Genericità dei motivi di ricorso: quando l’appello è nullo
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda che la genericità dei motivi di ricorso è un vizio fatale, che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme un caso pratico per capire perché un’impugnazione non può limitarsi a una critica vaga e astratta.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di guida in stato di ebbrezza, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa verteva su un presunto vizio di motivazione da parte dei giudici di secondo grado, i quali, a suo dire, non avrebbero adeguatamente valutato gli atti processuali ai fini di un possibile proscioglimento.
L’Appello e la Genericità dei Motivi di Ricorso
Il ricorrente lamentava una carenza nella motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che una corretta valutazione delle prove avrebbe dovuto portare a una conclusione diversa. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere tale doglianza, etichettandola come ‘generica e aspecifica’.
Il problema principale risiedeva nel fatto che l’atto di impugnazione non creava una reale connessione tra le critiche mosse e le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente si era limitato a contestare la decisione in termini astratti, senza entrare nel merito delle ragioni specifiche per cui i giudici d’appello avevano confermato la sua colpevolezza. Questo approccio viola un principio fondamentale del diritto processuale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, conformemente a un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito che un’impugnazione, per essere valida, deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza che intende criticare. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte o formulare censure generiche che ignorano il percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente.
Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso è stata attribuita a ‘colpa del ricorrente’. Questo ha comportato non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su principi chiari e consolidati, richiamando precedenti importanti (Sez. 4, n. 34270/2007 e Sez. U, n. 8825/2016). La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Per consentire questo controllo, il ricorso deve indicare con precisione il ‘punctum dolens’, ovvero il punto specifico della decisione che si ritiene errato e le ragioni giuridiche di tale errore.
Un ricorso è ‘aspecifico’ quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. L’impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, altrimenti cade in un vizio insanabile. La motivazione ‘soddisfattiva e giuridicamente corretta’ della sentenza d’appello non era stata minimamente scalfita dalle generiche lamentele del ricorrente, rendendo l’esame del merito impossibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, è un’attività tecnica che non ammette superficialità. È indispensabile analizzare in profondità la sentenza impugnata, individuare le specifiche criticità e costruire un’argomentazione logico-giuridica che si confronti punto per punto con la motivazione del giudice. La genericità dei motivi di ricorso non solo preclude ogni possibilità di successo, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La difesa tecnica deve quindi essere mirata, pertinente e specifica, pena l’inammissibilità dell’azione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile per ‘genericità dei motivi’ quando manca una correlazione specifica tra le ragioni addotte nell’atto di impugnazione e le argomentazioni contenute nella decisione impugnata. In pratica, non ci si confronta con la motivazione della sentenza.
Cosa si intende per ‘genericità e aspecificità’ dei motivi?
Significa che le critiche rivolte alla sentenza sono vaghe, astratte e non individuano con precisione i punti della motivazione che si contestano. L’atto di impugnazione ignora le affermazioni del provvedimento censurato, risultando quindi inefficace.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per colpa del ricorrente?
Quando l’inammissibilità è attribuibile al ricorrente, questi viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso determinata in 3.000 euro, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25730 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25730 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto co reato di guida in stato di ebbrezza.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla assenza di va degli atti ai fini del proscioglimento dell’imputata.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della sat giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora ramment l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a f dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento ce senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorre Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento dell processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 Euro, in favore del delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle am
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
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