Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7531 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7531 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Filottrano il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 10/12/2024 della Corte di appello di Perugia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 10 dicembre 2024 la Corte di appello di Perugia, decidendo in seguito alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Quarta Sezione della Corte di cassazione n. 20245 del 1° marzo 2023, in riforma della sentenza in data 7 marzo 2022 della Corte di appello di Ancona che aveva inequivocamente escluso le circostanze aggravanti della recidiva (già disposta dal Tribunale di Macerata) e della violenza sulle cose (statuita in motivazione e omessa nel dispositivo), senza trarre le dovute conseguenze in termini di pena, ha ridotto la pena irrogata a NOME COGNOME per il furto semplice di utensili ed elettrodomestici nonchØ di salumi e formaggi all’interno di un ristorante.
2. L’imputato ricorre per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione perchØ il furto, originariamente aggravato, era diventato semplice nel corso del giudizio e quindi perseguibile solo a querela che, nella specie, mancava. Precisa di aver sollevato la questione della procedibilità, tempestivamente, subito dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha stabilito la procedibilità a querela anche per il furto aggravato dalla violenza sulle cose, sia innanzi alla Quarta Sezione della Corte di cassazione, sia innanzi alla Corte di appello di Perugia, con specifiche memorie presentate prima delle udienze e recanti le richieste di proscioglimento. Lamenta l’omessa risposta sia della Corte di
cassazione che della Corte di appello di Perugia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1. Il ricorso Ł fondato.
La Sezione Quarta della Corte di cassazione, constatata l’eliminazione di entrambe le circostanze aggravanti della recidiva e della violenza sulle cose, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Ancona limitatamente al trattamento sanzionatorio del reato di cui all’art. 624 cod. pen., perchØ la pena detentiva era immotivata nel suo notevole discostamento dal minimo edittale (due anni di reclusione a fronte di un minimo edittale di sei mesi di reclusione) e la pena pecuniaria era addirittura illegale perchØ largamente superiore al massimo edittale (1200 euro a fronte di un massimo edittale di euro 516).
La Corte di appello di Perugia, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed euro 300 di multa.
Già il 13 febbraio 2023 dinanzi alla Quarta Sezione della Corte di cassazione e per l’udienza del 10 dicembre 2024 dinanzi alla Corte di appello di Perugia il ricorrente aveva formalizzato l’eccezione secondo cui l’esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose aveva reso il furto semplice e quindi procedibile solo su querela di parte che, nella specie, manca. Risulta agli atti che il 19 novembre 2015 la legale rappresentante del ristorante, nelle cui cucine Ł stato consumato il furto, ha sporto una denuncia ma non una querela. Sebbene il primo atto rechi nell’intestazione ‘verbale di ricezione di querela orale’ e il secondo ‘verbale d’integrazione di denuncia orale’, non vi sono dubbi che si tratti di una denuncia. Infatti, l’atto, sia nella sua prima formulazione sia nella sua integrazione, non presenta alcuna formula sacramentale nØ Ł possibile desumere in altro modo la volontà punitiva della parte offesa che non ha fornito indicazioni per orientare le indagini (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, COGNOME, Rv. 287759 – 01) nØ ha anticipato di voler essere avvisata in caso di archiviazione (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022. Baia, Rv. 282648 – 01) o di voler riservare la costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, COGNOME, Rv. 284616 – 01, in un caso successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, ma si vedano in senso difforme Sez. 5, n. 32530 del 18/06/2025, COGNOME, Rv. 288676-01 e Sez. 5, n. 17957 del 19/01/2024, COGNOME, Rv. 286451 – 01, secondo cui neanche la riserva di costituzione di parte civile Ł sufficiente).
Orbene, esclusa irrevocabilmente la circostanza aggravante della violenza sulle cose, il furto Ł divenuto semplice e quindi procedibile a querela, e ciò a prescindere dalla cosiddetta riforma Cartabia che non ha inciso sul furto semplice, bensì sul furto aggravato, richiedendo comunque la querela anche in caso di violenza sulle cose. La mancanza della querela Ł pacificamente rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e quindi deducibile innanzi alla Corte di cassazione per la prima volta (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, COGNOME, Rv. 281318 – 01), pure se l’eccezione non sia stata formulata in appello (Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, NOME., Rv. 275981 – 01), e addirittura, come nel caso in esame in cui l’improcedibilità si Ł evidenziata in seguito alla sentenza di appello, non nel ricorso bensì nelle conclusioni scritte, ribadite poi innanzi al Giudice del rinvio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, può dirsi che lo stesso annullamento operato dalla sentenza rescindente doveva giocoforza presupporre l’intervenuta formazione di un regolare giudicato sulla procedibilità dell’azione penale, formazione che, invece, deve ritenersi non verificatasi in conseguenza della esclusione della circostanza aggravante che ha reso il reato procedibile a querela e della mancata presa d’atto di ciò, con conseguente
annullamento della sentenza del giudice del rinvio qui impugnata (a conferma, vedasi Sez. 3, n. 19992 del 06/04/2011, U., Rv. secondo cui l’annullamento senza rinvio si appalesa in tali casi come l’unico rimedio possibile, poichØ l’omissione non può essere superata dal giudice di rinvio nØ emendata dal giudice di legittimità investito del nuovo ricorso, nØ, infine, essendo esperibile il rimedio previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen.).
La sentenza va, quindi, annullata, perchØ l’azione non doveva essere proseguita per mancanza di querela.
P.Q.M.
Così deciso, il 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME