Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41283 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41283 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 14205/2023
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Firenze che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto di condanna per il reato di furto pluriaggravato, ha rideterminato la pena e disapplicato la recidiva contesta revocando la dichiarazione di delinquenza abituale e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di le quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 comma 1 n.4 c.p. – è reiterativo di doglianze già correttamente affrontate dalla Corte di appello, che chiarito, alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, le ragioni per cui l’invocata attenuante n poteva essere concessa, mancando la dimostrazione del valore del bene, a nulla rilevando che Io spossessamento abbia avuto durata limitata;
Rilevato che il secondo motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio motivazione quanto alla mancanza di motivazione in ,ordine al trattamento sanzionatorio applicato nella riformata sentenza d’appello – è generico sulle ragioni per cui la pena doveva essere meno severa di quella rideterminata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.