Ricorso Inammissibile per Genericità: Le Linee Guida della Cassazione
L’Ordinanza n. 24224/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla genericità motivi ricorso come causa di inammissibilità. Questo principio, fondamentale nella procedura penale, stabilisce che un’impugnazione, per essere valida, deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla decisione che si contesta. Un ricorso che si limita a lamentele vaghe, senza un confronto diretto con le argomentazioni del giudice, è destinato a fallire prima ancora di essere esaminato nel merito. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per tre episodi di furto aggravato, unificati dal vincolo della continuazione. La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado. L’imputato, non soddisfatto della decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una presunta “carenza assoluta di motivazione”. A suo dire, i giudici d’appello si sarebbero limitati a richiamare la sentenza di primo grado (per relationem), senza fornire una giustificazione autonoma in merito al rigetto delle sue specifiche richieste, come l’esclusione di un’aggravante e il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Questione Giuridica: La Specificità dei Motivi di Ricorso
Il nodo centrale della questione non era la colpevolezza dell’imputato, ma un aspetto puramente procedurale: il ricorso presentato era sufficientemente specifico? La difesa sosteneva di no, accusando la Corte d’Appello di aver eluso il proprio dovere di motivazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dovuto valutare se i motivi presentati dall’imputato fossero essi stessi adeguati a innescare un riesame della decisione. La legge richiede infatti che l’atto di impugnazione contenga una critica argomentata e puntuale della sentenza, non una generica riproposizione delle proprie tesi.
L’analisi della Corte sulla genericità motivi ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, bollando il ricorso come “del tutto generico e aspecifico”. I giudici hanno chiarito che l’impugnazione non può ignorare le argomentazioni della decisione che contesta. È necessario creare un dialogo critico tra le ragioni del giudice e le censure dell’appellante. In caso contrario, il ricorso cade nel vizio di aspecificità, che ne comporta l’inammissibilità.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che la motivazione della sentenza d’appello era, in realtà, “satisfattiva e giuridicamente corretta”. Il richiamo alla sentenza di primo grado (per relationem) era limitato alla sola ricostruzione dei fatti, una pratica comune e legittima. Per quanto riguarda i punti di diritto contestati (l’aggravante e le attenuanti), la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione autonoma e adeguata.
Il ricorrente, invece, non aveva indicato in che modo le argomentazioni dei giudici d’appello fossero errate, limitandosi a una critica astratta. La Corte ha quindi ribadito un principio consolidato, citando precedenti giurisprudenziali: l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi quando manca ogni correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione deriva dal principio che l’inammissibilità è riconducibile a una “colpa” del ricorrente nell’esercizio del diritto di impugnazione. La decisione ribadisce con forza un monito per gli operatori del diritto: la redazione di un atto di appello o di ricorso richiede precisione, specificità e un confronto serrato con la decisione che si intende criticare. Le censure generiche e astratte non solo non hanno possibilità di successo, ma espongono anche a conseguenze economiche negative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e aspecifici, ovvero non si confrontavano in modo puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello, mancando di una critica mirata e pertinente.
Cosa significa che la Corte d’Appello ha motivato “per relationem”?
Significa che la Corte d’Appello ha fatto riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado per la ricostruzione dei fatti, senza ripeterla integralmente. La Cassazione ha chiarito che questa pratica era legittima e non riguardava i punti di diritto contestati nel ricorso, per i quali era stata fornita una motivazione autonoma.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per sua colpa?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24224 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato per Cassazione la sentenza emessa dalla Corte di Milano il 23 maggio 2023 che lo ha riconosciuto colpevole di tre episodi di re aggravato, legati dal vincolo della continuazione.
A motivo del ricorso lamenta carenza assoluta di motivazione. I giudici di appello richiamato per relationem la sentenza del giudice di primo grado, senza forni giustificazione in ordine al rigetto delle doglianze sollevate con i motivi di gravame.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è del tutto generica e aspecifica, non tenendo co satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata in o doglianze di cui ai motivi di appello, relative, in punto di diritto, alla esclusione di cui all’art. 625 n.7 cod. pen. nonché al mancato riconoscimento delle circostanze generiche, laddove il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado ha riguardat la ricostruzione dei fatti. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammiss genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni a dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecifi (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2 268822, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorre Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favo cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amm Così deciso in Roma il 29 maggio 2024
Il tonsiglieréestensore
Il Preidente