Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 602 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 602 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d’appello di Catanzaro
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dorte di appello di Catanzaro, con la decisione indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza il 15/12/2022, nei confronti di NOME COGNOME, ha dichiarato la prescrizione del reato contestato e al capo b) ed ha ridotto la pena per il reato di furto di un decespugliatore, custodito dalle persone offese in una pertinenza della loro abitazione.
Il ricorrente propone un solo motivo, con cui lamenta il vizio di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità, non avendo considerato che il magazzino dove era riposto l’attrezzo presentava la porta spalancata ed era lontano dall’abitazione.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è innanzitutto privo di autosuffcienza laddove afferma che il magazzino, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, si trovasse lontano dall’abitazione.
In linea generale, è stato affermato che “la condizione prevista dall’art. 606 lett. e) cod: proc. pen. della specifica indicazione degli ‘altri atti del processo’, rispetto ai quali viene prospettato il vizio di motivazione, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.” (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994-01).
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad affermare che il magazzino si trovasse lontano dall’abitazione, senza indicare quale elemento probatorio suffragasse il dato e senza consentire, pertanto, alla Corte di legittimità di apprezzare compiutamente la portata e la decisività delle prove asseritamente travisate. Tale modalità di formulazione del ricorso si pone in contrasto con il principio di autosufficienza, rendendo il motivo inammissibile.
In ordine alla contestata sussunzione della condotta nella fattispecie di cui all’art.624 bis cod.proc.pen, la Corte territoriale ha correttamente qualificato in termini di furto in abitazione, nel solco della consolidata giurisprudenza secondo cui integra il reato previsto dall’art.624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all’interno di un garage, che costituisce pertinenza di un
luogo di privata dimora (Sez.2, n.22937 del 29/05/2012 – Rv.253193-01). Come ricorda la sentenza impugnata è stato anche affermato che integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa dì un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora (Sez.5, n.35764 del 27/03/2018, Rv.273597-01) o chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell’androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora (Sez.5, n. 1278 del 31/10/2018 dep. 11.01.2019, Rv.274389-01) ovvero la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi al/interno di un garage mediante la forzatura della porta d’ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell’abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti delia vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (Sez.4, n.5789 n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Gemottine, Rv. 278446 – 01). Ancora, di recente, è stato precisato che, in tema di 2 N. 27499/2024 R.G. furto in abitazione, deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (così Sez. 4 n. 50105 del 05/12/2023, COGNOME, Rv. 285470 – 01 in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell’abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell’ambito del medesimo territorio comunale).
La qualificazione non è inficiata dal fatto che la porta di ingresso al magazzino fosse stata lasciata aperta, atteso che, come logicamente osservato in sentenza, la circostanza non è idonea a modificare la destinazione del locale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025