Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38981 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38981 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 30/10/2025
Depositata in Cancelleria
SENTENZA GLYPH Oggi,
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato ad Osimo il DATA_NASCITA
• 205
FUNZIONAR
,NOME
NOME NOME, nata ad RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 27/05/2025 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/05/2025, il Tribunale di Bologna, adito con richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. da COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di alcune aree insistenti in Agugliano, nonché dei mezzi rinvenuti, strumentali dell’attività in corso di esecuzione, emesso dal G.i.p. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nel procedimento per il reato
di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., contestato all’COGNOME e alla COGNOME nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
Ricorrono per cassazione con unico atto l’COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dei propri difensori, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualifica di “rifiuto” attribuita al materiale presente nell’area sequestrata, evidenziando che il legno raccolto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era qualificabile come sottoprodotto, e che la presenza di minime quantità di materiale non legnoso all’interno della biomassa legnosa non poteva automaticamente attribuire la qualifica di rifiuto al complessivo materiale depositato. Si censura la mancata qualificazione come sottoprodotto del materiale vegetale derivante da sfalci e potature, con ampi richiami normativi, e del legno raccolto negli alvei, nelle sponde e nelle spiagge, in contrasto con le disposizioni vigenti volte a favorire il recupero del materiale predetto. Si evidenzia ancora che il rinvenimento di altri tipi di materiale, oltre al legno, non poteva ritenersi contrastante con la qualificazione di quanto in sequestro come sottoprodotto. Su tali presupposti, non adeguatamente affrontati dal Tribunale, si insiste per la violazione di legge per difetto del fumus.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al periculum e al principio di proporzionalità. Si censura il silenzio motivazionale sulla richiesta subordinata di dissequestro RAGIONE_SOCIALE aree su cui insistevano cumuli di materiale e mezzi e macchinari della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Difetto di motivazione su quanto osservato con la memoria depositata in sede di riesame in cui – contrariamente a quanto osservato dal Tribunale – la difesa aveva contestato le altre presunte carenze dell’impianto e dell’attività.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, attesa la genericità e manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE questioni proposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Per ciò che riguarda l’COGNOME, deve osservarsi che – pur essendo in astratto applicabili le argomentazioni che saranno sviluppate per la posizione della RAGIONE_SOCIALE – si pone un problema preliminare di interesse a proporre il ricorso, essendo pacifico che, in capo al predetto ricorrente, non risulta sussistere alcun diritto alla restituzione di quanto in sequestro.
Emerge invero dagli atti che le aree sequestrate sono state oggetto di un contratto di affitto stipulato personalmente, con i proprietari, dalla RAGIONE_SOCIALE (cfr.
pag. 14 del decreto di sequestro), mentre i macchinari in sequestro appartengono alla RAGIONE_SOCIALE
Con un recentissimo intervento, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno superato l’oriéntamento di assoluta chiusura alla proposizione di una richiesta di riesame reale, da parte dell’indagato non titolare di un diritto alla restituzione, affermando che «la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione» (cfr. l’informazione provvisoria n. 30 del 25/09/2025, relativa alla decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite nel proc. COGNOME).
Nella specie, peraltro, l’COGNOME non ha dedotto alcun interesse specifico nel senso indicato dal Supremo Consesso: di qui l’inammissibilità del suo ricorso.
Con riferimento alla posizione della RAGIONE_SOCIALE, va anzitutto chiarito che – per le ragioni che si è appena esposto trattando la posizione dell’COGNOME l’interesse alla proposizione del ricorso risulta limitato al sequestro RAGIONE_SOCIALE aree, avuto riguardo alla sua posizione di affittuaria di queste ultime: per ciò che riguarda i macchinari della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, deve invece escludersi un diritto alla restituzione in capo alla RAGIONE_SOCIALE, che ha proposto l’impugnazione solo quale indagata, e non anche quale legale rappresentante della predetta RAGIONE_SOCIALE.
Tanto premesso, deve osservarsi che il primo motivo, con il quale si contesta la qualifica di rifiuti attribuita al materiale in sequestro (e quindi la sussistenza de fumus del reato di illecita gestione contestato al capo I), risulta reiterativo e comunque manifestamente infondato.
È opportuno prendere le mosse dall’insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (così, tra le tante, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, la motivazione dell’ordinanza risulta immune da censure deducibili in questa sede.
3.1. Il Tribunale ha infatti richiamato gli esiti dell’attività investigativa valorizzati in sede applicativa della misura, evidenziando che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva avviato senza alcuna autorizzazione, sui terreni presi in affitto dalla RAGIONE_SOCIALE a fini di esercizio della sola silvicoltura, un’attività industriale finalizzata
produzione di cippato e biomasse, consistita nel trattamento di materiale vario (sfalci e potature frammisti ad inerti da demolizione, sabbia, residui dell’attività di pulizia del litorale, quali ombrelloni, calzature, plastica ecc.), da considerarsi ad ogni effetto rifiuto: attività posta in essere, tra l’altro, senza alcuna cautel ambientale quanto alle acque di dilavamento, alle emissioni, ecc.
Con specifico riferimento alle argomentazioni difensive riproposte anche in questa sede, il Tribunale (pag. 3) ha ribadito la qualifica di rifiuto, e la conseguente sussistenza del fumus del reato contestato, alla luce RAGIONE_SOCIALE verifiche dell’ARPAM da cui era emersa tra l’altro: l’assoluta impossibilità di tracciare il materiale trattat la presenza di cemento e mattonelle chiaramente derivanti da attività di demolizione e ricostruzione; la produzione di rifiuti liquidi attraverso il cassone adibito a lavaggio e pulizia del materiale vegetale; la già citata presenza di “cumuli di materiale spiaggiato frammisto a materiali plastici, legnosi e tessili nonché ad ombrelloni e calzature”.
Proprio l’accertamento di tale commistione di materiali, e della conseguente attività di selezione ammessa dagli stessi indagati, confermava per il Tribunale la fondatezza dell’ipotesi accusatoria, dal momento che tale attività, volta a separare il materiale utile dal resto, non era stata “condotta nell’immediatezza del recupero ma in seguito, presso, appunto, l’impianto con ciò integrando un’attività di gestione del rifiuto”.
Tale già univoco quadro è stato completato, dal Tribunale, con il richiamo di una intercettazione tra l’COGNOME ed un appartenente al RAGIONE_SOCIALE, in cui quest’ultimo si era espresso in termini più che eloquenti sulla legittimità della condotta posta in essere sull’area sequestrata (cfr. pag. 3, cit.: “La strada è tutt’altra! Se te mi vai a fare quel lavoro che fai te e non c’ manco un albero o ce n’è uno solo no…il fatto che te cippi tutto…non frega un cazzo a nessuno stai face…quello è un rifiuto, ok?”).
3.2. Le osservazioni del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE devono essere apprezzate unitamente al più diffuso percorso argonnentativo tracciato in sede applicativa della misura reale, con specifico riguardo alle varie tipologie di materiale rinvenuto nei diversi settori dell’area in sequestro, in totale assenza del requisito della traccia bil ità.
Basti accennare qui al fatto che, da un lato, il G.i.p. aveva posto in evidenza che le spiegazioni offerte dall’COGNOME, in ordine agli inerti derivanti da demolizione e ricostruzione (a suo dire emersi dall’attività di scavo e quindi già presenti sul posto), erano state smentite dalle immagini riprese RAGIONE_SOCIALE videocamere, che avevano ritratto qualche giorno prima tale COGNOME NOME intento a scaricare il predetto materiale (cfr. pag. 17 del decreto di sequestro).
D’altro lato, con riferimento al “materiale spiaggiato” cui si è già più volte fatto riferimento, il G.i.p. aveva richiamato la disposizione (art. 183, lett. n, d.lgs n. 152 del 2006) che consente di ritenere escluse, dall’attività di gestione di rifiuti necessitante l’autorizzazione, le sole operazioni di raggruppamento, selezione e deposito dei materiali effettuate nel tempo tecnico strettamente necessario presso il medesimo sito nel quale i materiali medesimi erano stati depositati per effetto di eventi atmosferici ecc. “A ben vedere, 1″esonero dalla gestione rifiuti copre solo ed esclusivamente le attività di cernita e raggruppamento eseguite sul posto, preliminari alla raccolta” (cfr. pag. 18).
Il G.i.p. aveva anche posto in rilievo il fatto che la situazione riscontrata nella fattispecie in esame, in cui i rifiuti spiaggiati “non erano stati sott – oposti ad alcun processo di separazione e vagliatura, costituendo un ammasso unico di varie tipologie frammiste tra loro”, rendeva altresì inapplicabile la normativa regionale dettata per tale specifica tipologia (cfr. pag. 19 del decreto di sequestro).
3.3. A fronte di tale compendio motivazionale, la difesa della ricorrente ha ribadito la propria prospettazione volta ad escludere la legittimità dell’attribuzione, ai materiali sequestrati, della qualifica di rifiuto: senza peraltro confut adeguatamente la situazione fattuale, univocamente emersa e concordemente valorizzata dai giudici del merito cautelare, e senza soprattutto adeguatamente assolvere, come correttamente sottolineato nella requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, “all’onere della prova relativa alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto, che ricade su colui che ne invoca l’applicazione” (il P.G. ha fatto testuale riferimento al principio espresso da Sez. 3, n. 18020 del 18/01/2024, Halili, Rv. 286345 – 01, e ai numerosissimi precedenti conformi ivi richiamati).
Appare opportuno porre in evidenza, a tale ultimo proposito, che anche la difesa ricorrente ha richiamato, tra le altre disposizioni, quella del già citato art. 183 lett. n, senza peraltro confrontarsi con quanto già esposto in ordine al fatto evidentemente ostativo all’accoglimento dei rilievi difensivi (cfr. supra, § 3.2) che l’attività di selezione del materiale spiaggiato non era certamente stata eseguita sul luogo di rinvenimento del materiale stesso.
Per ciò che riguarda le censure veicolate con il secondo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che – nel condividere la sussistenza RAGIONE_SOCIALE gravi esigenze impeditive già evidenziate dal G.i.p. – il Tribunale abbia implicitamente rigettato anche la richiesta subordinata di parziale dissequestro.
Invero, l’ordinanza impugnata ha ravvisato un pericolo “urgente e conclamato di aggravamento e di irreparabilità dei danni provocati all’ecosistema dalle attività emerse ed interrotte mediante il sequestro impugnato” (pag. 4).
A sostegno di tali conclusioni, il Tribunale ha per un verso evidenziato che la protrazione dell’attività illecita accertata aggraverebbe gli effetti dannosi per l’ambiente “per come emersi e verificati dagli atti procedimentali tramessi”: riferimento da intendersi, con ogni evidenza, a quanto precedentemente espos circa il difett di qualsiasi cautela ambientale (cfr. pag. 1, dove si precisa che l’allestimento dell’attività industriale era avvenuta “attraverso l’impiego di mezzi e macchinari operanti su superfici vegetali prive di pavimentazione e misure antincendio, in assenza di sistemi di raccolta e collettamento RAGIONE_SOCIALE acque meteoriche di dilavamento e di presidi volti al convogliannento ed al contrasto della diffusione di emissioni in atmosfera”. V. anche quanto ulteriormente precisato in ordine al vincolo esistente sull’area, per la presenza del fiume Esino a poche decine di metri di distanza). Per altro verso, il Tribunale ha valorizzato alcune risultanze captative, da cui era emerso il suggerimento “di mettere fuoco a tutto per porre fine ad una situazione evidentemente percepita come ingestibile che reca in sé un ulteriore pericolo attuale e concreto” (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
Ad avviso di questo Collegio, appare indubbio che il Tribunale, evidenziando un pericolo “urgente e conclamato” nella prosecuzione dell’attività imprenditoriale sull’area in questione, alla luce della situazione fattuale e giuridica emersa grazie all’attività investigativa, abbia implicitamente disatteso anche la richiesta subordinata di dissequestro dei macchinari e di parte dell’area sequestrata, formulata per l’asserita illegittima compressione del diritto di libertà di iniziativ economica (cfr. pag. 19 del ricorso).
Quanto alla residua censura, la mancata risposta alle deduzioni difensive concernenti le altre imputazioni appare in questa sede irrilevante, non potendo incidere sulla legittimità del mantenimento della misura reale.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 30 ottobre 2025