Genericità dei Motivi: Quando il Ricorso in Cassazione Viene Respinto
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità di un ricorso, sottolineando come la genericità dei motivi conduca inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il caso riguarda due individui condannati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
I Fatti del Processo
Due persone venivano condannate dalla Corte d’Appello di Messina per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali ai danni degli agenti operanti. Non accettando la decisione, decidevano di presentare ricorso per Cassazione, contestando diversi aspetti della sentenza. In particolare, le loro difese si concentravano sulla ricostruzione dei fatti, sulla valutazione del materiale probatorio e sull’attendibilità delle testimonianze rese dagli agenti. Inoltre, sollevavano questioni relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla procedibilità per il reato di lesioni.
La Decisione della Corte Suprema
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5107/2025, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda principalmente sul principio secondo cui il ricorso per Cassazione non può limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata o a richiedere una nuova valutazione delle prove. I ricorrenti, infatti, non hanno evidenziato vizi di legittimità (cioè errori di diritto), ma hanno tentato di ottenere un riesame del merito della vicenda, un’attività che spetta in via esclusiva ai giudici di primo e secondo grado.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi e i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni dell’inammissibilità. In primo luogo, le critiche relative alla responsabilità per il reato di resistenza erano generiche. I ricorrenti contestavano la valutazione delle prove e l’attendibilità degli agenti, ma la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione “congrua e adeguata”, basata su “corretti criteri di inferenza” e “condivisibili massime di esperienza”. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa è logicamente coerente.
In secondo luogo, anche i motivi riguardanti il reato di lesioni e le attenuanti sono stati giudicati inammissibili. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d’Appello sull’intenzionalità (dolo) delle lesioni, data la “stretta correlazione” con il reato di resistenza. La genericità delle doglianze, che non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza di merito, ha reso impossibile un esame da parte della Corte.
Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: un ricorso in Cassazione deve essere mirato a censurare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di riaprire la discussione sui fatti o sulla valutazione delle prove, senza individuare precise violazioni di legge, costituisce una genericità dei motivi che porta inevitabilmente al rigetto del ricorso e a sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi, poiché i ricorrenti hanno tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività riservata esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), anziché sollevare specifiche questioni di diritto.
È possibile contestare l’attendibilità dei testimoni davanti alla Corte di Cassazione?
No, la valutazione dell’attendibilità dei testimoni è di competenza esclusiva del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione fornita dal giudice di merito su tale punto è palesemente illogica o contraddittoria, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende, come previsto dalla legge in questi casi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5107 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5107 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ERICE il 21/02/1996 COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il 05/04/1992
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME COGNOME sono inammissibili per genericità d motivi, quanto alla responsabilità per il reato di cui all’art. 337 c.p. perché concernenti ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito un congrua e adeguata motivazione in merito all’attendibilità degli agenti operanti perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime d esperienza;
ritenuto, quanto ai residui motivi, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche procedibilità querela per il reato di lesioni, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, ch la Corte di appello di Messina ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento del dolo per il reato di lesioni personali in danno degli stessi pubblici ufficiali per la s correlazione con il reato di resistenza e che la genericità delle doglianze, in assenza di u confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l’inammissibilità;
rilevato che dall’inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025
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