Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45026 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45026 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione aggravato dalla destrezza.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo la mancata ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che il furto è avvenuto nel parcheggio condominiale di uno stabile e che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale luogo costituisce pertinenza dello stabile e delle abitazioni ivi esistenti [cfr. in termini Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, Rv. 255080 – 01:”Integra il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all’interno di are condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini. (Nella fattispecie la Corte non ha ritenuto ostativa alla configurazione del reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. la circostanza che sull’area condominiale destinata a parcheggio, all’interno della quale era stato consumato il furto, insisteva una servitù pubblica di passaggio pedonale)].
Considerato che, alla luce dei principi ermeneutici richiamati, risultano inconferenti le avverse argomentazioni illustrate nel ricorso, riguardanti aspetti concernenti lo svolgimento di atti di vita privata della persona offesa nel luogo in cui è avvenuta la sottrazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente