Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4410 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4410 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a DESENZANO DEL GARDA il 28/06/1983 nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso la sentenza del 17/07/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
ipt
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale di Brescia propone ricorso avverso la sentenza con c Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato allo stesso ascritto, per mancanza della querela.
L’imputato è stato tratto a giudizio perché, privo di licenza per l’attività con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne prof impossessava di diversi esemplari di uccelli, appartenenti a specie particola protette, così come dettagliatamente descritte nel capo di imputazione.
Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce violazione ed err applicazione degli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen., in relazione al d.lgs. 10 ot n. 150. Dopo aver premesso che la condotta contestata all’imputato integra il re furto venatorio e non quello di uccellagione, previsto dall’art. 30, L. 11 febbr n. 157 (perché l’imputato non è munito di licenza di caccia), il ricorrente sosti furto, commesso su patrimonio indisponibile dello Stato, sarebbe aggravato, in q tale procedibile d’ufficio.
In data 25/07/24, è pervenuta memoria del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME che chiede che il ricorso sia rigettato e la sentenza impugnata confermata
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Suprema Cor chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Premesso che, nel caso di specie, il reato che si configura è quello d aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, nonosta disciplina dell’attività venatoria sia stata regolamentata dalla legge 11 febbrai 157, in ragione del fatto che il reato è stato commesso da persona non munita di l di caccia (cfr. Sez. 4, n. 13506 del 04/03/2020, COGNOME Luciano, Rv. 27913 Sez. 5, n. 16981 del 18/02/2020, COGNOME Mario, Rv. 279254; Sez. 5, n. 48680 06/06/2014, COGNOME, Rv. 261436), come l’odierno imputato. Il reato di furto, inv stato espressamente escluso soltanto nei circoscritti casi di cui alla prima part 30 e da tutto l’art. 31 della medesima legge, casi che riguardano il cacciatore m licenza che violi la stessa e cacci di frodo. Non questo, dunque, è il caso di spec
recita l’enunciazione del fatto, si tratta di un furto aggravato dall’esposiz pubblica fede. All’epoca della sua commissione (12/10/2018), il reato, aggravato suddetti termini, era procedibile d’ufficio; come è noto, la riforma operata dal d ottobre 2022, n. 150 ha introdotto, per la menzionata circostanza della esposizion pubblica fede, il regime della procedibilità a querela, di cui ha correttamente d il Tribunale di Brescia, restando procedibili d’ufficio solo le ulteriori ipotesi co dall’anzidetto n. 7 dell’art. 625, comma 1, cod. pen. Ritiene il Procuratore g ricorrente che l’appartenenza dei volatili al patrimonio indisponibile dell rientrerebbe in una di tali altre ipotesi previste dal citato n. 7. In verità, alcuna di queste circostanze, da intendersi qui richiamate, si fa in alcun riferimento ad una aggravante derivante dall’appartenenza del bene oggetto del de al patrimonio indisponibile dello Stato.
3. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta íi ricorso.
Così deciso il 9 ottobre 2024