Furto Spogliatoio Dipendenti: La Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 664/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ex dipendente condannato per un furto spogliatoio dipendenti. Questa pronuncia offre importanti spunti sulla valutazione delle prove, sulla gravità del danno e sui requisiti per accedere a percorsi di giustizia riparativa, consolidando principi fondamentali del diritto penale e processuale.
I Fatti: Il Furto nell’Armadietto
Il caso riguarda un ex dipendente di un esercizio commerciale, condannato per essersi impossessato di due portafogli dall’armadietto di un collega. Il furto, avvenuto nello spogliatoio riservato al personale, ha comportato la sottrazione di 50,00 euro in contanti, ma anche di documenti di identità, patente di guida, tessera sanitaria e una carta bancomat. Le indagini si sono basate principalmente sulle videoriprese di sorveglianza, che mostravano un uomo con il volto coperto entrare nei locali senza utilizzare la combinazione di accesso, dirigersi verso lo spogliatoio maschile e uscirne poco dopo. L’imputato, pur ammettendo di essersi recato sul posto, aveva fornito una giustificazione ritenuta non credibile, sostenendo di dover recuperare propri effetti personali senza però aver avvisato l’ex datore di lavoro.
I Motivi del Ricorso e la Tesi Difensiva
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre argomenti principali:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge: Si contestava l’utilizzo della querela della persona offesa solo ai fini della procedibilità e non come prova, dato che la vittima non era stata sentita in dibattimento. La difesa sosteneva che le prove a carico fossero mere presunzioni.
2. Mancata valutazione dell’istanza di giustizia riparativa: L’imputato lamentava che la Corte d’Appello non avesse concesso un rinvio per consentirgli di formulare un’offerta risarcitoria e tentare un percorso di giustizia riparativa.
3. Errata esclusione dell’attenuante del danno di lieve entità: Si riteneva che, data l’esiguità della somma sottratta (50,00 euro), dovesse essere riconosciuta l’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p.
La Decisione della Cassazione sul Furto Spogliatoio Dipendenti
La Corte Suprema ha ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati, definendoli come tentativi di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una risposta adeguata a tutte le doglianze, confermando la logicità e coerenza della ricostruzione dei fatti operata in primo grado. La condanna per furto spogliatoio dipendenti è stata quindi definitivamente confermata.
Le Motivazioni: Oltre il Valore Economico del Danno
L’analisi delle motivazioni della sentenza permette di comprendere le ragioni giuridiche alla base della decisione.
La Valutazione delle Prove
La Cassazione ha ribadito che la valutazione delle prove è compito dei giudici di merito. In questo caso, il quadro probatorio era composto dalle videoriprese, dall’ammissione dell’imputato circa la sua presenza sul luogo del reato e dalla debolezza della sua giustificazione. Questi elementi, letti congiuntamente, costituivano un fondamento solido e logico per affermare la sua responsabilità, superando il livello della mera presunzione.
L’Attenuante del Danno Esiguo
Uno dei punti più significativi della sentenza riguarda l’esclusione dell’attenuante del danno di lieve entità. La Corte ha specificato che la gravità del danno non può essere limitata al solo valore monetario del bene sottratto. Il furto di documenti personali, patente e carte di credito rappresenta un pregiudizio ben più ampio, che incide sulla sfera personale e patrimoniale della vittima in modo significativo. Questo approccio olistico alla valutazione del danno impedisce di qualificare il fatto come di lieve entità.
La Giustizia Riparativa
Infine, riguardo alla richiesta di accedere alla giustizia riparativa, la Corte ha chiarito che non è sufficiente una semplice istanza di rinvio. L’imputato non aveva documentato alcuna iniziativa concreta, come un’offerta risarcitoria formale, per dimostrare una reale volontà di riparare al danno. La richiesta, essendo priva di concretezza, è stata legittimamente rigettata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza riafferma principi cruciali. In primo luogo, il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. In secondo luogo, in casi di furto spogliatoio dipendenti o simili, la valutazione della gravità del reato deve considerare tutti gli effetti pregiudizievoli per la vittima, inclusi quelli non strettamente economici. Infine, l’accesso a istituti come la giustizia riparativa richiede un impegno concreto e documentato da parte dell’imputato, non essendo sufficiente una mera dichiarazione di intenti.
È sufficiente la ripresa di una telecamera di sorveglianza per una condanna per furto?
Nel caso esaminato, le videoriprese, pur non mostrando il volto dell’autore, sono state un elemento cruciale. Insieme ad altri indizi, come l’ammissione dell’imputato di essere stato sul posto e la mancanza di una giustificazione plausibile per la sua presenza, hanno formato un quadro probatorio sufficiente per la condanna, ritenuto coerente e logico dai giudici.
La sottrazione di documenti e carte di credito è considerata un danno di lieve entità?
No. La sentenza chiarisce che la gravità del danno non si valuta solo in base alla somma di denaro sottratta (€ 50,00). Il furto di documenti personali, patente e carte di accesso a conti correnti costituisce un danno significativo, con elementi di gravità criminale che impediscono il riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità.
Come si richiede l’accesso alla giustizia riparativa durante un processo?
La sentenza sottolinea che non basta presentare una generica istanza di rinvio. Per accedere a percorsi di giustizia riparativa, è necessario documentare l’intenzione in modo concreto, ad esempio presentando un’offerta risarcitoria formale. Una richiesta priva di qualsiasi concretezza può essere legittimamente rigettata dalla Corte.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 664 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 664 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRADATE il 18/07/1974
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1 COGNOME NOME ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 31.03.2022 per il reato di cu all’art. 624 commesso il 3.11.2018 in danno di NOME COGNOME, aiuto cuoco presso il birrificio RAGIONE_SOCIALE, con la recidiva reiterata specifica, con specifico riferi all’impossessamento di due portafogli contenenti carta di identità, patente di guida, tesse sanitaria, bancomat Intesa San Paolo ed euro 50,00, oggetti che sottraeva dall’armadietto dello spogliatoio dipendenti.
L’imputato a mezzo del difensore di fiducia articolava i seguenti motivi:
2.1) con il primo motivo vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all’utiliz fini probatori della querela presentata dalla persona offesa e presente al fascicolo d dibattimento ai soli fini della procedibilità, in quanto il COGNOME non era stata sent dibattimento; deduceva che se anche COGNOME fosse entrato nello spogliatoio la serata del commesso furto, non era certo l’unico soggetto che accedeva al locale; mancavano elementi di prova certi sussistendo solo presunzioni;
2.2.) con il secondo motivo vizio di motivazione con rifermento all’ari:. 129 bis cod. proc.pe non avendo la Corte di appello valutato la istanza del 20.03.2023 di accedere ad un rinvio per poter presentare un offerta risarcitoria per utilizzare l’istituto della giustizia riparativa, ottenere la remissione della querela
2.3.) con il terzo motivo COGNOME violazione di legge e vizio di motivazione ai fini della mancata valutazione sull’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod.pen. alla luce dell’esiguità del danno.
3.11 Procuratore Generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
4- I motivi di ricorso, che possono essere trattati in maniera congiunta, sono manifestamente infondati oltre che in realtà costituiti da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurar rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità e reiterano i mo già dedotti in appello cui la Corte distrettuale ha dato adeguata risposta.
4.1. I Giudici di merito hanno ricostruito i fatti mediante le videoriprese di sorveglianza c titolare dell’esercizio commerciale ha messo a disposizione dei carabinieri della stazione di Carugate: due filmati che riproducevano l’ingresso dell’attività commerciale e dei local destinati a deposito e a spogliatoi. 1.4mmagini davano conto di un uomo con il volto coperto dalla sciarpa o da un indumento simile che era entrato senza aver digitato la combinazione sul citofono, secondo la procedura che seguivano i dipendenti e poi si era diretto verso lo spOgliatoio maschile da dove era uscito poco dopo; l’imputato aveva &dimesso di essersi recato
presso lo spogliatoio ma adduceva di averlo fatto solo per recuperare beni di proprietà senza specificare quali, tra l’altro le telecamere non lo avevano ripreso in uscita con pacchi o a cose simili. La Corte territoriale argomentava la responsabilità anche dalla circostanza che ricorrente non aveva avvisato l’ex datore di lavoro che intendeva recarsi presso i locali p ritirare, a suo dire, cose che gli appartenevamo.
4.2.Ha infatti valutato il quadro probatorio descritto dal Giudice di primo grado coeren preciso e logico; ha escluso motivatamente l’attenuante dell’art. 62 n. 4 cod.pen. sulla base un giudizio complessivo della fattispecie concreta, connotata da elementi di gravità criminal non esigui e ciò, non solo sulla base dell’entità della somma di denaro, ma tenendo conto che sono stati sottratti effetti personali e documenti di identità oltre che quelli per l’ accesso a correnti bancari .
4.3.Non risulta presentata né documentata in allegato al ricorsi) alcuna istanza ai sens dell’art. 129 bis cod proc pen. né offerta risarcitoria essendo stata presentata solo un’istanz rinvio legittimamente rigettata dalla Corte distrettuale stante l’assenza di qualsiasi concrete risarcitoria.
5.Segue all’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14. 12.2023