Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33546 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARAGONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME Genio NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo di conferma della decisione del Tribunale di Agrigento che lo avev ritenuto colpevole del reato di furto di metano, previa effrazione dei sigilli a al contatore, a seguito di interruzione della fornitura per morosità e lo aveva dannato alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge penale in ragione dell’omesso ric noscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità laddove la so zione doveva ritenersi giustificato dallo stato di indigenza; con una ulteriore colazione denuncia vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto ass ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
3.1 II ricorrente in concreto non si confronta con la motivazione della Corte appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e tanto immune da vizi di legittimità – in quanto analizza in maniera del tutto grua ed esente da vizi logici la questione sollevata, escludendo che nel cas specie ricorressero i presupposti dello stato di necessità sotto il profilo de genza e della attualità del pericolo di danno alla persona.
3.2 Sul punto la giurisprudenza del S.C. è concorde nell’escludere efficac scriminante allo stato di bisogno economico, qualora allo stesso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (sez.3, n.35590 de 11/5/2016, COGNOME, Ry.267640), laddove l’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volont mente causato dall’agente, eliminabile esclusivamente mediante l’atto penalmente illecito, pertanto in una condizione di genetica antidoverosità, cui aveva fat guito l’interruzione della somministrazione dell’energia elettrica per moro (sez.F., 31/08/2017 n.39884 esclude che la mancanza di energia elettrica comporti un pericolo attuale di danno grave alla persona, trattandosi di bene indispensabile per la vita).
Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso relativo alla mancat applicazione dell’art.131 bis cod.pen. avendo il giudice di appello ampiamente logicamente rappresentato come la offesa non potesse esser riconosciuta come di particolare tenuità sia in relazione al valore della fornitura sottratta sia in della reiterazione della condotta nel tempo che, pure non integrando la ipot
della abitualità, costituisce espressione di particolare rimproverabilità e re zione nel delinquere.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa dì inammissi bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti’ gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am mende.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024
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