Furto in Privata Dimora: L’Area Riservata di un Negozio è Inclusa?
La definizione di furto in privata dimora è spesso al centro di dibattiti legali, specialmente quando il reato avviene in luoghi che non sono abitazioni in senso stretto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 968/2024) ha fornito chiarimenti cruciali, confermando un orientamento ormai consolidato: anche le aree private di un’attività commerciale rientrano in questa categoria. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso in Esame: Furto nel Retrobottega
I fatti riguardano un uomo condannato per aver sottratto diversi beni – tra cui orologi, denaro, un assegno e occhiali da sole per un valore complessivo di circa 4.000 euro – dai locali ad uso privato del titolare di un’attività commerciale. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. La non corretta applicazione dell’art. 624-bis c.p., sostenendo che il retrobottega di un negozio non potesse essere qualificato come “privata dimora”.
2. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), data l’entità del pregiudizio economico.
La Nozione di Furto in Privata Dimora secondo la Cassazione
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che ha stabilito un principio chiaro: la nozione di privata dimora comprende tutti quei luoghi in cui si svolgono, anche in modo non continuativo, atti della vita privata. Crucialmente, questa definizione non si limita alla casa di abitazione.
Sono inclusi anche gli spazi destinati ad attività lavorativa o professionale, a condizione che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare. Il retrobottega, l’ufficio privato o il magazzino di un negozio sono esempi perfetti di questa categoria. Poiché il furto era avvenuto proprio in questi locali riservati, la Corte ha confermato la correttezza della qualificazione del reato come furto in privata dimora.
L’Attenuante del Danno di Lieve Entità
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha sottolineato che l’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità può essere concessa solo quando il pregiudizio è talmente modesto da poter essere considerato irrisorio. Un danno di circa 4.000 euro, secondo i giudici, non rientra affatto in questa categoria. La decisione di negare l’attenuante è stata quindi ritenuta legittima e correttamente motivata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Le argomentazioni dell’imputato si scontravano con principi di diritto ormai pacifici e consolidati. In primo luogo, la definizione estensiva di ‘privata dimora’, che tutela la sfera di riservatezza personale ovunque essa si esplichi, anche in ambito lavorativo. In secondo luogo, la valutazione del danno patrimoniale, che deve essere realmente esiguo per giustificare una riduzione di pena. Poiché il ricorso non presentava argomenti validi per mettere in discussione questi principi, è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza la tutela penale per i titolari di attività commerciali. Stabilisce con chiarezza che la protezione garantita dall’art. 624-bis c.p. non si ferma alla soglia del negozio, ma si estende a tutte le aree riservate dove si svolge l’attività lavorativa e si custodiscono beni personali o aziendali. Per gli operatori del diritto, è un’ulteriore conferma di un’interpretazione giurisprudenziale stabile, che mira a proteggere la privacy e la sicurezza delle persone in tutti i contesti in cui si svolge la loro vita, non solo quella domestica.
L’area riservata di un’attività commerciale è considerata “privata dimora” ai fini del reato di furto?
Sì. La Corte di Cassazione conferma che rientrano nella nozione di privata dimora anche i luoghi destinati ad attività lavorativa o professionale, non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, come il retrobottega di un negozio.
Un danno patrimoniale di circa 4.000 euro può essere considerato di “particolare tenuità”?
No. Secondo la Corte, un danno di tale entità non è talmente modesto da poter essere considerato irrisorio. Di conseguenza, è stata legittimamente negata la concessione della relativa circostanza attenuante.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono considerati generici e manifestamente infondati?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione, ma si limita a rigettare l’impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 968 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 968 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il 18/06/1968
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME ricorre per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 27 tEiJki 2023, che ha parzialmente riformato la sentenz di condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624-bis, commi 1 e 3, e 625, comma 1 cod. pen., rideterminando la pena (fatto commesso in Orbetello il 1 luglio 2017);
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 624-bis cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è generico, non consentito e manifestamente infondato: la censura di violazione dell’art. 624-bis cod. pen. è articolata in spregio alla pac giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato previ dall’art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubbl né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lav o professionale» (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076), come nel caso di specie, in cui dal tenore della sentenza impugnata si apprende che il furto era stato consumato nei local destinati ad uso privato del titolare dell’attività commerciale, dai quali erano stati sott orologi, un assegno, 50 Euro in contanti, un paio di occhiali da sole e la scheda recante il cod di duplicazione delle chiavi del negozio per un valore complessivo di circa Euro 4.000,00 (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); la censura in punto di integrazione dell’aggravante della violenza sulle cose è affidata a generiche, in quanto assertive, deduzioni, peraltro interamen versate in fatto;
che il secondo motivo, con il quale si censura il diniego della circostanza attenuante cui art. 62 n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che l’applicazione del invocata circostanza attenuante è stata correttamente esclusa dal momento che ne è legittima la concessione solo in presenza di un danno patrimoniale talmente modesto da poter essere considerato irrisorio (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata e Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615);
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il consigliere estensore