione.
Quanto alla ritenuta violazione di legge per non essere stata riconosciuta la esimente derivante dall’applicazione degli artt. 51 e 54 cod. pen. (cioè rispettivamente, della disciplina sull’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere e sullo stato di necessità), si osserva, quanto al primo profilo che non è dato comprendere quale fosse il diritto che tenendo il comportamento indicato nel capo di imputazione il COGNOME avrebbe esercitato, mentre per ciò che attiene all’adempimento del dovere è rimasto, altrettanto, nel vago quale fosse stato l’ordine legittimo a lui rivolto da parte di una pubblica Autorità ch lo obbligasse a tenere il comportamento indicato nel capo di imputazione.
Quanto alla ipotesi dello stato di necessità, è ben vero che, ricorrendo una tale condizione, l’individuo che violi la legge anche penale non è passibile di sanzione, ma, affinché ricorra la esimente de qua, è necessaria la esistenza di una situazione di un grave ed imminente pericolo di danno alla persona, da
lui non volontariamente causato, che non sia evitabile altrimenti che ponendo in essere la condotta poi effettivamente realizzata; di tali requisiti non risulta dallo stesso testo della impugnazione ora in esame, che il ricorrente ne abbia dimostrato la esistenza neppure in relazione ad uno di essi: non la esistenza di un grave ed imminente pericolo, posto che la presenza sul greto del “Regi Lagni” dei detriti poi trasferiti sul terreno di proprietà del Comune di Lauro non costituiva, nella immediatezza della operazione fatta eseguire dal COGNOME, un imminente pericolo per la salubrità dell’ambiente più intenso di quello che avrebbe determinato il loro incontrollato spostamento sul diverso terreno ove gli stessi sono stati rinvenuti.
Ma, principalmente, non può indubbiamente sostenersi la esistenza della dimostrazione della impossibilità di ovviare al preteso stato di necessità se non attraverso la condotta incriminata, posto che il ricorrente non ha neppure allegato alcun elemento di fatto che avrebbe potuto condurre a ritenere non diversamente realizzabile la bonifica dei “Regi Lagni” nel tratto di competenza del Comune di Lauro invaso dai detriti se non trasferendoli altrove.
In ispecie il ricorrente neppure ha allegato la impossibilità di porre in essere alcuna idonea precauzione atta a preservare tale ulteriore tratto di terreno dall’inquinamento o comunque dal pregiudizio ambientale che siffatta mera traslazione dei rifiuti avrebbe potuto cagionare o, comunque, di fornirsi, prima di procedere al trasferimento del materiale in questione delle apposite autorizzazioni al suo collocamento in un sito idoneo.
Il successivo tema dedotto con i motivi di impugnazione, nuovamente riferito alla violazione dell’art. 256 del dlgs n. 152 del 2006, è, no diversamente dalla precedente evocazione del medesimo vizio, inammissibile per totale mancanza del requisito della specificità del motivo di doglianza.
Né può ritenersi che un tale requisito sia stato recuperato attraverso la indicazione, contenuta nel ricorso, che la zona ove lo sversamento dei rifiuti è avvenuto era “del tutto chiusa ai cittadini e recintata”; va, infatti segnalat come l’avvenuta trascuranza di questo fattore da parte del Tribunale di Avellino sia stata del tutto giustificata, trattandosi di dato privo di rilievo.
Invero, essendo il reato integrato già con la sola messa in pericolo del bene ambientale, derivante dal “trattamento” dei rifiuti, consistente nell’occasione appunto nel loro “deposito incontrollato” realizzato da soggetto che agiva nell’esercizio di un’impresa, in assenza della prescritta autorizzazione, la circostanza che siffatta violazione si sia verificata in una
zona interclusa ed inibita all’accesso pubblico è fattore del tutto privo d significato.
Non è chiaro, data la evanescenza sul punto del contenuto del ricorso, delle ragioni per le quali viene affermata la erroneità della attribuzione della valenza confessoria delle dichiarazioni rese dall’imputato, il quale, secondo quanto riportato dal Tribunale, avrebbe ammesso in fatto l’addebito, pur attribuendo una causale alle sue condotte che, secondo il suo avviso, le avrebbe scriminate.
La valenza confessoria di una dichiarazione attiene, infatti, alla descrizione del fatto con essa riportato, competendo, evidentemente al giudicante valutare poi la rilevanza penale degli elementi in tale modo portati alla sua conoscenza.
Quanto al successivo motivo di ricorso, afferente ad una pretesa contraddittorietà fra la riconosciuta esistenza della situazione di urgenza nel provvedere e la ritenuta rilevanza penale della condotta del COGNOME, osserva il Collegio come nessuna contraddittorietà sia ravvisabile nella sentenza impugnata, posto che la pur verificata situazione di urgenza non è stata, peraltro del tutto plausibilmente, ritenuta dal Tribunale avellinese tale dal consentire (anche in ragione dei rilievi già in precedenza illustrati in punto di assenza dello stato di necessità) una qualche deroga alla valenza precettiva della disposizione la cui violazione è stata ascritta all’imputato.
Del tutto inammissibile è la censura avente ad oggetto la mancata acquisizione delle dichiarazioni testimoniali dei testi indicati dall’imputato a sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.; va, infatti, ribadito il principio gener secondo il quale la facoltà spettante al giudice di disporre, sia autonomamente che in quanto sollecitato dalle parti, delle ulteriori prove ai sensi dell’art. cod. proc. pen. è facoltà avente un carattere eminentemente discrezionale, che, pertanto, non è suscettibile di formare oggetto di doglianza in sede di impugnazione di legittimità (in tale senso da ultimo, in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione II penale, 10 gennaio 2024, n. 884, rv 285722).
Il ricorso proposto, essendone risultati manifestamente infondati o direttamente inammissibili i motivi posti alla base, deve, pertanto, essere a sua volta dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
In tale senso, invero, pare militare sia l’argomento secondo il quale la deroga ad una norma di carattere AVV_NOTAIO, quale è la disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 130, cod. proc. pen., appare difficilmente introducibile se non in termini espressi (si veda, infatti, al riguardo la disposizion contenuta nel comma 1-bis cod. proc. pen. per il caso in cui la correzione abbia ad oggetto l’errore materiale contenuto in una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., laddove è, appunto, prevista, in termini espressi, la competenza della Corte di cassazione ove investita della relativa impugnazione, senza che essa sia riferita alle sole ipotesi di impugnazione ammissibile), sia il dato funzionale secondo il quale, una volta ritenuta la competenza della Corte di legittimità anche in ipotesi di impugnazione
Con riferimento alla pur rilevata ricorrenza di un errore per omissione nel dispositivo della sentenza oggetto della presente impugnazione (come già segnalato non è, infatti, indicata nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Avellino la tipologia della pena pecuniaria inflitta al COGNOME) si osserva – pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale, apparentemente risalente e non più attuale ma, da non molto, nuovamente praticato, secondo il quale, il potere di rettifica dell’erronea denominazione della pena inflitta nella sentenza impugnata è esercitabile da parte della Corte di cassazione anche in caso di inammissibilità del ricorso, in quanto la previsione dell’art. 619 cod. proc. pen. ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all’art. 130 cod proc. pen., il quale, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell’impugnazione, a condizione che quest’ultima non sia dichiarata inammissibile (così, infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 agosto 2022, n. 30286, rv 283650; nonché: Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 aprile 2003, n. 19627, rv 224846; Corte di cassazione, sezione I penale, 19 febbraio 1999, n. 2149, rv 212532, nelle quali il principio esposto risulta declinabile in presenza di qualsias tipologia di errore materiale rilevabile nella sentenza impugnata) – appare preferibile quanto meno con riferimento al caso di specie in cui non è ravvisabile un errore nella denominazione della specie della pena irroganda ma una totale pretermissione di tale denominazione – il diverso orientamento secondo il quale, in applicazione della norma AVV_NOTAIO prevista dall’art. 130 cod. proc. pen., il potere di emenda degli errori materiali da cui sia affetta una sentenza soggetta ad impugnazione spetta al giudice di questa solo nel caso in cui la impugnazione sia ammissibile (in tale senso: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 4 ottobre 2023, n. 41112, rv 285067; Corte di cassazione, Sezione VII penale, 15 gennaio 2010, n. 1686, rv 245421, ord). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
inammissibile, dovrebbe, per coerenza sistematica, essere ritenuto sempre ammissibile – sebbene non fondato o comunque di per sé non idoneo a condurre all’annullamento della sentenza impugnata – il ricorso per cassazione con il quale si sia fatto valere un errore materiale effettivamente presente nella sentenza di merito, apparendo non sistematicamente conseguente ritenere non costituito il rapporto processuale (effetto proprio della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione) nelle ipotesi in cui, sia pure solo per operare la correzione di un errore materiale, il contenuto della sentenza impugnata venga modificato.
Quanto al caso in esame sarà, pertanto, compito del Tribunale di Avellino integrare, con la indicazione della tipologia della pena irrogata al carico del COGNOME, il dispositivo della sentenza n. 2667, emessa da tale organo giudiziario nei suoi confronti in data 19 dicembre 2022.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore