Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37511 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37511 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BRONTE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; · udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita per il ricorso di COGNOME e rigetto per il ricorso del COGNOME.
udito il difensore
AVV_NOTAIO chiede l’accoglimento di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 02/05/2025, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma del sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, ha revocato la confisca delle aree sottoposte sequestro disposta a carico dell’appellante NOME COGNOME, disponendone la restituzione agl aventi diritto, e ha confermato nel resto l’impugnata sentenza di condanna alla pena di mesi di arresto ed euro 500 di ammenda, nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’ 256, comma 1, d.lgs.152/2006, e di condanna alla pena di mesi due di arresto nei confronti d NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs.152/2006.
2.Si precisa che a NOME COGNOME, nella qualità di direttore dei lavori, si contes aver effettuato, in assenza di autorizzazione, attività di raccolta di rifiuti da dem provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , utilizzandoli per riempire le fondazioni di una costruzione su un’area di circa 1400 m 2 . Si contesta a NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE , di aver realizzato una discarica ove veniva reiteratamente depositato materiale di risulta, in assenza di autorizzazioni.
3.Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cassazione con distinti ricorsi NOME COGNOME e NOME COGNOME.
4.11 ricorso di NOME COGNOME è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorr lamenta l’omessa valutazione da parte del giudice a quo dei motivi di appello e della memoria difensiva depositata in data 05/03/2024, a cui il ricorrente si riporta. Il motivo è articol punti.
4.1.11 ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazione di norme processuali co riguardo all’acquisizione e alla valutazione probatoria delle prove raccolte in un separa diverso procedimento a cui l’imputato non aveva partecipato (si precisa: a carico del coimputa .COGNOME). Evidenzia che il materiale probatorio acquisito e formatosi nel suddetto procediment è confluito, dopo che è stata espletata l’istruzione probatoria, nell’odierno procedimento sebbene vi sia stata espressa opposizione (verbale del 05/03/2024). Peraltro, nei du procedimenti si contestavano diverse fattispecie di reato. Evidenzia di aver rappresentato suddetta questione, lamentando la inutilizzabilità degli atti probatori al giudice d’appello, i con motivazione erronea ed illogica, ha definito il procedimento riunito una mera “repl concernente i medesimi fatti e le medesime prove e ritenuto utilizzabili tutti gli atti pres fascicolo del dibattimento, comprese le prove orali, senza neppure menzionarle.
4.2.Lamenta inoltre il ricorrente violazione del divieto del bis in idem in relazione al procedimento recante n. 7052/2020 NUMERO_DOCUMENTO a suo carico, concernente le medesime violazioni, conclusosi con esito assolutorio. La Corte di appello ha affermato, erroneamente, che i f contestati nei procedimenti penali concernenti pregressa attività di accumulo di materiali, s diversi, successivi e ben distinti rispetto a quelli oggetto dal vaglio processuale nell’
A.: procedimento, trattandosi di cumuli di rifiuti accresciuti’ nel tempo, come risulta visualizzazione diacronica della immagini dei luoghi. Tali argomentazioni sono tuttavia smenti dalla consulenza acquisita in atti, effettuata dal consulente del ricorrente, che, a presci dalle modalità di redazione, confuta, con dati concreti e documentali, la preesisten dell’accumulo e l’affermazione della continua attività di scarico e di prelievo di rifiuti no stessa natura di rifiuti, essendo stato effettuato un prelievo di .materiale a monte. In or tali profili, nel corso del giudizio di merito, il ricorrente ha fatto richiesta di espl perizia tecnica che non è stata accolta dal giudice a quo.
Erra, inoltre, la Corte territoriale nel non qualificare il COGNOME come semplice dipend della RAGIONE_SOCIALE, ma quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE . Evidenzia il ricorrente di essere giunto in cantiere in quanto appositamente allertato.
“
4.3. Infine, illogica e viziata è la motivazione in ordine alla questione sottoposta/I motivo di impugnazione, relativo alla erronea applicazione dell’art. 256 comma 1 del decret legislativo 152/2006 e alla richiesta di riqualificazione giuridica dei fatti ai sensi del c E’ parimenti carente la motivazione in ordine al rigetto delle richieste di concessione circostanze attenuanti generiche, effettuate con il relativo motivo di appello a cui il ricor riporta.
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a tre motivi.
5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, vizio della motivazio travisamento della prova in ordine all’affermazione della responsabilità. Precisa che il dire dei lavori non è titolare di alcuna posizione di garanzia dalla quale scaturisca la responsab penale per omesso impedimento dell’evento in ordine all’attività di gestione di rifiuti o di non autorizzato di rifiuti. La qualità di produttore di rifiuti, infatti, nei contratti opere edilizie, deve essere attribuita all’appaltatore, soggetto sul quale gravano gli obbli conferimento e di smaltimento dei rifiuti, mentre per il committente vi è responsabilità pe solo nel caso di ingerenza e controllo diretto sullo svolgimento dei lavori. Pertanto, è err l’affermazione della responsabilità del direttore dei lavori per violazione del dovere di vig Richiama al riguardo precedenti giurisprudenziali che negano la responsabilità penale de direttore dei lavori in ordine alla conformità delle opere alle previsioni del permesso di co e precisa che l’art. 29 del dpr 380/2001 non attribuisce alcun obbligo di controllo a caric direttore dei lavori sulla gestione dei rifiuti in cantiere.
Non è stata neppure accertata alcuna condotta attiva di partecipazione al deposito de materiale né la presenza durante le fasi di abbandono e di utilizzo del rifiuto. Costituisce incontrovertibile che al momento dell’arrivo dei rifiuti e del loro conferimento nelle fonda direttore dei lavori non era presente in cantiere. Il giudice ha travisato la prova affermand dalle prove testimoniali si evince che una parte dei laterizi qualificati come rifiuti fosser tempo giacenti nella fondazioni. Dalle dichiarazioni dei testi COGNOME COGNOME non COGNOME evin
NOME
trasporto e lo sversamento di altri materiali inerti nelle fondazioni, ulteriori rispett trasportati e sversati in cantiere la sera tra il 14- 15 maggio del 2021.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell’art.2 cod. pe -4-·· Qe.e oif…” relazione al Decreto Ministeriale n. 152 del 2022 Ministero Transizione GLYPH .R n .G ica, in forza del quale una determinata tipologia di inerti, in passato qualificata come rifiuti, può di utilizzabile in quanto sottoposta ad operazioni di recupero. La Corte di appello ha confermato natura di rifiuto non sottoposta a trattamento di recupero, dei materiali adoperati p costruzione delle fondamenta dell’immobile in violazione del suddetto decreto, in quanto h ritenuto che i suddetti inerti avrebbero dovuto essere sottoposti a trattamenti di separazi fresatura, polverizzazione. Il DM richiamato, tuttavia, esclude la qualità di rifiuto dei m di scarto che possono essere riutilizzati e trasformati per ottenere un valore utile se sotto ad operazioni di riciclo, di riutilizzo, di rigenerazione e di valorizzazione energetica. Pe materiali edili sono stati riutilizzati conformemente a quanto stabilisce il suddetto d ministeriale ed è cessata la natura di rifiuto.
5.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 131 bis cod. pen., ess modesto il disvalore penale e il grado di colpevolezza, e non essendo stato arrecato alcu pregiudizio per la pubblica incolumità.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il rico del COGNOME e il rigetto del ricorso del COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorso di COGNOME è inammissibile.
1.1 GLYPH Premesso che i motivi di ricorso che censurano il mero richiamo per relationem al contenuto dell’atto di appello sono inammissibili perché non soddisfano il requisito di specif (Sez. 3, n. 20917 del 17/04/2025, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 32355 dell’08/07/2024, COGNOME, Rv, 286857; Sez. 6, 29/10/2015 n. 45948, COGNOME, Rv. 265276; Sez. 6, 01/10/2013 n. 47546, COGNOME, Rv. 258664), in ordine alla prima questione, si precisa che all’udienza 05/12/2022 il Tribunale aveva disposto lo stralcio della posizione di COGNOME NOME NOME segui della richiesta di definizione tramite oblazione avanzata dall’imputato COGNOMECOGNOME COGNOME giu successivamente, preso atto del mancato pagamento dell’oblazione dal parte del COGNOME, aveva revocato l’ammissione al beneficio e trasmesso il fascicolo per la trattazione del proces ad altro magistrato tabellarmente competente. Nel corso del giudizio di primo grado instaura a carico del COGNOME (recante rg. 1801/2022 RGT e n.2896/2021 RGRN), il giudice competente aveva disposto l’apertura del dibattimento, ammesso ed escusso le prove richieste dalle part e, all’udienza del 05/03/2023, disposto la riunione del procedimento con quello a carico
3 GLYPH
COGNOME, la cui posizione era stata in precedenza stralciata (recante rg. 2050/22). Dal verb di udienza del 05/03/2023 – accessibile a questa Corte, trattandosi di questione processuale emerge che è stata formalmente disposta la riunione dei due procedimenti che non era stata formalizzata nelle precedenti udienze e che natia stessa udienza si è proceduto all’escussione dei testi richiesti dalle parti.
Tanto premesso, in ordine alla questione di inutilizzabilità delle prove assunte, sollevata in sede di appello dall’imputto, si precisa che la .orte territoriale ha affermato che nel corso dei due procedimenti sono stati escussi i medesifu testi e che è stato replicato il loro esame presenza dei difensori. Pertanto, il medesimo materiale probatorio è transitato nel riu procedimento senza alcuna violazione del contraddittorio, alla presenza dei difensori di entram gli imputati dopo la pronuncia dell’ordinanza di riunione.
Si precisa inoltre che, laddove venga dedotta l’invalidità di un atto di rilevanza probat spetta al ricorrente argomentare circa l’incidenza dell’eventuale eliminazione delle risult probatorie sulla solidità della piattaforma probatoria a suo carico, mostrando come lo spesso dimostrativo delle acquisizioni residuali sia insufficiente a giustificare il decisum. Il ricorrente avrebbe dovuto dunque specificare la rilevanza della censura formulata e cioè l’incidenza di eventuale riconoscimento del vizio di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali o dell documentali sulla consistenza del sostrato probatorio a carico del ricorrente. Quest’analisi è tuttavia neppure accennata nel motivo di ricorso, che deve dunque considerarsi generico e perciò inammissibile.
1.2. Quanto alla seconda questione, come è noto, la Corte EDU ha stabilito che sussiste violazióne dell’art. 4 del Protocollo n. 7, che sancisce il principio del divieto di bis in idem, qualora si tratti della stessa condotta da parte delle stesse persone, alla stessa data. A dell’operatività del divieto di bis in idem, la questione, infatti, non è quella di stabilire se i conto normativi delle fattispecie illecite siano o meno identici, ma se le condotte ascri procedimento dinanzi ai giudici penali siano sostanzialmente e naturalisticamente le stess Nel caso in disamina, il giudice a quo ha negato la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. con riferimento al giudicato datato 22/05/2014 evidenziando che i fatti contestati nel pres processo sono diversi, successivi e ben distinti rispetto a quelli già oggetto di vaglio proces con la suddetta sentenza, trattandosi, in buona sostanza di una nuova gestione di discaric abusiva di rifiuti posta in essere a distanza di tempo rispetto ai fatti oggetto del pronuncia di prescrizione adottato nel 2014. In tal senso, il giudice a quo ha richiamato le immagini ritraibili dagli applicativi informatici Google Earth e Street View acquisite dalla polizia giudiziaria in fase di indagini, da cui emerge un fenomeno di periodico accrescimento dei volumi del materiale inerte depositato nell’area ed una continua attività di prelievo e scarico di successivamente al 2010, come si vede da documentazione accessibile a tutti. Ha quindi ritenuto che dagli elementi acquisiti emerga in modo inconfutabile la diversa consistenza, sagomatura ed ampiezza del cumulo di rifiuti nel susseguirsi degli anni, in epoca successiva al 2010.
1.3. Infine, quanto al terzo motivo, esso è viziato da genericità, avendo il ricorrente mero richiamo ai motivi di appello in ordine alla qualifica di amministratore e alla qualific dei fatti ai sensi del comma 2 dell’art. 256 d.lgs. 152/2006. Al riguardo, il giudice a quo ha escluso che vi fosse una mera attività di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti, ess stata riscontrata una continua attività di sversamento e accumulo di rifiuti in un’area riconduc alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , che effettuava attività di raccolta priva di autorizzazion essendo la RAGIONE_SOCIALE titolare di autorizzazione per il solo trasporto di rifiuti non trattat del conferimento in discarica, ma non per il deposito né la lavorazione.
E’, inoltre, emerso che il COGNOME aveva fornito i rifiuti trasportati in cantiere e nelle fondamenta della costruzione che provenivano dall’area di deposito della societ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE . di cui il COGNOME, come emerge dalla visura camerale storica, era consigliere di amministrazione nonché dalla medesima dichiarazione autografa rilasciata dall’imputato che ha dichiarato di essere responsabile del sito e del terreno.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice a quo, on motivazione congrua ed esente da vizi logici, non sindacabile in sede di legittimità, ha evidenziato c ricorrente ha ripetutamente utilizzato il sito che è stato sottoposto a sequestro più giungendo persino a conformare i documenti di trasporto allo scopo di creare una parvenza di legittimità in ordine alla cessione di rifiuti non trattati a terzi trasportatori in autorizzazione e ha richiamato i precedenti penali dell’imputato e le modalità insidiose d condotta, ritenendo del tutto proporzionata alla gravità del fatto la pena irrogata dal giudice.
Il ricorso formulato da COGNOME deve invece essere rigettato.
2.1.In ordine alla prima doglianza, si ribadisce che il direttore dei lavori di un cantie è, per ciò solo, responsabile della violazione della normativa sui rifiuti, non essendo ravvi a suo carico, a differenza di quanto avviene in materia edilizia, alcun obbligo di vigila denuncia (Sez. 3, n. 44457 del 21/10/2009, Rv. 245269). Si evidenzia altresì che la mancata previsione di un obbligo di garanzia o di vigilanza del direttore dei lavori sul c espletamento da parte dell’appaltatore delle operazioni di raccolta e di smaltimen dei rifiuti derivanti dall’attività edificatoria non esclude la sua partecipazione attiva al r all’art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora l’illecita attività di smaltimento si dal progetto eseguito sotto la sua direzione, costituendo parte essenziale dell’appalto e della attività professionale (Sez. 3, n. 43160 del 08/05/2018, Rv. 273943) o qualora risulti che abbia materialmente e consapevolmente detenuto i rifiuti, in quanto la responsabilità in ord al complessivo iter di smaltimento grava congiuntamente in capo al produttore in senso “giuridico” o in senso “materiale” e al detentore degli stessi, indipendentemente dalle previ di uno specifico accordo tra le parti per regolare gli obblighi gravanti su costoro (Sez 39952 del 16/04/2019, Rv. 278531).
Nel caso in disamina, il giudice a quo, lungi dal ritenere sussistente una posizione di garanzia, ha ravvisato una responsabilità diretta del direttore dei lavori, il quale ha det rifiuti e partecipato attivamente alla illecita attività di smaltimento dei rifiuti median nella erigenda costruzione edilizia. Il giudice ha infatti precisato che nel caso di specie non sono stati prodotti dall’appaltatore in cantiere, ma sono stati sistematicament illecitamente utilizzati, senza alcuna autorizzazione e senza essere stati sottoposti ad a trattamento, nella fase della costruzione della erigenda struttura immobiliare, evidenziando l’interramento del materiale giacente nelle fondamenta era risalente nel tempo all’interno de costruzione. Pertanto, è del tutto ininfluente che il direttore non fosse presente nel mome dello sversamento dei rifiuti trasportati dalla RAGIONE_SOCIALE e provenienti dal sito gesti COGNOME, effettuato nella data in cui è avvenuto l’accertamento, rilevandosi non un inizio di costruzione, ma la prosecuzione di un’attività di illecito utilizzo di rifiuti non trattati.
2.2. Quanto alla violazione del D.M. 22 settembre 2022, n. 122 ( recante Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demoli altri rifiuti inerti di origine minerale), si precisa che l’art. 184 ter d.lgs. n. 152 del 200 “cessazione della qualifica di rifiuto”, stabilisce in modo tassativo le condizioni per escludere la qualifica di rifiuto. La norma, al comma 2, stabilisce che i criteri da ad nell’espletamento delle operazioni di recupero, sono adottati in conformità a quanto stabi dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e dell del RAGIONE_SOCIALE e del mare. Segnatamente, qui rileva il Decreto del Ministro della Transi ‘ecologica del 27 settembre 2022 n. 152, il quale, lungi dall’escludere la necessità di proced alle operazioni di recupero, ne ha modificato e disciplinato le modalità. Pertanto, non è af venuta meno la necessità che il rifiuto sia sottoposto ad operazione di recupero affinchè pos essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti, in q cessazione della qualifica di rifiuto deriva da una pregressa e necessaria attività di recupero, costituisce una fase della gestione del rifiuto che deve in ogni caso essere posta in essere soggetto a ciò autorizzato (Sez. 3, n. 682 del 23/11/2023, dep. 2024, non nnassimata).
In sostanza, è necessario che il rifiuto sia sottoposto ad un’operazione di trasformazione cui principale risultato è di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile sostitue materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all’i dell’impianto o nell’economia in generale.
Nel caso in disamina, il giudice a quo, correttamente, ha rilevato che il regolamen ministeriale n. 152 del 2022 fa espresso riferimento alla necessità che il rifiuto sia sottopo operazioni di recupero e che emerge, da quanto riferito dai testi di polizia giudiziaria, materiali inerti costituenti rifiuti, lungi dall’essere stati sottoposti ad operazioni di erano stati utilizzati “tali e quali nella loro natura e conformazione” senza alcun trattamento costruzione delle fondamenta dell’immobile.
&mete
2.3. Quanto alla terza doglianza, si ribadisce che,Vri l l tema di deposito incontrollato di rifiuti, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. non è sufficiente il riferimento al solo quantitativo di rifiuti depositato, ma deve valutarsi l’effettivo pericolo di danno all’ambiente o la sua compromissione in concreto conseguente alla specifica condotta (Sez. 3, n. 22080 del 15/05/2025, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 22079 del 15/05/2025, Laterza, non massimata; Sez. 3, n. 5410 del 17/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278574) e che non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen. sia ritenuta di particolare tenuità (Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 277674).
Nel caso di specie, si osserva che si contesta al professionista, direttore dei lavori, l’attività reiterata di raccolta e di utilizzo di rifiuti da demolizione per riempire le fondazioni di un’area circa 1400 mq di un immobile da adibirsi a supermercato- dunque non in modo occasionale- e che il giudice a quo ha escluso che da tale condotta possa derivare un pericolo esiguo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della costruzione ed evidenziato anche il danno cagionato alla committenza nello svolgimento dell’incarico professionale.
GLYPH Pertanto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso di COGNOME NOME deve essere rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso . di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 09/10/2025