Futili motivi: quando la sproporzione rende il reato più grave
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di lesioni personali aggravate da futili motivi e recidiva, offrendo importanti chiarimenti sui limiti del sindacato di legittimità e sulla discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena. La vicenda, scaturita da una circostanza apparentemente banale come un ordine per una pizza, si è trasformata in un episodio di violenza penalmente rilevante, culminato in una condanna confermata in tutti i gradi di giudizio.
I Fatti di Causa
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di lesioni personali. La particolarità del caso risiedeva nelle circostanze aggravanti contestate: i futili motivi e la recidiva specifica infraquinquennale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la violenta aggressione era stata scatenata da una discussione nata per l’ordinativo di una pizza. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza d’appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a due principali motivi di doglianza.
Il Ricorso per Cassazione e l’aggravante per futili motivi
Il ricorrente contestava la decisione della Corte d’Appello su due fronti:
1. Vizio di motivazione: Sosteneva l’illogicità della motivazione che aveva portato alla sua condanna, ipotizzando che una diversa valutazione delle prove o una differente ricostruzione dei fatti avrebbe potuto portare a un esito diverso. In sostanza, chiedeva alla Cassazione di riesaminare il merito della vicenda.
2. Eccessività della pena: Lamentava una pena eccessiva, in particolare per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto mitigare il trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Le argomentazioni della Suprema Corte sono state nette e in linea con il suo orientamento consolidato.
Sul Primo Motivo: L’insindacabilità della Ricostruzione dei Fatti
La Corte ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: non è suo compito sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito. Il ruolo della Cassazione è verificare la correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito nella sentenza impugnata, non effettuare una nuova valutazione dei fatti. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo logico e coerente la sussistenza dell’aggravante dei futili motivi, identificando correttamente la sproporzione tra la causa scatenante (l’ordine di una pizza) e la reazione violenta. Il motivo di ricorso è stato inoltre giudicato generico, poiché non specificava in modo concreto le ragioni di diritto o i dati di fatto a sostegno delle proprie tesi.
Sul Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ricordato che la graduazione della pena, inclusa la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, valorizzando elementi decisivi come le concrete modalità della condotta e la personalità negativa dell’imputato, emersa dai suoi precedenti penali. È stato inoltre precisato che, per negare le attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente una motivazione che dia conto delle ragioni fondanti la decisione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra il giudizio di merito, che accerta i fatti e valuta le prove, e il giudizio di legittimità, che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. La Corte ha ritenuto che il ricorso tentasse, inammissibilmente, di trasformare il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito. La decisione di confermare l’aggravante per futili motivi si basa sulla palese sproporzione tra l’evento scatenante e la violenza che ne è seguita. Analogamente, la scelta di non concedere le attenuanti generiche è stata giustificata non solo dalla gravità del fatto, ma anche dalla personalità del reo, desunta dai precedenti penali, che indica una maggiore pericolosità sociale e una tendenza a delinquere.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che un ricorso per Cassazione non può limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti, ma deve individuare specifici vizi di legge o di logica manifesta nella sentenza impugnata. In secondo luogo, ribadisce l’ampio potere discrezionale del giudice di merito nel determinare la pena, potere che, se esercitato con motivazione congrua e non contraddittoria, è insindacabile in sede di legittimità. Infine, il caso evidenzia come la valutazione della personalità del reo, basata anche sui precedenti penali, sia un elemento cruciale non solo per la commisurazione della pena base, ma anche per la decisione sulla concessione dei benefici, come le attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è saggiare la tenuta logica della pronuncia e la corretta applicazione delle norme giuridiche, non ricostruire i fatti.
Perché è stata confermata l’aggravante dei futili motivi in questo caso?
Perché i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione logica, che la violenta aggressione fosse scaturita da una causa del tutto sproporzionata e banale, ovvero l’ordinativo di una pizza. La Cassazione ha ritenuto corretta questa valutazione.
Il giudice è obbligato a concedere le circostanze attenuanti generiche?
No, la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Per negarle, non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che motivi la sua decisione sulla base di elementi ritenuti decisivi, come le modalità della condotta e la personalità negativa dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1380 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 09/08/1984
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
-Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli in data 3 aprile 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 19 ottobre 2020 in ordine al delitto di lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla recidiva specifica ed infraquinquennale;
-Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato, denunciandone la illogicità sulla base della astratta possibiltà di una diversa valutazione delle emergenze processuali e di una diversa ricostruzione storica dei fatti, è manifestamente infondato stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260); considerato altresì che il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e facendo applicazione di corretti argomenti giuridici (pag.5 della sentenza impugnata con particolare riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi in quanto la violenta aggressione sarebbe scaturita dall’ordinativo di una pizza); il motivo è altresì non specifico, in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.
-Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena, anche con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indinzzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 che richiama le concrete modalità della condotta e la personalità negativa come emerge dai precedenti penali), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui, anche nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti; né la difesa ha evidenziato elementi favorevoli c non considerati dalla sentenza.
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2023.