Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41423 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41423 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Treviso ha affermato la penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato in ordine a plurimi episodi di furto in luo privata dimora, taluni dei quali aggravati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 625, comma primo, nn. 2) e 7), pen.
Considerato che manifestamente infondato è il primo motivo, proposto per violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., in quanto reiterativo di censure già artico sede di appello, adeguatamente disattese dalla corte territoriale che ha argomentato in merit all’attendibilità oggettiva e soggettiva del teste, evidenziando, peraltro, come, rispe secondo episodio di furto contestato, quello commesso il 29 giugno 2015, le Forze RAGIONE_SOCIALE‘Ordine abbiano riconosciuto, in occasione RAGIONE_SOCIALEa visione dei filmati di videosorveglianza, nella pers RAGIONE_SOCIALE‘imputato l’autore del fatto illecito.
Considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in meri alla commisurazione RAGIONE_SOCIALEa pena, è manifestamente infondato perché generico, in quanto privo di specifiche censure in merito alle congrue e motivate quantificazioni degli aumenti di pe operati in primo grado, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa gravità dei singoli episodi.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spes processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il 27/06/2023