Furto in Pertinenza: Quando un Garage è Considerato Abitazione?
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di furto in pertinenza, stabilendo che la qualificazione come furto in abitazione non richiede necessariamente la vicinanza fisica tra l’immobile principale e la sua pertinenza. Questa ordinanza offre importanti chiarimenti su come la legge interpreta il legame funzionale tra i beni, con conseguenze significative sulla gravità del reato contestato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto in abitazione emessa dal Tribunale e parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, la quale aveva escluso l’aggravante della recidiva. L’imputato, condannato per un furto commesso all’interno di un garage, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo, tra le altre cose, che il reato non potesse essere qualificato come furto in abitazione, poiché il garage non costituiva una dimora privata o una sua diretta pertinenza.
Il ricorrente contestava inoltre la valutazione delle prove e il trattamento sanzionatorio ricevuto, cercando di ottenere una riconsiderazione del merito della vicenda.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due motivi principali. In primo luogo, ha ritenuto che il tentativo di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio fosse precluso in sede di legittimità. In secondo luogo, e più significativamente, ha giudicato manifestamente infondato il motivo relativo alla qualificazione del reato.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, confermando di fatto la decisione dei giudici di merito sulla natura del reato.
Le Motivazioni: Il Concetto Esteso di Furto in Pertinenza
Il cuore della decisione risiede nella definizione giuridica di “pertinenza di luogo destinato a privata dimora”. La Cassazione, richiamando un suo precedente orientamento (sentenza n. 50105/2023), ha chiarito che per pertinenza si intende qualsiasi bene che arrechi una diretta utilità economica all’immobile principale o che sia funzionalmente asservito ad esso.
Questo legame funzionale non necessita di un rapporto di contiguità fisica. Ciò significa che un garage, anche se situato in un complesso condominiale diverso da quello dell’abitazione principale ma all’interno dello stesso territorio comunale, è considerato pertinenza se destinato in modo durevole al servizio dell’abitazione stessa. Il furto commesso al suo interno, pertanto, integra la più grave fattispecie di furto in abitazione e non di furto semplice.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un’interpretazione estensiva della nozione di pertinenza, offrendo maggiore tutela ai proprietari di immobili. La decisione implica che la protezione rafforzata prevista per la privata dimora si estende a tutti quei luoghi, come garage, cantine o posti auto, che, pur non essendo fisicamente annessi all’abitazione, ne costituiscono un accessorio funzionale. Per i cittadini, ciò significa che la sottrazione di beni da tali locali verrà perseguita con maggiore severità, in quanto equiparata a una violazione del domicilio. La sentenza serve da monito: il legame che conta per la legge non è solo quello fisico, ma soprattutto quello funzionale.
Quando un furto in un garage viene considerato furto in abitazione?
Un furto in un garage è considerato furto in abitazione quando il garage è qualificato come ‘pertinenza’ dell’abitazione. Secondo la Corte, ciò avviene quando il garage è destinato in modo durevole al servizio dell’immobile principale, fornendogli un’utilità diretta, indipendentemente dalla sua collocazione fisica.
Per qualificare un bene come ‘pertinenza’ di un’abitazione è necessaria la vicinanza fisica?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è necessario un rapporto di contiguità fisica. È sufficiente un legame funzionale, ovvero che il bene sia asservito al servizio o all’ornamento dell’immobile principale in modo durevole. Un garage può essere pertinenza anche se si trova in un altro edificio all’interno dello stesso comune.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47155 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 01/07/1999
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmen riformato, escludendo la recidiva, la sentenza del Tribunale di Bari del novembre 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto in abitazione e l’aveva condannato alla pena rit di giustizia;
che il primo motivo del ricorso dell’imputato è inammissibile in quanto i realtà diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio precl questa Corte di cassazione e, quanto al trattamento sanzionatori manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato sul punto;
che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, i tema di furto in abitazione, deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a pri dimora” ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobil principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al su servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni. (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, COGNOME, Rv. 28 che ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell’abita principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell’ambito de medesimo territorio comunale);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. pr pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2024.