Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10446 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10446 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
udito il difensore
AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 22.5.2023 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di NOME COGNOME NOME, che l’aveva dichiarata colpevole dei reati di furto di generi alimentari e di indumenti Nik dichiarato non doversi procedere in ordine a quest’ultimo reato per difetto di quere confermando la pronuncia di condanna per il furto di alimenti (scatolette di tonno del valo di euro 36.00).
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difenso di fiducia, deducendo con l’unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà motivazione. I beni rinvenuti nella borsa dell’imputata consistono esclusivamente in scatolette di tonno corrispondenti al valore complessivo di 37 C. Trattasi all’evidenza di bene alimentare di prima necessità e già tale circostanza permette di comprendere il reale bisogno sotteso all’azione criminosa. L’imputata infatti a causa delle precarie condizi economiche in cui vive, essendo persona senza fissa dimora e priva di mezzi di sussistenza, è stata spinta dall’impellente necessità di dovere mangiare e ciò è testimoniato dall’esigu del valore economico della merce sottratta finalizzata a soddisfare unicamente il bisogno primario creatosi rispetto a persona non in grado di provvedervi diversamente.
La Corte di appello pur riconoscendo il disagio economico dell’imputata ha escluso l’applicabilità della causa di giustificazione invocata laddove il valore degli alimenti non è affatto sproporzionato rispetto al bisogno creatosi non diversamente fronteggiabile.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato, non sussistendo il vizio denunciato.
La Corte di appello ha osservato che la condizione di pericolo attuale di danno grave a persona non trova dimostrazione nel fatto che l’imputata era priva di mezzi di sussistenza difetto di elementi dai quali possa desumersi che a tale condizione impellente non potesse ovviarsi attraverso comportamenti non penalmente rilevanti tenuto anche conto che alle esigenze delle persone indigenti è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assiste sociale. Né si ravvisano – ha ulteriormente osservato la Corte di appello – elementi da desumere la configurabilità del furto lieve per bisogno, per tale dovendosi intendere un gra
ed urgente bisogno, non essendo sufficiente la verifica in concreto che la cosa sottratta s tenue valore in senso oggettivo. Deve infatti in generale ritenersi che grave ed urge bisogno non riguarda solo l’elemento psicologico del reato essendo necessario che la cosa sottratta sia effettivamente destinata a soddisfare tale bisogno ed il bisogno è grave qua dal suo mancato soddisfacimento potrebbe derivare un danno rilevante ed urgente quando cioè non può essere differito il soddisfacimento senza danno o pericolo.
A tal fine la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che pol:esse assumere riliev generico stato di bisogno o di miseria del colpevole ritenendo invece necessaria un situazione di grave e indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se n sottraendo la cosa.
Ed invero, come ha già avuto correttamente modo di evidenziare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale, l’esimente dello stato di necessità pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’ penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno st di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti.
L’asserita situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scrinnina dello stato di necessità per difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità de atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere p mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015 Ud. (dep. 29/01/2016) Rv. 265888 – 01; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 241014).
Né la circostanza della destinazione del bene a soddisfare un bisogno alimentare esclude la configurazione del furto trattandosi pur sempre di un bene avente valo economico il cui impossessamento realizza un vero e proprio profitto laddove la destinazion al nutrimento si risolve nell’uso di cui l’autore dell’impossessamento fa del bene.
Si deve quindi (ria)affermare che in tema di operatività dello stato di necessità riferimento al reato di furto di generi alimentari, pur dovendosi ritenere corret interpretazione di tale scriminante che si riferisca alla esigenza di far fronte a un b quale può certamente essere anche quello alimentare, la cui mancata soddisfazione in determinate circostanze ben potrebbe compromettere la salute della persona, occorre potere escludere in modo assoluto la sussistenza di ogni altra concreta possibilità, priva di disv penale, di soddisfare diversamente quel bisogno evitando il danno altrui.
Sicché, in conclusione, si deve ribadire, il principio secondo cui lo stato di nece quale causa di non punibilità di cui all’art 54 cod. pen., deve consistere in forze estran volontà dell’agente, che costringono costui ad agire in modo contrario al diritto p obbiettivo per sottrarre se stesso od altri al pericolo di un danno grave alla pers soggetto, in altri termini, si deve trovare di fronte all’alternativa o di attender conseguenze di un danno inevitabile alla propria od all’altrui persona ovvero di sottrar
esso mediante un’azione od un’omissione prevista penalmente dalla legge. Non può pertanto integrare la esimente dell’art 54 citato lo stato di bisogno attinente all’alimentazione ( i casi più gravi di indilazionabilità), perché la moderna organizzazione sociale, con vari ed istituti, appresta agli inabili al lavoro ed ai bisognosi quanto ad essi occorre, elimi pericolo di lasciarli privi di cure o di sostentamento quotidiano (Sez. 6, n. 711 del 18/04/1967 Ud. (dep. 13/06/1967), Rv. 104604 – 01; conf. 103819, anno 1967; 100667, 101577, anno 1966).
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermat giurisprudenza di questa Corte in tema di stato di necessità e furto di generi alimentari, richiamati, escludendo lo stato di necessità in difetto degli elementi dell’att inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale s possibile provvedere per mezzo degli istituti di previdenza sociale circostanza rispetto quale nulla di concreto ha contrapposto la ricorrente.
In buona sostanza – di là dello specifico onere di allegazione incombente sull’imputato fini del riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 c.p. come di ogni altra c giustificazione, non assolto nel caso dì specie – si è correttamente ritenuto alla stregua emergenze in atti l’inconfigurabilità, nella fattispecie in esame, di un pericolo attua danno grave alla persona, del requisito dell’assoluta necessità della condotta e di qu dell’inevitabilità del pericolo non volontariamente causato, la mancanza di proporzione fatto e pericolo, trattandosi tra l’altro di quantitativo di generi alimentari di una cer
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legg ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6/2/2024.