Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5000 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5000 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624 e 625, comma 2, in relazione al comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l’erroneo riconoscimento delle aggravanti di cui all’art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale è pacifica nel ritenere sussistente l’aggravante di cui al n. 2 del suddetto articolo ogni qual volta che il soggetto, per commettere il fatto, provochi la rottura della cosa altrui. Pertanto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato l’aggravante dell’uso di violenza sulle cose, avendo il ricorrente danneggiato il sistema di misurazione; inoltre, il suddetto motivo non è consentito in sede di legittimità relativamente alla doglianza avente ad oggetto la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026