Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29688 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29688 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2023 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 dicembre 2(:)23, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sezione per il riesame, confermava il provvedimento con il quale il Gip del locale Tribunale aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di furto pluriaggravato consumato ai danni della RAGIONE_SOCIALE, una società “in house” del Comune RAGIONE_SOCIALE, sottraendo alla medesima una pluralità di mezzi di trasporto e meccanici, del valore complessivo stimato in euro 275.000.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di riesame, il Tribunale osservava quanto segue.
Individuati gli orari in cui i cinque malviventi, ripresi dalle telecamere del cantiere ove erano custoditi i beni sottratti, e ricostruito, grazie alle immagini tratte da altre videocamere di sorveglianza installate in diversi distributori di carburante, il percorso seguito per la fuga, si era acquisito il relativo traffic telefonico così identificando cinque utenze cellulari (attribuite, a seguito delle ulteriori indagini, all’indagato ed ai suoi complici) connotate dalle seguenti particolarità:
le cinque utenze si erano tutte (tranne una che si trovava già sul posto, risiedendo il coindagato in RAGIONE_SOCIALE) mosse da NOME a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quella notte, fermandosi nella zona ove era avvenuto il furto, per tutto il tempo in cui i malviventi era rimasti sul posto (dalla mezzanotte circa alle 4.00/4.30);
nelle stesse ore (dopo le 4.00) in c:ui i mezzi erano risaliti percorrendo l’autostrada RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Salerno, le menzionate utenze (tranne quella già ricordata) avevano seguito il medesimo tragitto, fino a Palmi e a NOME NOME.
Una di queste utenze era stato accertato essere in suto all’indagato COGNOME.
Tutto ciò delineava, a giudizio del Tribunale, un coerente quadro indiziario a carico del COGNOME medesimo.
Le esigenze cautelari, poi, si desumevano sia dalle precedenti condanne patite dall’indagato, per furto e resistenza, sia dalla professionalità dimostrata nell’occorso, esigenze non smentite dal tempo trascorso dal fatto, considerando che, da questo, erano trascorsi soltanto 17 mesi.
Gli arresti domiciliari non apparivano idonei a fronteggiare la rilevata capacità criminale anche considerando che avrebbero dovuto essere eseguiti in un contesto ad alta densità criminale.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando le proprie censure in due motivi.
2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito della gravità indiziaria in capo al prevenuto in ordine al suo concorso nel delitto di furto ascrittogli.
Gli impianti di videosorveglianza che riportavano le immagini dei mezzi sottratti avevano consentito solo di individuare come gli stessi, alle 4.15, a non particolare distanza dal cantiere dal quale erano stati prelevati, avessero intrapreso un percorso compatibile con l’intenzione di dirigersi verso gli svincoli autostradali della città di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma come non vi fosse prova che gli stessi avessero poi effettivamente percorso l’autostrada RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-Salerno e l’avessero fatto nell’ipotizzata direzione nord.
Il Tribunale del riesame, poi, aveva aggiunto un ulteriore dato, del tutto inedito perché non rilevato nell’ordinanza genetica, il fatto che gli automezzi avevano, a giudizio del Tribunale stesso, abbandonato l’autostrada dopo lo svincolo di Palmi.
Si trattava, però, interamente, e come si era già osservato, di un percorso frutto di mere congetture, visto che dall’informativa di reato si deduceva che nessuno dei mezzi era stato ripreso da alcuna altra telecamera di sorveglianza, dopo l’avvistamento delle 4.15.
Così che l’acquisizione delle quindici utenze che avevano impegnato l’indicato tratto costituiva anch’essa una mera ipotesi investigativa (come, del resto, aveva precisato anche la polizia giudiziaria procedente).
Così che l’attribuzione agli indagati delle cinque utenze individuate non costituiva alcun valido indizio di reità.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alle ritenute esigenze di cautela ed alla scelta della misura cautelare da adottare.
Le precedenti condanne per furto e resistenza a pubblico ufficiale non avevano rilievo decisivo posto che si riferivano a condotte consumate sei anni prima, né vi era prova che COGNOME non prestasse stabile attività lavorativa e inconferente era la considerazione che l’abitazione in c:ui l’indagato avrebbe dovuto essere ristretto agli arresti domiciliari fosse sita in un’area ad elevata densità criminale.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse del prevenuto non merita accoglimento.
1. Quanto al primo motivo, speso sulla sussistenza dei gravi indizi in riferimento al delitto associativo, deve, innanzitutto ricordarsi che questa Corte ha già avuto modo di ribadire che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 che riprende le argomentazioni già autorevolmente fissate da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; nello stesso senso Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, NOME, Rv. 255460, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400).
1.1. A ciò deve aggiungersi, quanto agli elementi indiziari (e di prova) che possono trarsi dai tabulati dei telefoni cellulari, come si sia già avuto modo di precisare che, in tema di acquisizione deì dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli “altri elementi di prova” che, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. “dati esteriori” delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto “ex lege” bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, COGNOME, Rv. 285469 proprio in una fattispecie relativa al delitto di furto aggravato in concorso, in cui si è riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi co correi nell’imminenza dell’orario concordato per l’esecuzione del reato).
1.2. Ciò premesso deve, allora, osservarsi come il Tribunale per il riesame abbia adeguatamente motivato sulla sussistenza del concorso del prevenuto nel contestato delitto di furto aggravato.
Si è infatti rilevato come:
dalle immagini tratte dall’impianto di videosorveglianza del cantiere (il cui cancello di chiusura risultava forzato) all’interno del quale erano custoditi i mezzi, verso le ore 1.03 del 2 luglio 2023, erano entrati cinque uominj con i volti travisati, che, dopo un primo tentativo di forzatura, erano entrati nello stanzino in cui erano custodite le chiavi di avviamento degli stessi;
nel volgere di pochi minuti le telecamere erano state disattivate;
alle 4.15, i mezzi sottratti erano stati ripresi da una videocamera di sorveglianza installata presso un distributore di carburanti RAGIONE_SOCIALE sulla INDIRIZZO (a poche centinaia di metri dal luogo del furto), dirigendosi verso gli svincoli autostradali della città di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che impegnavano (secondo quanto dimostrato dalle immagini riprese dal diverso impianto di videosorveglianza RAGIONE_SOCIALE Canale, come emerge da pg. 7 dell’ordinanza genetica);
acquisiti i dati del traffico telefonico dei luoghi interessati (dalle 23.00 del 1 luglio alle 5.30 del 2 luglio), si erano individuate le cinque utenze telefoniche, risultate, ad esito della successive indagini, in uso al prevenuto ed ai coindagati;
le suddette utenze (ad eccezione di quella in uso a COGNOME già sul posto), si erano, quella notte, portate tutte da NOME COGNOME (ove gli indagati risiedevano) a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per poi operare, per ore, nella zona, di RAGIONE_SOCIALE, ove era avvenuto il furto;
le stesse quattro utenze che erano partite da NOME, dopo le ore 4.00 (quindi in concomitanza con il trasferimento dei mezzi), avevano compiuto il percorso inverso, tornando in NOME NOME (e nella vicina Palmi).
Si era così delineato un congruo quadro indiziario (riportato in dettaglio nell’ordinanza genetica da pagina 8 e riassunta, nei suoi snodi essenziali nell’ordinanza impugnata) dal momento che i dati del traffico telefonico delle cinque utenze avevano collocato COGNOME ed i coindagati nel luogo e nel tempo ove era avvenuto il furto e lungo la direttric:e di fuga, avevano trovato adeguata conferma sia nelle immagini riprese delle videocamere di sorveglianza, sia, appunto, dalla convergenza dei dati, di luogo e tempo, dedotti da ciascuno dei tabulati delle cinque utenze individuate.
Il secondo motivo, sulla ritenuta sussistenza delle esigenze di cautela processuale, è parimenti infondato.
Anche in tema di verifica, da parte di questa Corte di legittimità delle esigenze di cautela si è affermato che il ricorso per cassazione nei confronti della misure
cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal , giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628).
2.2. Se ne deduce, nell’odierno caso concreto, che la dimostrata professionalità del prevenuto nella complessa attività illecita consumata, organizzando a distanza e con le complicità rilevate un furto di mezzi pesanti di così ingente valore economico, unito dall’assenza di lecita attività lavorativa, e dalle precedenti condanne (una delle quali per un reato della stessa indole) non consentisse di adottare altra misura se non quella custodiale massima, come aveva concluso, con motivazione non manifestamente illogica, il Tribunale per il riesame.
Non potendosi neppure applicare quella minore degli arresti domiciliari che non avrebbero determinato alcuna cesura dal contesto in cui il consumato reato era maturato, così non garantendo il soddisfacimento delle rilevate esigenze di cautela special-preventive.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, in Roma il 15 aprile 2024.