Aggravante per Futili Motivi: la Cassazione fa Chiarezza
L’ordinanza n. 6671/2024 della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sull’applicazione dell’aggravante dei futili motivi, specialmente in contesti carichi di tensione come le competizioni sportive. La Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, ritenendo inammissibile il ricorso di un imputato che contestava la sussistenza di tale aggravante, chiarendo i limiti del giudizio di legittimità e i criteri per valutare la futilità della condotta.
I Fatti del Caso: Rivalità Sportiva e una Mazza da Baseball
Il caso trae origine da un episodio avvenuto in un contesto di accesa rivalità sportiva. L’imputato era stato trovato in possesso di una mazza da baseball, un oggetto con un’evidente potenzialità offensiva. La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto che il possesso dell’oggetto in quella specifica situazione integrasse l’aggravante dei futili motivi, data la sproporzione tra la situazione di competizione sportiva e la potenziale violenza dell’azione.
Il Ricorso in Cassazione: una Questione di Fatto?
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell’aggravante. Secondo il ricorrente, la valutazione dei giudici di merito era errata. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato tale impostazione, qualificando le argomentazioni difensive come “doglianze in fatto”.
Le Motivazioni della Cassazione: Inammissibilità per contestazione sui futili motivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali.
In primo luogo, ha ribadito che le censure mosse dal ricorrente erano mere “doglianze in fatto”, ovvero contestazioni sulla ricostruzione degli eventi e sulla valutazione delle prove. Questo tipo di critica non è ammesso in sede di legittimità, dove la Corte può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito dei fatti.
In secondo luogo, le argomentazioni difensive sono state considerate “riproduttive” di questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il giudice di merito, infatti, aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per confermare l’aggravante. La Corte d’Appello aveva giustamente valorizzato la “potenzialità offensiva della mazza da baseball” in un contesto di rivalità, sottolineando come la condotta gratuita dell’imputato avrebbe potuto facilmente “innescare reazioni avverse e degenerare in conseguenze più gravi”. Per le stesse ragioni, era stata esclusa l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), data la gravità intrinseca della condotta.
Le Conclusioni: il Principio di Diritto
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione consolida un importante principio: la valutazione sulla sussistenza dei futili motivi è una questione di merito, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione del giudice è logica e coerente. La futilità non va valutata in astratto, ma in relazione al contesto specifico. Una condotta, seppur inserita in un ambito di rivalità sportiva, può essere considerata aggravata da futili motivi se è gratuita, sproporzionata e potenzialmente in grado di innescare una escalation di violenza. La decisione finale ha quindi comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate dal ricorrente erano considerate “doglianze in fatto”, ovvero critiche sulla ricostruzione degli eventi, che non possono essere esaminate in sede di legittimità. Inoltre, le argomentazioni erano una mera riproduzione di punti già correttamente respinti dal giudice di merito.
Su quale base la Corte d’Appello ha confermato l’aggravante dei futili motivi?
La Corte d’Appello ha giustificato il mantenimento dell’aggravante basandosi sulla potenzialità offensiva di una mazza da baseball posseduta dall’imputato in un contesto di competizione e rivalità sportiva. Ha ritenuto la condotta gratuita e capace di innescare reazioni violente e gravi conseguenze.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
La possibilità di qualificare il fatto come di particolare tenuità è stata esclusa a causa della gravità della condotta. I giudici hanno ritenuto che la gratuità dell’azione e il rischio che potesse degenerare in conseguenze più gravi fossero elementi ostativi all’applicazione di tale causa di non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6671 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6671 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAPISTRELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi – , come altresì supportate da successiva memoria difensiva, non sono consentite in sede di legittimità, in quanto doglianze in fatto.
Rilevato che le stesse sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Invero, la Corte di appello di Roma giustifica il mantenimento della circostanza aggravante dei futili motivi in virtù della potenzialità offensiva della mazza da baseball posseduta dall’imputato in un contesto di competizione e di rivalità sportiva (escludendo anche la possibilità di qualificare il fatto di particolare tenuità ex art. 131 bis cod. pen. a causa della gravità di quest’ultimo, desumibile dalla gratuità della condotta assunta, che avrebbe potuto innescare reazioni avverse e degenerare in conseguenze più gravi).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.