Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6442 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6442 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, con la quale è stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravat condannata alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 1). punto, occorre sottolineare che esula dai poteri della Corte di cassazione quello d una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui l’imputata lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Sul punto, v precisato che tale causa di esclusione della punibilità non è applicabile ai re puniti con una pena superiore nel minimo a due anni, sicché la configurazione del delitto di furto in forma pluriaggravata costituisce condizione ostativ all’applicabilità della stessa;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce l’intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato atteso che il furto, ove sussistano due o più circostanze previste dall’art. 625, primo comma cod. pen., è punito con la reclusione nel massimo non superiore a dieci anni. Pertanto, il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e m sei, non decorsi dalla data del commesso reato (1° ottobre 2015);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026.