Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1459 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1459 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Rimini che lo ha condanNOME alla pena di un anno, dieci mesi di reclusione ed C 300 di multa per il reato di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge: secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie, alla luce dei riferimenti alla gravità del fatto e alla personalità dell’autore;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce analoga censura in relazione al diniego di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, è manifestamente infondato, in quanto la valutazione in ordine alla tenuità del danno presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell’entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26111/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402); valutazione complessiva che i giudici del merito hanno incensurabilmente svolto, escludendo che potesse considerarsi tenue il danno in caso di furto di un’automobile;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la quantificazione della pena, è, del pari, non consentito, tenuto conto della valutazione discrezionale rimessa al giudice del merito e della genericità della censura proposta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2.022