Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42911 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazion avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano indicata in epigrafe che l condannata per il reato di furto aggravato. Lamenta vizio di violazione di leg vizio di motivazione quanto alla ritenuta inconfigurabilità dello stato di nece dell’ipotesi lieve di furto per bisogno, di cui all’art. 626 n. 2 cod pen, e dell’ di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Sezione della Corte, in analogo ca riguardante l’imputata, ed in merito a motivo di ricorso del tutto sovrapponibile 4, 13 giugno 2023, n.38888, Rv.285006-01) ha rilevato che “secondo consolidati principi anche risalenti nel tempo e che appare opportuno qui ribadire, la situazione preveduta dal/’art 626, comma primo, n. 2, cod. pen., pur avendo alcuni elementi in comune con quella contemplata nell’art. 54, appare tuttavia da questa ben distinta: mentre infatti l’art. 54 richiede che il pericolo non sia stato volontariamente causato dal soggetto, /’art 626, n. 4, prescinde da questa condizione e richiede soltanto l’urgenza del bisogno, la quale può profilarsi anche in mancanza di un pericolo attuale come quello che caratterizza lo stato di necessità» (Sez. 2, n. 239 del 16/02/1966, COGNOME, Rv. 101554). Tenute presenti tali puntualizzazioni, occorre convenire sulla correttezza del percorso argomentativo, non illogico né incongruo, che si rinviene nelle sentenze di merito, ove si è esclusa la sussistenza di una situazione di vera e propria costrizione, dovuta al pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti evitabile (ciò che avrebbe scriminato l’azione: art. 54 cod. pen)”.Non può dunque trovare applicazione la scriminante dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla person volontariamente GLYPH causato e GLYPH non GLYPH altrimenti fronteggiabile GLYPH (cfr anche Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267640 – 01), in questo caso esclus con congrue argomentazioni dai giudici di merito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Stesse considerazioni possono ripetersi quanto al secondo motivo. Secondo i consolidato orientamento di legittimità, il furto lieve per bisogno è configurabil casi in cui la cosa sottratta sia di tenue valore e sia effettivamente des soddisfare un grave ed urgente bisogno; ne consegue che, per far degradar l’imputazione da furto comune a furto lieve, non è sufficiente la sussistenza generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, occorrendo, invece, situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se n sottraendo la cosa (Sez. 5, n.32937de1 19/05/2014, Rv. 261658, Sez. 2, n.4237 del 05/10/2012, Rv. 254348). Sul punto, la Corte milanese fornisce una motivazione congrua, sottolineando che l’imputata aveva prelevato e scelto di pagare solo alc lattine di birra, non illogicamente ritenute beni di carattere voluttuario, e s
beni quali mostarda di ciliegie ( di certo non funzionali all’impellente sostentame Quanto, poi, alla attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la sentenza di ap fatto integrale richiamo alla ampia motivazione fornita dal giudice di primo gra che ha toccato, sempre in misura del tutto coerente, non illogica e conforme principi, tutte le tematiche proposte dalla ricorrente con i motivi di ‘appe particolare, si è escluso il valore tenue della merce sottratta ( 64 euro) attes che non si trattava di beni di prima necessità; si è ribadita la irrilevan restituzione della merc (Sez. 5 – n. 19728 del 11/04/2019 Rv. 275922;Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731 – 01); si è esclusa la tenuità dell’offesa anche in ragion numerosissimi precedenti specifici dell’imputata. Va quindi ribadito che in tema giudizio di appello, è legittima la sentenza motivata “per relationem” alla senten primo grado nel caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca un giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e co allegazioni difensive provviste del necessario grado di specific
(Sez. 2 – , n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 – 02).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibili (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagame delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024
Ti
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