Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11461 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11461 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; u,cyo il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ;2(A: 0: · %, Ji 6 GLYPH i ch)éha concluso chiedendo ,9,,09./..9ktk., ‘tt GLYPH .202 e ^t: )3, -9 e i 2 4 ‘, 4’ ee Au’~
ucikóil difensore £),.` GLYPH t -Cr GLYPH ‘4-1-. 1/ 1 A7 JIAJC, ‘4, GLYPH
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata del 27.10.2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa, all’esito del giudizio abbreviato, dal Tribunale di Parma in composizione monocratica che, in data 11.01.2021, aveva dichiarato NOME e NOME responsabili dei reati loro ascritti (ai capi 1), 2), 3), 4), 5) dell’imputazione) per il furto di un ingente numero pannelli fotovoltaici e di inverter ai danni, rispettivamente, di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE‘ nonché di un autocarro Fiat Iveco e di un furgone Ducato impiegati per realizzare i predetti furti; con la diminuente per il rito, li aveva condannanti alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, attraverso i propri difensori di fiducia.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, articola due motivi.
3.1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si deducono l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale nonché la nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere, la Corte di appello, con motivazione solo apparente, ritenuto corrette le vaghe valutazioni già svolte riguardo all’accertata responsabilità del ricorrente ravvisata avendo riguardo all’elemento indiziario assurto a rango di prova che il suo telefono avesse agganciato un ripetitore della zona.
Si lamenta altresì l’assenza di motivazione riguardo alle considerazioni poste con i motivi di gravame in ordine all’art. 114 cod. pen.
3.2. Con il secondo motivo si deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, in particolare la nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., laddove la Corte di appello, senza puntuali argomentazioni e mediante solo rilievi presuntivi, non fornisce ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, ritenendo il ricorrente non meritevole soltanto in considerazione del comportamento tenuto in quanto considerato tale da evidenziare una proclività al crimine.
4. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, articola due motivi, con i quali, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. ed e) del codice di rito, lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 625, comma 1, n. 7-bis) cod. pen. riguardo ai capi 1), 3) e 4) dell’imputazione nonché la carenza assoluta di motivazione sul punto, laddove, la Corte di appello, ripercorrendo la stessa linea argomentativa del Tribunale e ritenendo la sussistenza dell’aggravante speciale, ha totalmente disatteso l’eccezione presentata con il terzo motivo di gravame, trascurandone gli esatti termini; essa era riferita non tanto al c.d. requisito oggettivo relativo alla funzionalit produrre energia degli apparati fotovoltaici sottratti alle tre società, bensì al c requisito soggettivo della qualificazione giuridica del soggetto passivo di reato quale società private in regime di concessione pubblica.
Si rileva che in particolare, con il terzo motivo di appello, era stata eccepita l’erronea attribuzione dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7-bis, cod. pen. laddové il Tribunale di ParmaAaveva ritenuto il furto di pannelli fotovoltaici, operato su infrastrutture destinate all’erogazione di energia, aggravante, in realtà, non applicabile al caso in esame in quanto configurabile solo quando il furto è realizzato su componenti metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture destinate all’erogazione di energia gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica, regime non applicabile a ‘RAGIONE_SOCIALE, società RAGIONE_SOCIALE
La Corte di appello risponde laconicamente, valutando solo la sussistenza del requisito oggettivo collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all’erogazione del servizio pubblico (la funzionalità dell’apparato) affermando che i pannelli “hanno, tra le altre la funzione di immettere l’energia prodotta dai pannelli trasformandola in corrente alternata”.
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art 625 n. 7-bis) cod. pen. contestata ai capi 1), 3) e 4) e dichiararsi inammissibile il ricorso dell’imputato COGNOME, con ogni conseguente statuizione;
il difensore dell’imputato NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME è inammissibile; cionondimeno opera nel caso di specie l’effetto estensivo relativo all’annullamento della pronuncia impugnata nei confronti del coimputato NOME, di cui si dirà in seguito (v. Sez. 6, Ord. n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258155 – 01).
Il ricorso proposto nell’interesse do NOME, invece, è fondato in quanto, per le ragioni di seguito indicate, risulta del tutto priva di motivazione sentenza impugnata in riferimento alla conferma della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7)-bis cod. pen., sicché la pronuncia in questione deve essere annullata, sul punto, con rinvio.
Entrambe le doglianze del ricorso proposto nell’interesse di NOME sono manifestamente infondate.
2.1.Inammissibile è il primo motivo che eccepisce vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente limitandosi a lamentare che si sia ravvisata la responsabilità penale senza prova, solo in virtù dell’unico elemento indiziario dell’aggancio del telefono a una cella della zona, senza neppure specificare se la doglianza inerisca a tutte le fattispecie contestate o a quali di esse.
Constatato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazion ricorre la c.d. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazio delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (così Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, dep. il 06/09/2019, NOME, Rv. 277218 – 01; cfr. tra tante Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, dep. il 04/11/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. il 12/04/2012, NOME, Rv. 252615 – 01), si rileva come, di là dell’assoluta genericità del motivo, risulti ogni caso evidente che nel caso di specie immune dai vizi contestati sia la motivazione fornita dalla Corte territoriale, la quale, con propria analisi, riprend le considerazioni del Tribunale dalle quali emerge un complesso di indizi ricavati da un’articolata attività di indagine – comprensiva di intercettazioni ambientali tra gli imputati, analisi dei tabulati telefonici, esame delle videoregistrazioni de telecamere di sorveglianza, dalle quali emerge anche la manomissione dei sistemi antintrusione, nonché il tragitto percorso dai veicoli utilizzati per il fu tutti elementi che sia singolarmente che globalmente considerati, dimostrano in
maniera univoca, secondo le conformi pronunce di merito, la responsabilità del ricorrente, quale esecutore materiale dei furti giacché evidenziano, come correttamente espresso dalla Corte di appello alle pag. 5-6, il «ruolo attivo nelle azioni predatorie» di COGNOME che «ha dato un contributo essenziale all’azione criminosa realizzando la condotta materiale tipica» che implica il possesso anche di competenze tecniche per attuare l’apprensione dei pannelli e degli inverter.
Da tale ricostruzione emerge con evidenza l’impossibilità di applicare la circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all’art. 114 cod. pen., la quale è configurabile “quando l’apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un’importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all’evento da risultar trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso” (Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, COGNOME, Rv. 256035 – 01; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. il 09/03/2016, COGNOME, Rv. 266461 – 01), laddove nel caso in scrutinio la sentenza impugnata ha sottolineato, tra l’altro, la circostanza che l’imputato avesse dato un contributo essenziale all’azione criminosa.
2.2. Altrettanto inammissibile poiché reiterativo della censura già posta con i motivi di gravame è il secondo motivo inerente la dosimetria della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Invero, il punto è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e alla giurisprudenza di questa Corte che attribuisce al potere discrezionale del giudice il merito della valutazione sia in punto di pena che di riconoscimento delle attenuanti generiche, coi quali in definitiva non si confrontano le doglianze in ricorso; la Corte di appello, a pag. 6 della sentenza impugnata, conferma la valutazione del primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio e argomenta come il profilo soggettivo relativo all’incensuratezza del ricorrente è «ben poco significativo a fronte della partecipazione dell’imputato a un’attività delinquenziale professionalmente esercitata e organizzata che lo ha portato a lasciare l’asserito solido contesto familiare e sociale percorrendo centinaia di chilometri per realizzare le condotte predatorie contestate le modalità dei gravi fatti anche in rapporto al valore dei beni sottratt il ruolo dell’imputato esse assunto sono indice di elevata capacità delinquere il / che costituisce un indice negativo prevalente ».
3. Il ricorso presentato nell’interesse di NOME è fondato: le censure che investono la motivazione sull’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7-bis), cod. pen. devono essere accolte.
Come rileva il ricorrente, effettivamente emerge per tabulas che la Corte territoriale ha di fatto ignorato l’effettiva portata dell’eccezione inerente n tanto alla destinazione a produrre energia elettrica del materiale sottratto, bensì al fatto che le imprese vittime degli atti predatori non potevano qualificarsi come soggetti privati in regime di concessione pubblica, nel rispetto della giurisprudenza di legittimità che ,tra i requisiti necessari per ravvisare sussistenza dell’aggravante in questione individua anche quello della qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio, in capo ai soggetto passivo.
Con riferimento alla ratio della fattispecie circostanziale di cui all’art. 625, primo comma, n. 7-bis) cod. pen, introdotta ad opera dell’art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif. dalla I. 15 ottobre 2013, n. 119, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che origina dalla necessità di apprestare una tutela rafforzata alle infrastrutture destinate all’erogazione di servizi pubblici in conseguenza di una fenomenologia delittuosa (i c.d. “furti di rame”) dai contorni allarmanti (v. in motivazione Sez. 5, n. 26447 del 06/04/2017, Giambertone, Rv. 270537 – 01).
Ne consegue che, ancorando tali requisiti alla precipua funzione che legislatore ha inteso assegnare a detto aggravamento sanzionatorio, per individuarne i presupposti applicativi, occorre privilegiare un’interpretazione letterale e teleologica della disposizione de qua, delimitando l’alveo applicativo alla presenza di un requisito soggettivo e di uno oggettivo (cfr. ancora Sez. 5, n. 26447 dei 06/04/2017, Giarnbertone, Rv. 270537 – 01).
Quanto al requisito oggettivo, assume rilevanza una specifica connotazione del bene sottratto: esso deve essere componente dell’infrastruttura la quale, a sua volta, dovrà essere funzionale, ossia “destinata” (secondo la lettera della norma) all’erogazione del servizio pubblico. Non è, dunque, sufficiente un mero collegamento tra la cosa e la struttura.
Quanto ai requisito soggettivo, l’aggravamento sanzionatorio, come indicato anche dal ricorrente, postilla che il soggetto passivo del reato sia un soggetto pubblico o privato che gestisce il servizio pubblico in regime concessorio.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche, non rimane che rilevare che la sentenza impugnata nel fare riferimento unicamente all’aspetto oggettivo di tale aggravante, nonostante ia specifica doglianza presentata sul punto, abbia
omesso del tutto di valutare l’altro profilo, soggettivo, parimenti necessario; laddove non è rinvenibile alcun passaggio motivazionale in cui è indicata la natura pubblica del soggetto erogante e/o la sussistenza di una concessione per l’erogazione.
Per ritenere integrato il presupposto soggettivo dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7-bis), occorre operare una verifica non solo riguardo alla natura pubblica del soggetto erogante ovvero alla sussistenza del regime di concessione, ma anche in relazione alla natura pubblicistica del servizio erogato poiché, anche se attualmente rispondente al modello societario sotto il profilo organizzativo, il servizio di erogazione e/o distribuzione di energia da parte di un ente o una società ben potrebbe continuare a perseguire un’attività di pubblico interesse.
4. Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di motivazione, sicché, riguardo all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7 bis), cod. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Trattandosi di motivo di ricorso non esclusivamente personale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 587 e 627, comma quinto, cod. proc. pen., raccoglimento si estende anche nei confronti del coimputato NOME COGNOME che ha proposto ricorso per motivi diversi da quello accolto; fermo restando che il ricorso di NOME è da dichiarare inammissibilee
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7-bis cod. pen., e, per l’effetto estensivo, in relazione alla detta circostanza aggravante, nei confronti di COGNOME NOME, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Così deciso il 28/10/2022.