Genericità dei Motivi di Ricorso: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato a Fallire
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore formale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una lezione fondamentale: la genericità dei motivi di ricorso conduce inesorabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo il caso per comprendere perché la specificità non è un optional, ma un requisito imprescindibile per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per reati previsti dal Testo Unico delle Leggi Doganali (d.P.R. 43/1973), decideva di presentare ricorso per cassazione. Nel suo atto, l’imputato lamentava genericamente una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale e alla determinazione della pena. La sua richiesta era semplice e diretta: l’annullamento della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 ottobre 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la condanna fosse giusta o meno. La sua decisione si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di ricorso, riscontrandone una carenza fatale.
Le Motivazioni: La Genericità dei Motivi di Ricorso Come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione rigorosa dell’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, “l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato una “assoluta genericità dei motivi addotti”. Il ricorrente si era limitato a invocare l’annullamento della sentenza, senza:
1. Indicare le ragioni specifiche a sostegno delle proprie tesi.
2. Individuare e analizzare profili di censura concreti contro l’apparato motivazionale della sentenza d’appello.
In pratica, l’atto di ricorso era vuoto di contenuto critico. Non basta affermare che una sentenza è sbagliata; è necessario spiegare dettagliatamente perché, indicando quali norme sarebbero state violate e quali passaggi della motivazione sarebbero illogici o carenti. Questa mancanza di specificità fa scattare la sanzione processuale dell’inammissibilità, prevista dall’articolo 591, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso non è una semplice manifestazione di dissenso, ma un atto tecnico che deve contenere una critica argomentata e puntuale della decisione impugnata. La genericità dei motivi di ricorso equivale a non presentare alcun motivo valido, chiudendo le porte del giudizio di legittimità e rendendo definitiva la condanna, oltre a comportare un ulteriore esborso economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua assoluta genericità. Il ricorrente si è limitato a chiedere l’annullamento della sentenza senza specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta, come imposto dalla legge.
Quali sono i requisiti di un ricorso in Cassazione secondo la legge?
Secondo l’art. 581, lett. d), del codice di procedura penale, il ricorso deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum (cioè la richiesta rivolta al giudice), altrimenti è considerato inammissibile.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3486 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3486 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 10/03/1982
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’ar 291 bis, comma 2, 296 comma 2, d.P.R, 43/1973, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità e pena.
Il ricorso è inammissibile. Considerato che l’art. 581, lett. d), cod. proc. pen. r l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericit motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annu della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tes e senza individuare e analizzare nessuno specifico profilo di censura all’apparato motivazional a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett. d) cod. proc. pen., sot il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art 591, lett. c), cod. proc. causa di inammissibilità.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’o delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/10/2024
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Il Consigliere es nsore
Il Presidente