Furto in Supermercato: Quando è Tentato e Quando è Consumato?
Il furto in supermercato rappresenta una delle casistiche più frequenti nei tribunali. Una questione legale centrale è determinare il momento esatto in cui il reato si considera ‘consumato’ e non semplicemente ‘tentato’, specialmente in presenza di sistemi di videosorveglianza e personale di sicurezza. Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: l’onere della prova del monitoraggio costante.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato per il reato di furto aggravato, commesso all’interno di un esercizio commerciale. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sostenendo una tesi difensiva precisa: il reato non si sarebbe mai consumato, ma sarebbe rimasto allo stadio di tentativo. La ragione, a suo dire, risiedeva nel fatto che l’intera azione furtiva si era svolta sotto il controllo del personale di sorveglianza, il che gli avrebbe impedito di acquisire un’effettiva e autonoma disponibilità della merce sottratta.
La Decisione della Corte sul Furto in Supermercato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Pur riconoscendo il principio giuridico secondo cui il monitoraggio costante può impedire la consumazione del reato, i giudici hanno sottolineato come, nel caso specifico, mancasse la prova fondamentale a sostegno della tesi difensiva. Di conseguenza, la condanna per furto consumato è stata confermata, con l’aggiunta della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: La Prova del Monitoraggio Costante
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra la mera presenza di un sistema di sorveglianza e la prova di un suo effettivo e costante utilizzo. La Corte ha richiamato un importante principio stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 52117/2014): il furto in supermercato rimane allo stadio di tentativo quando l’azione è costantemente monitorata. Questo monitoraggio può avvenire tramite apparati di rilevazione automatica, osservazione diretta da parte del personale, o la presenza di forze dell’ordine, a condizione che l’intervento per bloccare il ladro avvenga ‘in continenti’, cioè immediatamente.
Tuttavia, il punto focale dell’ordinanza in esame è che la prova di tale monitoraggio continuo spetta a chi lo invoca. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già evidenziato come non fosse stato dimostrato che, al momento del fatto, vi fosse un soggetto concretamente addetto a visionare le immagini della videosorveglianza. In assenza di una prova positiva che dimostri un controllo ininterrotto, il reato si considera consumato nel momento in cui l’agente acquisisce, anche se per breve tempo, la disponibilità autonoma della merce, superando le barriere casse senza pagare.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce un principio di notevole importanza pratica: per sostenere che un furto in supermercato sia solo tentato, non è sufficiente affermare l’esistenza di telecamere. La difesa deve fornire la prova concreta che, in quel preciso momento, l’azione delittuosa era sotto un controllo talmente stringente da non aver mai lasciato al reo una reale possibilità di impossessarsi della refurtiva. Questa pronuncia chiarisce che il confine tra tentativo e consumazione dipende da un accertamento fattuale rigoroso, la cui prova ricade sulla parte che intende beneficiare della qualificazione giuridica più favorevole.
La semplice presenza di telecamere in un supermercato è sufficiente a qualificare un furto come ‘tentato’?
No. Secondo l’ordinanza, non è sufficiente la mera presenza di un sistema di videosorveglianza. È necessario provare che al momento del fatto vi fosse un monitoraggio costante ed effettivo, ad esempio con un addetto che visionava le immagini in tempo reale, tale da impedire all’agente di ottenere un’autonoma disponibilità della merce.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. L’imputato non ha fornito la prova del monitoraggio costante della sua azione, e la sua richiesta si traduceva in una non consentita rivalutazione dei fatti già accertati dai giudici di merito.
Cosa distingue il furto consumato dal furto tentato in un supermercato secondo la giurisprudenza?
Il furto è ‘tentato’ se, a causa di un monitoraggio costante (da parte di personale o tramite telecamere visionate in diretta), l’autore del fatto non riesce mai a conseguire un’autonoma ed effettiva disponibilità della merce, perché viene fermato prima di uscire dalla sfera di controllo del negozio. È ‘consumato’ quando, in assenza di tale controllo ininterrotto, l’agente riesce, anche solo per un istante, ad avere il pieno controllo della refurtiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37028 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37028 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 624 e 625 cod.pen..
L’unico motivo di ricorso, attinente alla richiesta derubricazione del reato di furto nella fattispecie tentata, è inammissibile in quanto manifestamente infondato e tendente a riproporre una, non consentita, revisione in fatto delle deduzioni spiegate dai giudici di merito sul punto.
Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha espresso il principio in base al quale in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha osservato come non vi fosse prova del dato del costante monitoraggio della condotta ascritta, anche in quanto non risultava che vi fosse concretamente – al momento del fatto e mancando la prova positiva sul punto – un soggetto addetto al sistema di videosorveglianza.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
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