Gare Clandestine: la Cassazione Conferma la Linea Dura
Le gare clandestine su strade pubbliche rappresentano un grave pericolo per la sicurezza di tutti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce la severità con cui l’ordinamento giuridico tratta questo fenomeno, confermando la condanna penale per due automobilisti e chiarendo i confini tra questo reato e la semplice guida pericolosa. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti: una Competizione Notturna nel Centro Urbano
La vicenda ha origine nel cuore della notte, alle 2:45, quando una pattuglia della Polizia nota due autovetture sfrecciare a forte velocità. Secondo le annotazioni di servizio, i due veicoli stavano palesemente gareggiando, ‘come se l’uno volesse avere la meglio sull’altro’, occupando quasi l’intera carreggiata. Ne è scaturito un inseguimento durato circa 4 chilometri, conclusosi nel centro urbano di un comune romagnolo. Sulla base di questi elementi, i due conducenti sono stati condannati in primo grado e in appello alla pena di sei mesi di reclusione e 5.000 euro di multa ciascuno per il reato di competizione motoristica non autorizzata.
Il Ricorso in Cassazione: i Motivi della Difesa
La difesa dei due imputati ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su tre motivi principali:
1. Errata qualificazione giuridica: Si sosteneva che i fatti non configurassero il reato di gara clandestina, ma un meno grave illecito amministrativo per guida pericolosa (art. 141/148 del Codice della Strada).
2. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Si richiedeva il proscioglimento per la speciale tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), ritenendo l’offesa al bene giuridico protetto minima.
3. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) per ottenere un’ulteriore riduzione della pena.
Le Motivazioni della Cassazione sulle Gare Clandestine
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo punto per punto le argomentazioni difensive con una motivazione chiara e rigorosa.
La Differenza tra Gara e Guida Pericolosa
I giudici hanno innanzitutto chiarito che i motivi del ricorso erano mere riproposizioni di censure già correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Il fatto che i due veicoli procedessero affiancati, occupando la strada e con una condotta tesa a superarsi a vicenda, integrava pienamente l’elemento della ‘competizione’, che distingue il reato penale dalla semplice infrazione amministrativa. La prova di questo comportamento era solidamente fondata sulle annotazioni di servizio della Polizia.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato giudicato reiterativo e infondato. La Corte ha sottolineato come la condotta degli imputati avesse creato un ‘grave pericolo’ per l’incolumità non solo loro, ma anche degli altri utenti della strada. Una competizione motoristica in piena notte, a velocità elevata e occupando l’intera carreggiata in un’area urbana, non può in alcun modo essere considerata un ‘fatto di particolare tenuità’. La pericolosità intrinseca della condotta esclude a priori l’applicazione di questa causa di non punibilità.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo relativo alle attenuanti. La Corte d’Appello aveva già motivato in modo sufficiente e logico, evidenziando come la pena inflitta fosse già stata fissata nel minimo previsto dalla legge (criterio del favor rei) e che agli imputati erano già stati concessi i benefici di legge. In assenza di ulteriori elementi positivi da valutare, non vi era alcun motivo per concedere un’ulteriore riduzione di pena, la quale è stata ritenuta del tutto congrua alla gravità dei fatti e alla personalità degli imputati.
Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e severo nei confronti delle gare clandestine. La decisione ribadisce che l’elemento discriminante per la configurazione del reato penale è l’intento competitivo tra i conducenti, a prescindere dall’organizzazione di un evento formale. Inoltre, la Corte sottolinea come l’elevata pericolosità di tali condotte per la sicurezza pubblica renda difficile, se non impossibile, l’applicazione di istituti di favore come la particolare tenuità del fatto. La pronuncia serve da monito: gareggiare su strade pubbliche non è una bravata, ma un reato grave con conseguenze penali significative, giustificate dall’alto rischio che comporta per l’intera collettività.
Qual è la differenza tra una guida pericolosa e il reato di gare clandestine?
La differenza fondamentale risiede nell’elemento della ‘competizione’. Mentre la guida pericolosa è un comportamento rischioso, le gare clandestine implicano l’intento specifico dei conducenti di sfidarsi e superarsi a vicenda, trasformando un illecito amministrativo in un reato penale.
Perché in questo caso non è stata riconosciuta la ‘particolare tenuità del fatto’?
La Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto perché la condotta degli imputati (competizione notturna ad alta velocità, occupando quasi tutta la carreggiata in un centro urbano) ha creato un ‘grave pericolo’ per la loro incolumità e quella degli altri utenti della strada. Una tale pericolosità è incompatibile con la nozione di ‘tenuità’.
È possibile ottenere le attenuanti generiche se la pena è già al minimo edittale?
La Corte ha stabilito che, se la pena è già fissata al minimo previsto dalla legge e sono già stati concessi altri benefici, la richiesta di ulteriori attenuanti generiche non può essere accolta in mancanza di specifici e nuovi elementi positivi da valutare. La pena inflitta è stata considerata già adeguata e congrua.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20596 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a RIMINI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 14 ottobre 2022 la Corte d’appello di Bologna ha confe la decisione emessa in data 21 ottobre 2020 dal Tribunale di Rimini nei confronti d NOME e COGNOME, condannandoli alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 5,000 multa ciascuno per il reato di cui all’art. 9-ter co. 1 e 3 d.lgs. 285/92 (CdS).
Avverso la predetta sentenza propone ricorso il difensore degli imputati, ded violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di respon assumendo che i fatti andavano riqualificati nella fattispecie di cui all’illecito am di cui all’art. 141/148 CdS; assume vizio di motivazione con riferimento alla m applicazione dell’art. 131-bis c.p., ed infine in relazione al mancato riconoscim attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.p.
2.Considerato che il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adegua vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, at la Corte d’appello aveva dato atto di come il fatto commesso dai due imputati ri pienamente provato, in conseguenza delle annotazioni di servizio redatte dalla Po Rimini le quali hanno riportato di aver visto alle ore 2,45, dunque in piena notte, sfrecciare a forte velocità le due autovetture gareggianti, come se l’una volesse avere la meglio occupando la quasi totalità della carreggiata, prima di bloccarle, a seguito dell’ins durato per 4 km, nei pressi del chilometro 9 della statale, nel centro urbano di Sant’ di Romagna (pag. 2-3 sent. impugnata).
2.1 Atteso che anche il secondo motivo è meramente reiterativo di censur adeguatamente vagliate dai giudici di merito, laddove i giudici di secondo grado avev escluso la speciale tenuità del fatto poiché, contrariamente da quanto addotto dall la competizione motoristica posta in essere in ora notturna sulla strada, occupando p tratti l’intera carreggiata, a velocità molto elevata, ha posto in grave pericolo stessa dei conducenti e degli altri utenti della strada (pag. 3 sent. impugnata).
2.2 Ritenuto che anche il terzo motivo è manifestamente infondato, posto trattamento sanzioNOMErio è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da esame delle deduzioni difensive. La Corte d’appello aveva già specificato come l irrogata dal primo giudice fosse improntata a criteri del favor rei: è stata applicata la pena nel minimo edittale e sono già stati concessi i benefici di legge. In mancanza di alt elementi di valutazione la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e di una ulteriore riduzione di pena non può essere accolta apparendo quella inflitta del tutt e adeguata alla gravità del fatto e alla personalità degli imputati (pag. 4 sent. imp
3.Considerato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento d’i una somma in della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14.03.2024