Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33203 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33203 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
TABLE
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata à della Corte d’appello di Firenze, che ha confermato la sen condanna del Tribunale monocratico di Pisa nei confronti di C.D. e C.E. in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen Casciana Terme (PI), il 7 ottobre 2021, in danno di C.G.
LE’ stato dedotto, tramite difensori abilitati, un unico, composito, motivo di ric denunciato i vizi di erronea applicazione della legge penale e di contraddittorietà illogicità della motivazione con riferimento all’affermazione di reità degli im
riconosciuti dalla parte lesa con l’esibizione di un book fotografico, la cui versione dei fa sarebbe stata correttamente affrontata dalla sentenza della Corte territoriale, tanto a rigua delle cause della rispettiva presenza nell’autovettura sequestrata il 29 ottobre 2021, quant riguardo dell’alibi fornito da RAGIONE_SOCIALE , che ha prodotto una ricevuta di pagamento della partecipazione ad un corso di equitazione svoltosi in Provincia di omissis nella stessa giornata del furto di interesse per il processo. Infine, la decisione impugnata avrebbe illegittimam negato il riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, perfezionato prim dell’apertura del dibattimento di primo grado.
2.11 Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr. NOME COGNOME COGNOME ha anticipato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
Considerato in diritto
I ricorsi sono nel complesso infondati.
Occorre in premessa rilevare come ci si trovi in presenza di una c.d. “doppia conforme” sull responsabilità penale, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente dalla Corte di Cassazione, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d’appello si richiama alla decisione del tribunale ed entrambe le sentenze d merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del Argentieri, Rv. 257595).
2.Deve essere prioritariamente affrontata, per il suo carattere potenzialmente assorbente, l questione della procedibilità del delitto di furto pluriaggravato oggetto di contestazione momento che la persona offesa ha rimesso la querela il 22 aprile 2022, data persino antecedente alla sentenza di primo grado.
Come noto, il terzo comma dell’art. 624 cod. pen., come sostituito dall’art. 2 comma 1 lett del D. Lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che il delitto di furto è perseguibile a querela persona offesa, e si procede tuttavia di ufficio, per quanto di interesse in questa sede, nel in cui la persona offesa risulti incapace per età (giovane o avanzata) o per infermità (fis psichica), mutuando quanto già previsto, per altri reati contro il patrimonio, dall’art. del codice penale. A riguardo, in particolare, dell'”età” avanzata, è indirizzo di questa C formatosi in tema di scrutinio sulla ricorrenza della circostanza aggravante della minor difesa di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., come modificato dalla L. n. 94 del 2009, che l’età della vittima è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di di persona, l’aggravante in parola, purché venga accertato che la pubblica o privata difes
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siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura, segno contrario (sez. 5 n. 4273 del 10/12/2021, Leva, Rv. 282741, nel caso di commissione del reato in danno di persona ottuagenaria); in tale prospettiva interpretativa – che sem propendere per il dovere del giudice di accertare in concreto l'incidenza dell'età avanzata grado di rimproverabilità della condotta illecita (cfr. anche Sez. 2, n. 45327 del 10/11/20 P.G. in proc. Scapolo e altri, Rv. 251219-01; Sez. 2, n. 8443 del 02/12/2017, dep. 2018 COGNOME, non mass.; v. Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019, P.M. c. Bona, Rv. 277780-01, secondo cui l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo da quale l'agente trae consapevolmente vantaggio; conf. Sez. 2, n. 8998 del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262564-01; Sez. 5, n. 38347 del 13/07/2011, COGNOME, Rv. 250948-01; Sez. 2, n. 35997 del 23/09/2010, P.M. in proc. COGNOME e altri, Rv. 248163) – è possibi ragionevole una chiave di lettura della locuzione introdotta dalla recente novella legislativa valuti la complementarietà dell'"età" rispetto all'"infermità", ove il significato di tale normativo non venga circoscritto ai casi in cui la persona offesa sia sofferente di "infer psichica" vera e propria, intesa come stato patologico (come nel caso classico della disabili intellettiva e relazionale), o di qualsiasi "infermità fisica", potenzialmente signi nell'influire sulla sua capacità di autodeterminazione e reazione; ma possa essere esteso a casi in cui il soggetto passivo del reato possa ritenersi affetto, più latamente, da "defic psichica", intesa allora non come condizione patologica, ma come una carenza o un'anomalia mentale o cognitiva, ontologicamente meno grave dell'infermità vera e propria, che sia tal tuttavia da influire, anche in modo transeunte, sulla pienezza delle facoltà intellettive e t inficiare la capacità di autodeterminazione o di opposizione dinanzi all'altrui condotta ill ovvero ancora come condizione, anche occasionale, di peculiare "vulnerabilità" ed assoggettabilità, che mostri in concreto, caso per caso, una fragilità tale da ostacolar capacità di ribellione all'agire criminoso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1.E proprio quest'ultima accezione di "incapacità", in relazione all'"età", risalta nell'e della fattispecie condotta all'attenzione del collegio, vuoi perché l'imputazione ri testualmente – dopo la descrizione dell'evidente modalità artificiosa adottata dai " carabinieri" per raggirare la vittima, donna anziana "di quasi ottanta anni", che vivev solitudine – il profittamento di circostanze, con riferimento all'età della persona offesa, ostacolare la privata difesa, enunciato complessivamente evocante il requisito dell' incapacit "per età o per infermità", della persona offesa dal reato; vuoi perché l'analisi dei fatti d nella sentenza impugnata, non contestati nella loro nuda oggettività, consente di ricondurre l vicenda de quo nell'ambito di uno spregiudicato abuso della credulità e della debolezza di reazione della vittima dell'azione predatoria, tenuto anche conto delle vili modalità utili per prostrarne le resistenze, costituite dall'utilizzo di una sostanza chimica i cui effet stati percepiti dall'anziana donna (pag. 2 sentenza di primo grado, pag. 6 sentenza di appello
Il reato risulta pertanto perseguibile di ufficio.
della C.G. 3.Le ragioni del ricorso che investono i profili dell'erronea applicazione della legge pena della carenza di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale, al ne dell'impropria citazione della norma processuale dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. che riguarda il vizio motivazionale, sono generiche – perché puramente riproduttive di censure alle quali la Corte d'appello ha fornito, in un contesto di c.d. doppia conforme, ampia ed esaurien risposta – e manifestamente infondate. Con esposizione piana, razionale, convincente ed immune da censure in sede di legittimità gli articolati del doppio grado di giudizio proposito, vaghi ed assertivi si rivelano i rilievi formulati nel corpo dell'atto di ricorso illustrato che la valenza neutra e comunque marginale del mancato riconoscimento fisionomico degli autori dell'illecito è stata ampiamente superata dal coacervo unitario e conducente deg ulteriori dati probanti, costituiti, a titolo esemplificativo, dal sequestro del veicolo, targhe contraffatte, utilizzato dai malviventi per recarsi nel pisano circa tre settimane p dall'altrimenti anomalo tentativo di sottrarsi all'identificazione da parte dei Carabi all'inverosimiglianza della versione difensiva resa in occasione dell'arresto – avvenuto i relazione ad un episodio criminoso di analogo modus operandi dal rinvenimento e sequestro, nell'abitacolo, di oggetti univocamente riconducibili alle modalità del furto consumato ai da dalla repertazione e dall'esame della memoria del telefono cellulare in possesso di C.E. COGNOME collocato, nella stessa data e nella stessa fascia oraria, nella zona del realizzazione del furto per cui è processo, dall’inconsistenza degli elementi difensivi offer corso del dibattimento di primo grado.
3.1.E’ da ultimo infondata la porzione del motivo di ricorso che ha lamentato il mancat riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62 n cod. pen. sul presupposto secondo il quale la corresponsione dell’importo di 10.000 euro, a titolo di ristoro, sarebbe avvenuta prima dell’apertura del dibattimento di primo grado e n nel corso del giudizio.
3.2. Va invero rammentato che ai fini del riconoscimento dell’attenuante della riparazione de danno, il risarcimento dev’essere integrale ed effettivo, sicché, in caso di riparazione parzia inadeguata, non può giovare all’imputato la dichiarazione liberatoria resa dalla persona offes (Fattispecie in tema di furto nella quale, nonostante la dichiarazione liberatoria della parte a seguito della restituzione della refurtiva, è stato escluso il riconoscimento dell’attenuan cagione del mancato ristoro del danno conseguente allo spossessamento del bene; sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022,Bojic, Rv. 284224). La valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva della parte lesa (Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013, Sanche Jimenez, Rv. 255187; Sez. 2, n. 19663 del 08/04/2010, COGNOME e altro, Rv. 247118). Orbene, deve essere rilevato che il primo giudice (pag.10) ha correttamente dato conto della parziali del ristoro patrimoniale rilevato dall’entità dei bonifici eseguiti a favore della persona
che hanno neutralizzato il valore economico dei preziosi asportati dall’abitazione di lei e n sostanza corrispondente all’equivalente della stima dei beni, giacché, per l’applicazione del
circostanza attenuante in discorso, è necessario che il colpevole prima del giudizio abbi provveduto alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed omnicomprensivo,
inclusivo dell’eliminazione del danno non patrimoniale (sez.5, n. 21517 del 08/02/2018, Del
COGNOME, Rv. 273021; sez.6, n. 6405 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265831; Sez. 2, n. 9143 del
24/01/2013, COGNOME, Rv. 254880; Sez. 3, n. 26710 del 05/03/2015, Rv. 264023), non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale, avvenuto attraverso la sola retrocessione d
maltolto (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793; Sez. 5, n. 44562 de
28/05/2015, Talji, Rv. 2650902). La sentenza di secondo grado (pag. 6) ha respinto il motivo di gravame sulla base del rilievo, oggettivamente non pertinente, dell’elargizione tardiva de
somma di denaro, ma non ha disatteso il percorso motivazionale della decisione di primo grado
(pag. 10) a riguardo dell’impossibilità di attribuire piena valenza satisfattiva alla d economica derivante dai bonifici ed alla gratificazione scritta, provenuta dalla persona offe
Vale allora rammentare che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è
quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, a se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, COGNOME e altri, Rv. 247123; Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, COGNOME e altri, in motivazione).
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto dei ricorsi, cons condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
La natura del reato e le particolari condizioni di vulnerabilità della vittima impongon caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri identificativi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, 03/07/2024
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