Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42392 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42392 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA; avverso la sentenza dell’Il ottobre 2022, della Corte d’appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 28 luglio 2023 dall’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’Il ottobre 2022, la Corte d’appello di L’Aquila, confermando, per quel che rileva in questa sede, la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo con riferimento alla posizione del coimputato), ha ritenuto NOME responsabile del reato di furto pluriaggravato, perché si
sarebbe impossessato della somma di 3.014 euro, contenuti in due slot machine, nel registratore di cassa e in un cambiamoneta, nonché di due computer portatili, sottraendoli al gestore dell’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE“.
Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando tre motivi di censura.
Il primo lamenta che il giudizio di responsabilità sarebbe fondato su prove inconferenti e su elementi presuntivi privi di riscontri oggettivi. Non vi sarebbe, infatti, alcuna attendibile verifica delle voci, alcun accertamento in ordine all’effettivo utilizzo dei telefoni captati e alcuna verifica di attendibilità d riconoscimento effettuato dal teste di polizia giudiziaria; tanto più che i soggetti ripresi nel video non avrebbero il volto completamente scoperto e non risulta che l’imputato sia stato trovato nel materiale possesso di alcuno dei beni riconducibili al furto.
Il secondo attiene all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., esclusa, in ipotesi difensiva, alla luce della sola pena prevista per il reato contestato.
Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio e lamenta la mancata applicazione dell’attenuante del danno di lieve entità (art. 62 n. 4 cod. pen.), del contributo minimo (art. 114 cod. pen.) e l’insussistenza delle aggravanti della violenza sulle cose e della minorata difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha dato atto di come la responsabilità del ricorrente emerge dalla logica convergenza del riconoscimento da parte del teste di polizia giudiziaria a seguito della visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza (dove, peraltro, il volto non sarebbe travisato) e del riconoscimento delle sua voce da parte del teste COGNOME nel corso delle conversazioni intercettate (il cui contenuto, peraltro, sarebbe congruo con la ricostruzione della dinamica dei fatti e con il ruolo svolto dal ricorrente)
A fronte di ciò, le censure sollevate dal ricorrente (peraltro mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale):
si limitano, infatti, ad “attaccare” la persuasività della ricostruzione offerta nella decisione impugnata perché prospettano ragioni asseritamente idonee a giungere ad una conclusione differente rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito. Per cui, pur formalmente deducendo asseriti vizi logici della decisione, le censure si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dei dati fattuali, una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito e preclusa al giudice della legittimità, il cui sindacato, invece, com’è noto, è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo a supporto dei vari punti della decisione impugnata;
tendono a sindacare la valenza del singolo elemento probatorio, isolandolo dal complesso argomentativo all’interno del quale è inserito. Laddove ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all’interno del generale contesto probatorio dove ciascun dato deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri. Perché solo alla luce di una costruzione logica, armonica e consonante del complessivo compendio argomentativo sarà possibile attingere all’effettivo significato di ciascun singolo elemento e ricostruire l’effettiva verità processuale (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128).
Ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento al secondo motivo di censura, atteso che il limite edittale previsto in relazione all’ipotesi di reato contestata (ed effettivamente ritenuta) precludeva (e preclude tuttora, anche con riferimento ai diversi parametri introdotti con la riforma Cartabia) l’applicazione della predetta causa di non punibilità.
Il terzo motivo è, in ultimo, inammissibile in quanto genericamente formulato e, comunque, manifestamente infondato.
Invero,
invoca l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. riferendo di un danno pari ad euro 300, laddove la Corte ha dato conto dell’importo complessivo largamente superiore;
invoca l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., ma non evidenzia in che termini si dovrebbe svalutare il contributo offerto dal ricorrente (tanto più alla luce dell’essenzialità delle funzioni di “palo” svolte);
-lamenta l’insussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose evidenziando come le telecamere fossero state solo disattivate senza, tuttavia, ricordare la forzatura della porta d’ingresso;
lamenta l’insussistenza dell’aggravante della minorata difesa, ritenendola applicabile alle sole ipotesi di violenza sulle persone, senza considerare come tale limite non trova alcun aggancio normativo.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 settembre 2023
CORTE DI CASSAZIONE