Furto tentato: la Cassazione conferma la responsabilità in flagranza
Il reato di furto tentato si configura quando l’azione delittuosa viene interrotta prima del suo completamento, ma gli atti compiuti rivelano in modo inequivocabile l’intenzione di sottrarre beni altrui. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini della responsabilità penale in casi di identificazione immediata degli autori.
Il caso: dal furto consumato al furto tentato
La vicenda trae origine da un episodio in cui tre soggetti erano stati inizialmente accusati di furto. In sede di appello, i giudici avevano riformato la sentenza di primo grado, operando una derubricazione del reato nella fattispecie di furto tentato. Questa decisione derivava dalla constatazione che l’azione non era stata portata a termine grazie al tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine.
Nonostante la riduzione della pena conseguente alla riqualificazione del reato, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e vizi nella motivazione riguardante l’accertamento della responsabilità penale.
La dinamica del furto tentato e l’identificazione
Uno degli elementi centrali della decisione riguarda la modalità con cui gli imputati sono stati individuati. Secondo quanto emerso dai gradi di merito, i soggetti sono stati identificati proprio nel momento in cui stavano caricando la merce a bordo di un veicolo. Tale circostanza di fatto è stata ritenuta dai giudici di legittimità come una prova schiacciante della volontà di commettere l’illecito.
La Cassazione ha evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata era idonea e sufficiente, avendo ricostruito con precisione il ruolo di ciascun partecipante e la natura univoca degli atti compiuti.
Inammissibilità del ricorso e conseguenze
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché i motivi presentati dalla difesa sono stati giudicati manifestamente infondati. La Suprema Corte ha rilevato una mancanza di specificità nelle critiche mosse alla sentenza d’appello, che invece appariva logicamente coerente e basata su riscontri oggettivi forniti dalle autorità intervenute sul posto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla carenza di specificità dei motivi di ricorso. La difesa non ha saputo indicare con precisione quali fossero i punti di rottura logica nella sentenza della Corte d’Appello. Al contrario, i giudici di merito avevano fornito una spiegazione dettagliata del perché il fatto dovesse essere qualificato come furto tentato, basandosi sulla flagranza del caricamento della merce. L’identificazione immediata da parte delle Forze dell’Ordine neutralizza ogni contestazione generica sulla responsabilità, rendendo il quadro probatorio solido e non suscettibile di revisione in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono la definitiva condanna dei ricorrenti. Oltre alla conferma della responsabilità per furto tentato, la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce che, in presenza di una motivazione coerente e di prove dirette come l’identificazione in flagranza, il sindacato della Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito, specialmente se i motivi di ricorso appaiono meramente ripetitivi o generici.
Quando un furto viene considerato solo tentato?
Il furto è considerato tentato quando l’autore compie atti idonei a sottrarre la cosa, ma l’azione viene interrotta, ad esempio dall’intervento della polizia, prima che il soggetto ne acquisisca il possesso autonomo.
Cosa comporta l’identificazione in flagranza per la difesa?
L’identificazione in flagranza rende molto difficile contestare la responsabilità penale, poiché costituisce una prova diretta del coinvolgimento dei soggetti nell’azione delittuosa mentre questa è ancora in corso.
Quali sono i rischi di un ricorso in Cassazione generico?
Un ricorso privo di motivi specifici viene dichiarato inammissibile, comportando la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41427 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41427 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
STOCHITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezi che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona, derubricato il re di furto contestato agli imputati nella corrispondente fattispecie tentata, ha ridetermin pena inflitta agli stessi.
Considerato che il motivo comune, proposto per violazione di legge in relazione all’ar 129 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione in merito all’affermazione della pen responsabilità degli imputati, è manifestamente infondato in quanto privo di specifi indicazione delle ragioni inficianti la sentenza in verifica che, invece, in maniera ido sufficiente, ha evidenziato che gli imputati venivano prontamente identificati dalle Fo dell’Ordine nel momento in cui caricavano la merce a bordo del veicolo.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrent al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/06/2023