Furto in privata dimora: la discrezionalità del giudice sulla pena
Il reato di furto in privata dimora rappresenta una delle fattispecie più sentite in termini di sicurezza e tutela della proprietà. Recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire i limiti del sindacato di legittimità sulla misura della pena inflitta dai giudici di merito, confermando un orientamento rigoroso sulla discrezionalità decisionale.
Il caso del furto in privata dimora e il ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di furto commesso all’interno di un luogo destinato a privata dimora. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte. L’unica doglianza sollevata riguardava l’eccessività della pena, ritenuta dal ricorrente sproporzionata rispetto ai fatti contestati.
La decisione della Suprema Corte sulla pena
I giudici di legittimità hanno analizzato il motivo di ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato come la determinazione del trattamento sanzionatorio non sia un calcolo matematico, ma il frutto di una valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve bilanciare la gravità del fatto e la capacità a delinquere del reo.
Analisi della motivazione di merito
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già ampiamente giustificato la scelta della pena, seguendo i criteri dettati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Quando la motivazione del giudice di merito appare logica, coerente e aderente ai fatti, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del magistrato che ha istruito il processo.
Le motivazioni sulla pena per furto in privata dimora
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di insindacabilità delle scelte discrezionali del giudice di merito, qualora queste siano sorrette da un apparato argomentativo adeguato. La graduazione della pena è stata ritenuta corretta poiché il giudice territoriale ha dato conto degli elementi considerati per determinare il quantum della sanzione, rispettando i limiti edittali previsti per il furto in privata dimora. L’assenza di vizi logici nella sentenza impugnata rende il ricorso privo di fondamento giuridico.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ottenere una mera riduzione della pena, se non vi sono violazioni di legge o mancanze motivazionali evidenti.
Si può ricorrere in Cassazione solo per chiedere una riduzione della pena?
Sì, ma il ricorso è destinato all’inammissibilità se il giudice di merito ha motivato in modo logico e corretto l’esercizio del suo potere discrezionale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e solitamente una sanzione pecuniaria tra i mille e i seimila euro a favore della Cassa delle ammende.
Come viene decisa la pena per il furto in abitazione?
Il giudice valuta la gravità del reato, le modalità della condotta e i precedenti del colpevole, muovendosi tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42054 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42054 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, ne ha confermato la condanna per il reato di furto in luogo di privata dimora;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023