Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24477 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ADRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cu in epigrafe deducendo con il primo motivo violazione di legge in relazione agli a 56 e 624-bis cod. pen. mancando, nel caso in esame, a suo avviso, l’autonoma e effettiva disponibilità della refurtiva da parte del Vagente che consente di qu care la condotta nella forma di furto consumato; con il secondo motivo lamen violazione di legge in relazione all’art. 624-bis poiché il giudice di merito a erroneamente identificato il luogo in cui è stato commesso il fatto come “priv dimora” e, di conseguenza, avrebbe erroneamente qualificato la condotta nell fattispecie contestata; con il terzo motivo deduce vizio di motivazione per non il giudice di merito fornito alcuna risposta alla richiesta di concessione delle stanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata,
Tutti i motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di leg mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vaglia disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono sca da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustif il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto imp (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtell Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anch ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiv zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in p di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1. Rispetto al primo motivo di ricorso, va ricordatp che, secondo la conso data giurisprudenza di questa Corte, risponde del delitto di furto consumato e tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione d reato, abbia conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed eff tiva disponibilità della refurtiva (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. Arena, Rv. 275278; Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088).
In linea con tale principio, la Corte territoriale ha rilevato che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, il COGNOME, anche se per un periodo di tempo limitato, ha avuto la piena disponibilità del portafogli nella tasca dei suoi pantaloni e, solo in un momento successivo alla consumazione deVa condotta, il proprietario si è reso conto che gli era stato sottratto il portafogli.
3.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270076) e delle successive sentenze che hanno seguito tale indirizzo (Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273633; Sez. 4, n. 32245 del 20/6/2018, COGNOME, Rv. 273458), ai fini delia configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.
In particolare, per poter sussumere il fatto nell’ipotesi delittuosa contemplata dall’art. 624 bis cod. pen., devono concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rappprto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, COGNOME, non massimata sul punto; Sez. U, n. 31345 del 2017, cit.).
La Corte distrettuale, in concreta applicazione di tali principi, ha correttamente qualificato la condotta nella fattispecie prevista dall’art. 624-bis cod. pen. riconoscendo tutti gli elementi identificativi della “privata dimora” nello studio professionale dentistico dove è stato commesso il fatto (studio medico in cui si svolge una consistente attività professionale della proprietaria e in cui si può accedere solo con il consenso della stessa).
3.3. Il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato dal momento che, diversamente da quanto dedotto con il ricorso, i giudici del gravame del merito hanno dato conto del loro diniego di concessione de;le circostanze attenuanti generiche valutando negativamente per l’odierno ricorrente lo specifico proposito criminoso con cui lo stesso si è introdotto nello studio medico e l’intensità del dolo con cui ha agito.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti
gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME ed altri, Rv. 260610 — 01; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01;)
Né può porsi in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024