Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36135 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36135 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; e
(aue.”–v-fa-iue Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della medesima Corte di appello che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Vibo Valentia, ha assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 9-ter, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 perché il fatto non sussiste.
COGNOME Con il proposto ricorso, si deduce inosservanza dell’art. 9-ter, comma 1, d. Igs. 285/1992, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Si lamenta che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto che, nel caso di specie, l’imputato ed altri cinque motociclisti, in abbigliamento da motocross, vennero sorpresi a correre a velocità elevata, tutti nella stessa direzione, per circa 300 metri, sulla spiaggia di Briatico, schizzando sabbia addosso ai numerosi bagnanti, muovendosi tra gli ombrelloni e le persone, con manovre azzardate e sfruttando la spiaggia pubblica come pista per gareggiare. La motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria in quanto, da un lato, riconosce trattarsi di “attività sportiva”, dall’altro, afferma che non vi sono elementi tali “da cui poter desumere che fosse stata ingaggiata una competizione dalla quale derivi un vicendevole condizionamento delle modalità di guida”. Né la sentenza impugnata tiene conto che la nozione di competizione è insita nel concetto di motocross, in quanto si tratta di uno sport a motore che si pratica su circuiti sterrati chiusi e consiste in una gara motociclistica fuori strada. L motivazione è altresì contraddittoria laddove afferma che “l’abbigliamento utilizzato dall’imputato (casco, guanti e stivali) non è di per sé necessariamente indicativo dello svolgimento di una gara, bensì della necessità di prevenire possibili infortuni derivanti dalla pericolosità dell’attività sportiva svolta”: pro perché si tratta di sport estremo, l’abbigliamento da motocross, sostiene il ricorrente, serve a garantire di gareggiare in sicurezza nelle competizioni di enduro e cross, nonché a coprire le parti del corpo più esposte in assoluto ed a proteggere il motociclista da brutte cadute. La sentenza impugnata è contraddittoria laddove osserva che “la motocicletta utilizzata dall’imputato appartiene a quelle idonee a svolgere lo sport c.d. enduro o motocross, consistente nel percorrere qualunque tipologia di terreno sconnesso e sterrato “, in tal modo riconoscendo che la motocicletta dell’imputato era utilizzata per competizioni di cross o per gare di moto enduro. In sostanza, che si fosse ingaggiata una competizione si ricava dalle caratteristiche dei mezzi utilizzati, dall’equipaggiamento dei motociclisti, dalla forte velocità e dal fatto di esser partiti insieme verso il traguardo. Né la sentenza impugnata ha tenuto conto del Corte di Cassazione – copia non ufficiale
contenuto del verbale di contestazione dei Carabinieri di Vibo Valentia, ove si dà atto che l’imputato “gareggiava in velocità con i conducenti di altri veicol (motocross)”. Il ricorrente chiede altresì l’annullamento della revoca della confisca disposta con la sentenza impugnata.
In data 10/06/24 sono pervenute note scritte del difensore d’ufficio, AVV_NOTAIO, che chiede di rigettare il ricorso.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, a riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ul abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi – dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti – e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha osservato che gli elementi valorizzati dal Giudice di primo grado risultano inidonei ed irrilevanti ai fini della configurabilità del reato contesta Sul punto ha, in particolare, osservato che, dalle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento dal teste COGNOME NOME, è emerso come le Forze dell’ordine abbiano dedotto che si stesse svolgendo una gara essenzialmente dall’abbigliamento dei motociclisti e dal numero di ciclomotori, «non fornendo ulteriori indicazioni sul punto», giacché le stesse non hanno fatto menzione alcuna di sorpassi (effettuati o anche solo tentati) o di qualsivoglia altro elemento da cui poter desumere che fosse stata ingaggiata una competizione dalla quale derivi un vicendevole condizionamento delle modalità di guida. Ha pertanto concluso, con motivazione incensurabile in questa sede, che dall’istruttoria non è emersa quella tacita e reciproca volontà di voler competere l’uno con l’altro e di porre in essere una
contesa idonea violare il divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, previsto all’art. 9-ter del codice della strada.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 27 giugno 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il presi ente