Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30566 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDO NOME
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nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 19/02/2024 del TRIBUNALE DI CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento qui impugnato il Tribunale di Catania confermava l’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Siracusa aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di partecipazione ad un’associazione per delinquere e per una numerosa serie di reati fine, previsti dagli artt. 648-ter e 648-ter.1 del codice penale.
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Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, a mezzo del proprio difensore, per “travisamento, violazione di legge ed erronea interpretazione e applicazione della legge”.
Il ricorrente, agente immobiliare, accettò di ricoprire la veste di amministratore di diritto in alcune società riferibili a NOME COGNOME, senza avere alcun potere operativo, al fine di entrare in contatto con imprenditori che avrebbero potuto agevolare la sua professione.
COGNOME non aveva consapevolezza del carattere illecito delle operazioni effettuate utilizzando i conti delle suddette società, il cui amministratore di fatto era esclusivamente COGNOME, che presentava le istanze di accesso ai contributi e le dichiarazioni ai fini fiscali utilizzando le smart card del ricorrente e di al amministratori di fatto.
I dialoghi intercettati dimostrano un rapporto amicale fra COGNOME e COGNOME, il quale, reso partecipe dall’altro delle iniziative che voleva intraprendere, esprimeva dubbi.
La motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla gravità indiziaria è carente e contraddittoria.
Difettano, poi, le esigenze cautelari, perché, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, la presenza di COGNOME è riscontrabile solo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2021; inoltre, da una conversazione con COGNOME, intercettata il 19 marzo 2021, risulta dimostrata la incompetenza del ricorrente.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito nella legge 23 febbraio 2024, n. 18), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico e comunque manifestamente infondato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è puntuale e specifica e con essa la difesa, in larga parte, non si è confrontata, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di specificità estrinseca, rileva anche in sede cautelare, con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame, attesa la comune ratio fondata sul necessario rispetto dei
requisiti di specificità di cui all’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, COGNOME, Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037).
5.1. Quanto alla gravità indiziaria, la difesa ha genericamente denunciato una carenza e contraddittorietà della motivazione sulla base di mere asserzioni, contrastanti con la ricostruzione della vicenda da parte dei giudici della cautela, che hanno indicato plurimi elementi dimostrativi della piena consapevolezza di COGNOME circa la natura illecita delle attività svolte da alcune società delle quali egli era amministratore di diritto, che furono beneficiarie di erogazioni pubbliche e contributi illecitamente ottenuti con presentazione di dichiarazioni fiscali ideologicamente false.
In particolare sono state richiamate numerose conversazioni intercettate nel corso delle quali COGNOME e COGNOME discutevano della presentazione delle istanze, delle modalità con le quali evitare i controlli dell’Agenzia delle Entrate, del reperimento di altre “teste di legno” prive di reddito da nominare amministratori di diritto di società del gruppo.
In più occasioni l’indagato è stato intercettato nello studio del commercialista delle società con il quale interloquiva sui controlli della Guardia di Finanza e sulle difficoltà correlate alla presentazione telematica delle istanze da parte di COGNOME, in possesso della smartcard recante la firma digitale di COGNOME.
L’ordinanza impugnata riporta un estratto della conversazione citata dal ricorrente, dalla quale – secondo la logica interpretazione del Tribunale – si evince che i due pianificavano nuove richieste di contribuzioni non dovute, discutendo della difficoltà di una eventuale successiva individuazione del denaro.
Anche se la difesa ha nella sostanza ignorato le fonti di prova indicate nell’ordinanza, va ribadito che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164), ipotesi non ravvisabile nel caso di specie.
Il Tribunale ha disatteso alcune deduzioni difensive, in parte riproposte nel ricorso senza alcun confronto con la motivazione, in quanto prive di alcun
riscontro e radicalmente smentite dal contenuto delle intercettazioni: così è per la ritenuta liceità delle attività, per l’assenza di alcun compenso e di rapporti con i coindagati, per la occulta appropriazione da parte di COGNOME della smartcard di COGNOME (pag. 25 dell’ordinanza).
L’ordinanza ha anche evidenziato il ruolo essenziale svolto da COGNOME ai fini dell’organizzazione ed esecuzione delle attività illecite e quindi la gravità indiziaria in ordine al reato associativo, oltre che ai reati di autoriciclaggio reimpiego, ascrittigli – l’uno o l’altro – a seconda che egli avesse concorso o meno nel reato presupposto.
5.2. Il provvedimento impugnato è incensurabile anche in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
L’ordinanza ha rimarcato la pluralità e gravità dei reati commessi, che hanno anche comportato una significativa distrazione di risorse pubbliche stanziate per fronteggiare l’emergenza pandemica, nonché il ruolo di promotore delle attività del sodalizio protrattosi per molti anni, a prescindere dalla veste di amministratore di diritto di molte società.
Anche sotto questo profilo il ricorso risulta del tutto generico.
Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle sp-ese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2024.