Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42021 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42021 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 61 n.5, 110, 624, 625, comma primo, n. 5, cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata derubricazione del reato nella ipotesi tentata, poiché i giudici di merito hanno accertato che il bene non era assoggettato a una vigilanza continua da parte della persona offesa (v. pag. 2);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che invoca l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il reato di furto pluriaggravato ha una cornice edittale (da tre a dieci anni di reclusione oltre la pena pecuniaria) che non rientra nei limiti stabiliti dal comma primo dell’art. 131bis cod. pen. anche nel nuovo testo come modificato dal d. Igs. n.150 del 2022 (pena detentiva non superiore nel minimo a due anni);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto che l’ultimo motivo di ricorso (contrassegnato dal numero 5 anziché dal numero 4) – che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante di cui all’articolo 625, comma primo, n.5, cod. pen. – è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023