Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41173 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41173 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bar che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputata era stata rit responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia err applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsa (l’imputata, in particolare, ritiene che il giudice di merito non abbia preso in considera confessione resa dal coimputato), è generico, non è consentito dalla legge in sede di legit ed è manifestamente infondato, perché, oltre a proporre censure che si risolvono n pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla di merito, senza adeguato confronto con le relative argomentazioni, forniscono u inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adot giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha espli ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, i il giudice di merito ben ha chiarito come la ricorrente, insieme al coimputato, fosse sorpresa all’interno del veicolo oggetto di furto, perpetrato pochi minuti prima, circo incompatibile con l’attendibilità della dichiarazione di quest’ultimo);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vi motivazione in relazione alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circos non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrez tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale d ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a r più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 1071 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come avvenuto nel caso in esame (pag.2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il consiklim, estensore
Il Presidente