Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32948 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette la memoria e le conclusioni scritte depositate dal difensore delle parti civili.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato quella emessa dal Tribunale di Pesaro in data 23 settembre 2021, con la quale COGNOME NOME veniva dichiarata colpevole del reato di furto aggravato dCOGNOME modalità fraudolente in danno COGNOME NOME, suo coniuge, in corso di separazione e, perciò, condannata, previa concessione di attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civ
La Corte di merito ha condiviso la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice, era emerso che la COGNOME aveva prelevato le chiavi di scorta dell’autovettura Audi A4 d marito, dopo essersi introdotta nell’abitazione, di sua proprietà, in cui abitava il coniu quale si stava separando giudizialmente; successivamente, aveva sottratto dal suddetto veicolo alcuni oggetti, e tra questi una scheda carburante diesel ed un dossier di un investigatore priva che il marito aveva lasciato all’interno dell’autovettura; l’individuazione dell’autrice del stata effettuata attraverso la visione di fotogrammi prelevati dall’impianto di video sorvegl dell’area di servizio in cui, dopo il furto, la stessa scheda era stata impiegata, nei quali era una donna che provava ad effettuare il rifornimento ad un veicolo a benzina dello stesso tipo colore di quello nella disponibilità dell’imputata; dalla visione dei fotogrammi, in effetti /la persona offesa riconosceva il soggetto che stava tentando di effettuare il rifornimento, nella mo COGNOME NOMENOME NOME derubato, nello sporgere querela, esibiva le foto della coniuge prelev dal profilo Facebook della stessa, consentendo in tal modo all’agente di polizia giudiziaria COGNOME NOME di effettuare la comparazione con i fotogrammi registrati dCOGNOME telecamere dell’area servizio.
Nella sentenza è stato evidenziato altresì che la donna riconosceva di aver utilizzato un scheda carburante, ma precisava di averla ricevuta in dono dal marito negli anni precedenti. L versione fornita dall’imputata, ad avviso della 63irte, risultava inverosimile, atteso che il t di rifornimento non era andato a buon fine perché era stata richiesta l’erogazione di benzin non consentita dall’apparecchio distributore perché la scheda carburante impiegata era abilitat solo per il diesel, ricavandosi da ciò la conclusione della inattendibilità della versione dall’imputata, essendo inverosimile che, nonostante il decorso di anni dalla prospetta consegna spontanea, la donna non avesse percepito che la scheda utilizzata non consentiva il rifornimento del carburante a benzina.
Tali elementi, acquisiti attraverso le prove espletate in dibattimento, consid complessivamente, sono stati ritenuti idonei a fondare il giudizio di penale responsabilità.
COGNOME NOMENOME mediante il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazion deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisi come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.-
2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per mancanza, illogicità e t2 L-contraddittorietà della motivazione in ordine COGNOME modalità 91 riconoscimento COGNOME maresciallo COGNOME, non preceduto da una specifica descrizione dell’imputata, come invece è richiesto dall’art. 213 cpp.
2.2 Con il secondo motivo, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce che s stata erroneamente attribuita attendibilità COGNOME dichiarazioni dello stesso COGNOME, il quale a COGNOME il riconoscimento attraverso la comparazione dei fotogrammi estratti dal sistema video sorveglianza dell’area di servizio che, data la scarsa qualità delle immagini, consentivano la percezione dei caratteri somatici dei soggetti raffigurati.
2.3 Con il terzo motivo, eccepisce il travisamento della prova per invenzione, essendo stat ritenuto in sentenza che il testimone COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME riconoscimento guardando video a colori, benché lo stesso testimone in sede dibattimentale aveva affermato che alla notiz di reato erdno COGNOMEgati fotogrammi.
2.4 Con il quarto motivo, individua un ulteriore vizio di motivazione della sentenza n parte in cui sono state ritenute pienamente attendibili le dichiarazioni della persona of COGNOME NOME, benché risulti scarsamente verosimile il fatto che costui avesse lasciato ,lauto, parcheggiata sulla pubblica via, numerosi oggetti, anche di valore, e non risultando al segno di effrazione. Quanto ai riscontri estrinseci, gli stessi risulterebbero insufficienti, i limitati a dichiarazioni di soggetti che avevano appreso circostanze inerenti al fatto, de r dallo stesso querelante.
Per contro, non era emersa alcuna prova sul fatto che la persona offesa realmente custodisse in auto gli oggetti asseritamente rubati; che la moglie avesse fatto accesso in casa all’insa del marito; che nessun danno avesse subito l’autovettura in cui era stato perpetrato il furto; non fosse ravvisabile alcun movente, non avendo alcuna ragione che potesse indurla a rubare la carta carburante.
Tutto ciò COGNOME dovuto far ritenere – ad avviso della ricorrente – l’inattendibilit versione del denunciante, anche alla luce dell’alta conflittualità esistente tra le part preannunciato intento di denunciare la moglie.
Il Procuratore Generale ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiarar l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore delle parti civili ha depositato memoria e conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi tre motivi, concentrati sulle modalità di riconoscimento della donna ripresa video registrato presso l’area di servizio, possono essere esaminati congiuntamente e risultan infondati.
La denunciata violazione di legge relativa COGNOME modalità di riconoscimento è priva fondamento perché -come già evidenziato in sede di merito (per costante giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento può essere operato anche in via informale dalla polizia giudizia come accertamento di fatto, la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione avendo esamiNOME le immagini, si dica certo della sua identificazione.
E, con particolare attinenza alla materia in esame, è stato altresì affermato ch riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dCOGNOME telecamer sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dai personale di poliz giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al g di merito (recentemente, Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, COGNOME, Rv. 285160 – 01; Sez. 3, n 16977 del 22/03/2022, COGNOME, Rv. 283069 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 34211 del 25/11/2020, COGNOME, Rv. 280236 – 01 (cfr. Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Rv. 277635 – 01).
La sentenza impugnata ha correttamente sottolineato che lo stesso testimone, maresciallo COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME sorti del processo, ha riferito di aver effettu riconoscimento sulla base della visione di immagini a colori, COGNOME non corrispondent COGNOME copie in bianco e nero depositate nel fascicolo del dibattimento. Ciò che viene in rilie fini di prova è pertanto la sua testimonianza, non viziata da alcuna profilo di contraddittor scarsa verosimiglianza, e non la copia successivamente estratta dagli stessi fotogrammi già visionati dal teste.
1A Nessun travisamento è riscontrabile nel fatto che in sentenza si àatto che il teste abb fatto riferimento ad immagini video e poi invece il documento acquisito sia costituito fotogrammi, essendo evidente che questi sono stati estrapolati dallo stesso sistema d videosorveglianza, documentabile sia mediante filmati e sia con fotogrammi.
Dunque, nella motivazione dei giudici di merito, che si è attenuta al suddetto orientament non si ravvisa alcuna violazione di legge, illogicità o travisamento.
2. Il quarto motivo merita accoglimento nei termini appresso precisati.
2.1 Va premesso che compito di questa Corte non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riu dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale della motivazione della C di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti erro applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realt appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro o
dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibr decisione impugnata, oppure dall’aver assunto dati inconciliabili con “atti del proces specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svo determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rend manifestamente incongrua la motivazione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, COGNOME ed altri, R 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, COGNOME ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. COGNOME ed altri, Rv. 234989).
2.2 Dalla lettura della sentenza impugnata emergono incongruenze derivate dalla omessa considerazione di circostanze di rilievo decisivo.
Nel capo di imputazione è precisato che, all’epoca dei fatti, l’imputata’ era moglie d persona offesa e che i due coniugi erano “in corso di separazione”.
E’ stato altresì accertato che la donna era proprietaria dell’abitazione dove dimorava marito, avendone altresì il libero accesso.
La Corte dà atto che la COGNOME aveva prospettato di aver ricevuto in dono dal marito un scheda carburante, abilitata ai rifornimenti di benzina, laddove invece quella asseritamen rubata consentiva la sola erogazione del combustibile diesel.
Nell’ultimo motivo di ricorso, è sostanzialmente contestato che la stessa non era mai entrat nell’abitazione, all’insaputa del marito, essendo l’abitazione di sua proprietà /con facol di libero accesso; ed inoltre che la stessa non aveva alcuna ragione che potesse indurla a rubare la carta carburante.
Sul punto – che COGNOME coinvolge la valutazione dell’elemento psicologico – la motivazione della sentenza, tendente a superare tali considerazioni, presenta profili di illog e non fornisce risposte esaustive su questioni di rilievo decisivo.
In particolare, la sentenza riferisce che l’impiego della carta abilitata al carburante di giorno del furto tentato, riscontrata dall’estratto conto esibito dal querelante, confermer la dolosa appropriazione dell’oggetto; tuttavia, non approfondisce in alcun modo, sotto il pro dell’elemento psicologico, se la donna abbia potuto ritenere – seppur erroneamente – di essere comunque autorizzata alla spesa, atteso che non risulta smentito il fatto che il marito le av precedentemente consegNOME altra scheda per l’acquisto della benzina, che COGNOME veniva a lui addebitato.
Il profilo dell’elemento psicologico COGNOME dovuto essere approfondito anche in considerazione del fatto che i coniugi, seppur in corso di separazione, continuavano a disporr reciprocamente, l’uno dei beni dell’altra, come è dimostrato dal fatto che il marito continuava abitare nella casa di proprietà della moglie, nella quale peraltro sarebbe stata lasciata copia chiavi del veicolo dal quale erano stati prelevati gli oggetti.
La decisione impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio alla Corte di appello, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al present giudizio di legittimità.
Così deciso il 21 giugno 2024
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