Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46562 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato in Senegal il 24/01/1967
avverso la sentenza del 02/10/2023 della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 14 dicembre 2020 dal Tribunale di Foggia, nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 143 cod. proc. pen., reiterando l’eccezione di nullità sia dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio per mancata traduzione in una lingua nota all’indagato, sia delle notifiche effettuate al domicilio eletto presso il difensore di ufficio, quando ancora non c’era stata un’iscrizione nel registro degli indagati.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura il mancato svolgimento di una perizia che verificasse la contraffazione dei marchi apposti sui borselli e marsupi, in ipotesi lecitamente detenuti,
con successiva apposizione da parte dell’indagato.
2.3. Con il terzo motivo, ci si duole della mancata considerazione data dalla Corte di appello, ai fini dell’applicazione dell’art. 131bis cod. pen., alla condotta susseguente al reato.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
In ordine al primo motivo, in primo luogo, le deduzioni in tema di garanzie per l’imputato alloglotta sono insuperabilmente generiche e manifestamente infondate. La Corte territoriale ha già correttamente sottolineato come gli atti fossero stati consegnati all’imputato (che li aveva sottoscritti in calce) con duplice traduzione in lingua inglese e francese. La previsione dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. non Ł violata quando la mediazione linguistica non avvenga nella lingua madre della persona esaminata (mai indicata dall’imputato), ma in altra lingua che consenta di comunicare in maniera effettiva ed efficace (Sez. 3, n. 34444 del 09/07/2001, Mangia, Rv. 220110-01). Non emerge dagli atti – e neppure Ł stato compiutamente allegato dalla difesa – che il ricorrente non conoscesse una di tali lingue (e, prima ancora, l’italiano); tale accertamento, d’altronde, Ł di stretta competenza del giudice di merito, ai sensi dell’art. 143, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693-01; Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, B., Rv. 265185-01).
Quanto alla pretesa inidoneità dell’elezione di domicilio, l’art. 161, comma 1, cod. proc. pen., anche nel testo vigente al momento dei fatti, prevedeva e prevede che la polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, lo invita a dichiarare o eleggere domicilio per le future notificazioni e comunicazioni. La mancata iscrizione nominativa nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. non solo non Ł prevista dalla norma, ma Ł assolutamente incompatibile con la nitida logica del sistema. La censura Ł, pertanto, manifestamente infondata.
Per quanto attiene al secondo motivo, le doglianze – surrettiziamente qualificate come ‘travisamento della prova’ – costituiscono, in effetti, una semplice critica alla valutazione del materiale istruttorio conformemente operata da entrambi i giudici di merito, i quali hanno adeguatamente illustrato il proprio percorso logico-giuridico (cfr. la sentenza impugnata, pp. 6-7, in ordine alla evidente contraffazione dei prodotti e all’impossibilità di dare seguito alla versione apologetica offerta dall’indagato, meramente congetturale e priva di qualsiasi conforto con quanto emerso in dibattimento).
Il secondo motivo non risulta, dunque, consentito nel giudizio di legittimità.
Il terzo motivo, infine, attinente l’invocata particolare tenuità del fatto, Ł articolato in termini del tutto generici, richiamando astrattamente e in termini assai poco perspicui l’«atteggiamento collaborativo e rispettoso della legalità», senza muovere specifiche censure al discorso giustificativo offerto sul punto dalla Corte territoriale.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 03/12/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME