Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17030 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 15 giugno 2023 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva condanNOME NOME COGNOME alla pena di giustizia, in relazione ai reati di cui all’art. 624 e 625, primo comma, n. 7 cod. pen. – in tal modo riqualificato il fatto originariamente sussunto sub art. 648 cod. pen. – e all’art. 493-ter cod. pen.
La Corte territoriale, per quanto rileva: a) ha escluso che la revoca della costituzione di parte civile potesse essere intesa come remissione di querela; b) ha ritenuto che la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. dovesse essere argomentata avendo riguardo al fatto che il portafoglio della persona offesa si trovava in un pubblico ufficio; c) ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti in ragione dei precedenti penali dell’imputato e del fatto che avesse dimostrato nella specifica occasione una particolare pervicacia criminale.
Nell’interesse del COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 340 cod. pen., tenuto conto del rilievo che l’assenza di una esplicita remissione di querela si spiegava con il fatto che i due reati attribuiti all’imputato erano procedibili d’ufficio, all’epoca nel quale era intervenuto il risarcimento del danno ed era stata revocata la costituzione di parte civile.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., rilevando che, anche nella diversa configurazione valorizzata dalla sentenza impugnata, la circostanza non sarebbe sussistente quando, come nella specie, la presenza della cosa debba ritenersi fortuita ed effimera. D’altra parte, la scelta di lasciare la borsa su una sedia non poteva che essere ascritta a mere ragioni di comodità.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dell’oggettivo ridimensionamento dei fatti e della condotta collaborativa dell’imputato che aveva risarcito il danno.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto
Procuratore generale, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è infondato.
Premesso che la revoca della costituzione di parte civile spiega i suoi effetti in relazione al rapporto avente ad oggetto il risarcimento dei danni e le restituzioni e non ha incidenza rispetto all’istanza di punizione (v., infatti, Sez. 5, n. 20260 del 01/02/2016, Cena, Rv. 267149 – 01), è esatto che all’epoca entrambi i reati erano procedibili d’ufficio. Ma, entrato in vigore il d.lgs. n 150 del 2022, non emerge alcun elemento dal quale desumere che la condotta serbata in precedenza dalla parte civile potesse riverberare i suoi effetti anche rispetto alla procedibilità dell’azione penale, sorretta dalla denuncia – querela all’epoca incontestatannente presentata. Né, nell’atto di quietanza si coglie alcun cenno al disinteresse per la punizione del colpevole.
Del resto, mentre la persistente volontà di conseguire il risarcimento del danno nel processo penale implica logicamente, quando necessaria, la manifestazione della volontà punitiva (v., ad es., Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844 – 0), non è necessariamente vero il contrario, posto che il soddisfacimento delle pretese civilistiche, in assenza di altri indici idonei a rivelare l’assenza di volontà punitiva, non implica logicamente il venir meno di quest’ultima.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
In tema di furto, è configurabile l’aggravante prevista dall’art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d’essere dell’aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla RAGIONE_SOCIALE e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, dep. 2020, Lombardi, Rv. 278154 – 01).
Le considerazioni che il ricorso dedica, infine, alle ragioni di mera comodità per le quali la borsa era stata lasciata sulla sedia sono poi calibrate sul tema
dell’esposizione alla pubblica fede e si muovono in una prospettiva eccentrica rispetto alla circostanza aggravante ritenuta sussistente dalla Corte territoriale.
Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/03/2024