Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10162 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10162 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FORLI’ il 19/07/1969
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Tor che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per delitto di cui agli artt. 624 bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si lamentano la violazione della processuale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata acquisizione del supporto contenent registrazione delle conversazioni telefoniche intrattenute dall’imputato e dal querelante, deriverebbe l’inutilizzabilità della prova – è privo della necessaria specificità in quanto non a sull’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento di prova sull’iter a sostegn decisione impugnata (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, COGNOME, Rv. 269218 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione della l penale e il vizio di motivazione in ordine all’erronea configurazione del reato ai sensi dell’ bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto, «ai fini della configurabilità del reato all’art. 624-bis cod. pen., la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione, ri al luogo in cui la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita p (Sez. 4, n. 48767 del 24/10/2019, Topcic, Rv. 277875 – 01) e la Corte di merito – a fronte prospettazione contenuta nell’atto di appello, che ha dedotto in maniera non specifica che no fosse accertata la destinazione del container in discorso – ha affermato che la persona offesa vi esplicava atti della vita privata (avendolo adibito pure a propria abitazione diurna), così r una motivazione congrua e conforme al diritto;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione della penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’ n. 4 cod. pen., è inammissibile in quanto: «la concessione della circostanza attenuante del dann speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossi valore economico pressoché irrisorio» (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 – dep. 2021, COGNOME, 280615 – 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01); la stessa prospettazi difensiva contenuta nell’atto di appello (che aveva richiamato una fattura di acquisto al pre euro 500, pur adducendo che la persona offesa non ricordava se si riferisse al piano cottu discorso, avendone acquistato più d’uno tutti di marca Rex – come chiarito nel ricorso al p minimo di euro 407 – oltre al decorso di sei anni dall’acquisto che ne avrebbe diminuito il v non consente di attribuire alla res detto valore irrisorio; la manifesta infondatezza di tale allegazi non consente di annullare in parte qua la pronuncia impugnata in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr. Sez. 2, del 16/12/2014 – dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157 – 01), il che rende superflua ogni considerazione;
rilevato che nulla muta la memoria presentata nell’interesse dell’imputato, con cui ribadita la fondatezza del ricorso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2024.