Garanzie Difensive Etilometro: La Cassazione chiarisce i limiti
L’ordinanza n. 4057/2024 della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale per chiunque sia fermato per un controllo stradale: quali sono le garanzie difensive etilometro che le forze dell’ordine devono rispettare? La pronuncia offre una risposta netta, ribadendo principi consolidati e definendo i contorni dei diritti del cittadino durante un accertamento urgente come il test alcolemico.
Il caso analizzato è emblematico e permette di comprendere la differenza tra la fase degli accertamenti preliminari e quella successiva dell’instaurazione del procedimento penale. Analizziamo insieme i fatti e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Un automobilista veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. La condanna si basava sugli esiti dell’alcoltest, che avevano evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.
L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali:
1. La presunta violazione delle garanzie difensive, poiché l’accertamento etilometrico sarebbe stato eseguito senza le tutele legali preliminari.
2. Il dubbio sul corretto funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata per il test.
In sostanza, il ricorrente sosteneva che i risultati del test non potessero essere utilizzati contro di lui a causa di vizi procedurali e tecnici.
La Decisione sulle garanzie difensive etilometro
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la condanna. I giudici hanno ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati, generici e privi di una critica specifica alla decisione della Corte d’Appello.
Secondo la Corte, il ragionamento dei giudici di merito era coerente, logico e non contraddittorio. Gli esami alcolimetrici avevano fornito una prova chiara della condizione di ebbrezza, e il ricorrente non aveva fornito alcun elemento concreto a sostegno della tesi del malfunzionamento dell’etilometro.
La questione cruciale: quali garanzie prima del test?
Il punto centrale della decisione riguarda proprio le garanzie difensive etilometro. La Cassazione ha chiarito che, prima di procedere ad accertamenti urgenti sulla persona come l’alcoltest, l’unico adempimento richiesto alla polizia giudiziaria è quello di dare avviso alla persona della facoltà di farsi assistere da un difensore, come previsto dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Nel caso di specie, i verbalizzanti avevano correttamente adempiuto a tale obbligo. La Corte ha specificato che in questa fase preliminare non è richiesto alcun altro adempimento, come la nomina di un difensore d’ufficio. Attività come l’identificazione formale, l’elezione di domicilio e la richiesta di nomina di un difensore di fiducia appartengono a una fase successiva, che inizia solo dopo l’acquisizione della notizia di reato, ovvero dopo che l’esito del test ha confermato lo stato di ebbrezza.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando la genericità delle doglianze del ricorrente. Egli si era limitato a sollevare dubbi senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, un requisito fondamentale per l’ammissibilità del ricorso in Cassazione.
Sul piano procedurale, è stato ribadito che l’alcoltest è un “atto urgente” di polizia giudiziaria. La sua funzione è quella di cristallizzare una prova che, per sua natura, è destinata a scomparire rapidamente (l’alcol nel sangue viene smaltito dal corpo). Per questo motivo, la legge prevede una procedura snella, bilanciando l’esigenza di accertamento del reato con il diritto di difesa. Questo bilanciamento si concretizza nell’obbligo di avvisare della facoltà di farsi assistere da un avvocato, senza però dover attendere l’arrivo di quest’ultimo o procedere a una nomina d’ufficio immediata, che ritarderebbe irrimediabilmente l’atto.
Per quanto riguarda il presunto malfunzionamento dell’etilometro, la Corte ha applicato il principio secondo cui l’onere di provare il difetto dello strumento grava su chi lo allega. Non è sufficiente una mera affermazione generica; è necessario fornire elementi concreti, indizi o prove che possano far sorgere un ragionevole dubbio sulla sua affidabilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e offre importanti indicazioni pratiche:
1. Avviso al difensore: L’unica garanzia difensiva obbligatoria prima dell’esecuzione dell’etilometro è l’avviso della facoltà di farsi assistere da un legale. L’omissione di questo avviso rende il test nullo e inutilizzabile.
2. Onere della prova: Chi sostiene che l’etilometro non funzionasse correttamente deve fornire elementi concreti a supporto della propria tesi. La semplice contestazione non è sufficiente.
3. Distinzione delle Fasi: Esiste una netta distinzione tra gli accertamenti urgenti (come l’alcoltest) e la fase successiva del procedimento penale, in cui le garanzie difensive si esplicano in modo più completo.
Quali sono le garanzie difensive minime che la polizia deve assicurare prima del test dell’etilometro?
La polizia ha l’obbligo di dare avviso alla persona della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Non è richiesta la nomina di un difensore d’ufficio né la sua presenza fisica per procedere con il test.
È sufficiente affermare che l’etilometro potrebbe essere difettoso per annullare i risultati del test?
No. Secondo la Corte, non basta una generica contestazione. La persona che sostiene il malfunzionamento dell’apparecchio deve allegare elementi specifici a sostegno della sua tesi, altrimenti i risultati del test sono considerati validi.
Perché la nomina del difensore d’ufficio non è prevista prima dell’alcoltest?
Perché l’alcoltest è qualificato come un atto urgente di polizia giudiziaria. Le formalità più complesse, come la nomina di un difensore, si svolgono in una fase successiva, dopo che l’esito del test ha dato corpo alla notizia di reato, per non compromettere la tempestività e l’efficacia dell’accertamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4057 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Piacenza i che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art.186 comma 2 lett.c), 2 sexies C.d.S.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti in ragione della utilizzazione degli esiti degli accertamenti etilometrici in assenza delle garanzie difensive preliminari alla esecuzione del teste e in ordine al corretto funzionamento dell’etilonnetro.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, laddove i riscontri degli esami alcolimetrici hanno fornito contezza della condizione di ebbrezza, con supero dei valori soglia indicati nella disposizione violata, né il ricorrente ha allegato alcun elemento a sostegno del difetto di funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata dai verbalizzanti.
Quanto alle preliminari garanzie difensive ill giudice distrettuale ha dato conto che i verbalizzanti hanno proceduto all’avviso di cui all’art.114 disp.att. cod.proc.pen. prima di procedere agli accertarnenti urgenti sulla persona e pertanto nessuna nullità si è verificata nella specie’ tenuto conto che nessun ulteriore adempimento è richiesto al personale di PG, tantonneno quello della nomina di un difensore di ufficio, laddove l’ulteriore documentazione richiamata dalla parte ricorrente, come presente nel fascicolo delle indagini preliminari, attiene agli adempimenti cui sono tenuti gli ufficiali di polizia giudiziaria a seguito dell’acquisizio della notizia di reato (verbali di identificazione, di elezione di don -licilio e di richiesta di nomina dì difensore di fiducia) e pertanto si riferiscono ad una fase successiva allo svolgimento dell’accertamento alcolimetrico.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente