Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32730 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32730 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: a. con un primo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla operata diminuzione della pena per il tentativo, evidenziando la contraddittorietà tra lo stato di avanzamento dello stesso e il fatto che il ricorrente sia stato osservato dai carabinieri fin dall’inizio dell’azione delittuosa; b con un secondo motivo erronea applicazione della legge penale laddove è stato ritenuto il furto in abitazione non essendosi tenuto conto -come dedotto dalla difesa- del legame non organico tra gli avventori dello stabilimento balneare ed il luogo ove erano stati lasciati gli zaini e i marsupi, del libero accesso alla spiaggia e della circostanza riferita dal personale del centro velico secondo cui la cabina della porta-spogliatoio era aperta e non sono state riscontrate forzature.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. E, quanto al primo, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, quanto alla qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’art. 624bis cod. pen. hanno fatto corretta applicazione dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270076) e delle successive sentenze che hanno seguito tale indirizzo (Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633; Sez. 4, n. 32245 del 20/6/2018, COGNOME, Rv. 273458), ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.
Come ricorda la sentenza impugnata è stato affermato che integra il delitto di’cui all’ art. 624-bis cod. pen. il furto commesso all’interno di un locale adibito a spogliatoio di uno stand fieristico (Sez. 5, n. 35788/2018), ovvero alla stanza adibita a spogliatoio riservato agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio (Sez. 4, n. 37795/2021).
Corretta appare pertanto la qualificazione giuridica dei giudici di merito posto che, nel caso di specie, il furto è avvenuto nello spogliatoio del centro velico dove erano lasciati dagli affiliati i propri effetti personali durante l’attività velica e essi si cambiavano per l’attività. Il luogo poi era destinato ad accogliere i soci con accesso solo ad essi riservato.
2.2. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso afferente all’entità della diminuzione per il ritenuto tentativo, chela Corte territoriale ha ritenuto di non computare nella massima estensione “tenuto conto dello stato avanzato del tentativo operato nei confronti di una pluralità di oggetti di un certo valore”.
Il rilievo difensivo non tiene conto che l’intervento del carabiniere non poteva dispiegarsi prima che vi fossero elementi indicativi della commissione di un reato e che proprio grazie alla presenza del carabiniere sin dalle prime fasi dell’azione delittuosa si è potuti rimanere nell’alveo del reato tentato.
In proposito va rilevato che di recente questa Corte di legittimità ha preisato cheai fini della determinazione della pena per il delitto tentato, il momento in cui la realizzazione del reato si interrompe è elemento di non dirimente rilevanza ai fini della valutazione della gravità del fatto – dipendendo da circostanze del tutto estranee alla volontà dell’agente – e non esaurisce l’ambito dei parametri commisurativi di cui il giudice deve tenere conto nell’applicazione della riduzione di pena prevista dall’art. 56 cod. pen. ((così Sez. 5, n. 40903 del 11/10/2022, COGNOME, Rv. 283805 – 01 che in motivazione ha ritenuto esente da censure la denegata applicazione nella massima estensione della riduzione sanzionatoria per il tentativo, in ragione della ritenuta gravità complessiva del fatto, desunta dalla violenza dell’azione e dalla pericolosità dell’imputato).
Nel caso che ci occupa, legittimamente, la Corte territoriale ha perciò tenuto conto non solo del momento dell’interruzione dell’iter criminoso, ma anche del valore dei beni che si è tentato di sottrarre.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende.
Così deciso il 17/09/2025