Furto in parcheggio ospedale: perché si configura l’aggravante
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di reati contro il patrimonio, chiarendo quando un furto in parcheggio ospedale debba considerarsi aggravato. L’ordinanza in esame analizza la nozione di “stabilimento pubblico” estendendola anche alle aree pertinenziali, come i parcheggi. Questo caso offre spunti importanti per comprendere la portata della tutela penale accordata ai luoghi in cui si svolgono servizi di pubblica utilità.
I fatti del caso: il furto nel piazzale del pronto soccorso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato. L’imputato, insieme a due complici, era stato notato stazionare nel piazzale antistante il pronto soccorso di un ospedale. Successivamente, aveva prelevato delle borse da un’automobile in sosta nel parcheggio della struttura sanitaria. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano confermato la sua colpevolezza, ritenendo sussistente l’aggravante di aver commesso il fatto su cose esistenti in uno stabilimento pubblico, come previsto dall’articolo 625, n. 7 del codice penale.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando proprio la configurabilità di tale aggravante, sostenendo che un parcheggio non potesse essere qualificato come “stabilimento pubblico”.
La decisione della Corte sul furto in parcheggio ospedale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno respinto le argomentazioni della difesa, basando la loro decisione su due pilastri principali: i limiti del giudizio di legittimità e l’interpretazione consolidata della norma sull’aggravante.
L’inammissibilità delle censure di merito
In primo luogo, la Corte ha ribadito che il giudizio di cassazione non è una terza istanza di merito. Non è possibile, in questa sede, chiedere una nuova e diversa valutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti più favorevole. Il compito della Cassazione è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta congrua, esauriente e priva di illogicità.
La nozione estesa di “stabilimento pubblico”
Il punto cruciale della decisione riguarda l’interpretazione dell’aggravante. La Corte ha chiarito che, secondo un orientamento giurisprudenziale costante, la nozione di “stabilimento pubblico” deve essere intesa in senso ampio. Essa non comprende solo gli edifici in cui si svolge l’attività principale, ma anche tutte le parti accessorie e pertinenziali come scale, ingressi, corridoi, giardini e, appunto, i parcheggi.
Le motivazioni della Cassazione
La motivazione alla base di questa interpretazione estensiva è la ratio stessa della norma incriminatrice. L’aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 c.p. mira a garantire una tutela più efficace del rispetto dovuto alla Pubblica Amministrazione e della maggiore fiducia che si ripone nella conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici o stabilimenti. Di conseguenza, è irrilevante che la cosa sottratta appartenga o meno all’ente pubblico o ai suoi dipendenti.
Il parcheggio di un ospedale, pur essendo un’area esterna, è direttamente pertinente alla struttura e svolge una funzione servente e complementare rispetto all’attività di pubblica utilità sanitaria che vi si svolge. Pertanto, rientra a pieno titolo nella nozione di “stabilimento pubblico”, rendendo il furto ivi commesso aggravato.
Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione consolida un principio giuridico di notevole importanza pratica. La decisione chiarisce che la tutela penale rafforzata non si limita alle mura dell’edificio pubblico, ma si estende a tutte le aree che ne costituiscono pertinenza funzionale. Chi commette un furto nel parcheggio di un ospedale, di un tribunale o di un qualsiasi altro ufficio pubblico, risponderà di furto aggravato, con conseguente inasprimento della pena. Questa interpretazione garantisce una protezione più ampia per i cittadini che usufruiscono di servizi pubblici, riconoscendo che la sicurezza deve essere assicurata in tutti gli spazi connessi a tali attività essenziali.
Un furto commesso nel parcheggio di un ospedale è considerato furto aggravato?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che il furto in un parcheggio ospedaliero è aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 7 del codice penale, poiché il parcheggio è considerato parte integrante e funzionale dello “stabilimento pubblico”.
Cosa si intende per “stabilimento pubblico” ai fini dell’aggravante del furto?
Secondo la sentenza, la nozione di “stabilimento pubblico” comprende non solo l’edificio principale ma anche tutte le aree accessorie e pertinenti, come parcheggi, giardini e ingressi, che svolgono una funzione sussidiaria e complementare all’attività pubblica principale.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte si occupa solo di verificare la corretta applicazione della legge (vizi di legittimità) e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare le prove (censure di merito).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25732 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C Appello di Ancona indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pr dal Tribunale di Ancona che lo ha condannato per il reato di furto aggravato.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in rela configurabilità RAGIONE_SOCIALE aggravanti di cui all’alt 625 n.5 e n.7 cod pen.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto si sostanzia in censure di merito ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa – e per il ricorrente più ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindac di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostru essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esaurient a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e RAGIONE_SOCIALE ragioni del dec n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/ Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Orbene, n illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevat argomentazioni, che l’imputato era stato visto da due agenti mentre stazionava insiem sorelle Cardarelli nel piazzale antistante al pronto soccorso dell’ospedale, ri prelevare dall’auto in sosta nel parcheggio le borse sottratte alle persane offese.
Quanto alla aggravante relativa alla commissione del fatto su cose esisten stabilimento pubblico, il motivo è manifestamente infondato. Va infatti rammentato che, il costante orientamento di questa Corte di legittimità, in tema di furto, è l’aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 cod. pen. se il fatto sia stato commesso su cosa esisten in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appar ufficio o stabilimento o ad alcuna RAGIONE_SOCIALE persone che vi siano addette, come pure q abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la r dell’aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovu della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei (Sez. 5 – , n. 4746 del 19/12/2019, COGNOME, Rv. 2781 Sez. 5, n. 51195 del 21/11/2013, COGNOME, Rv. 258680 – 01). Inoltre, come rilevato d territoriale, agli effetti dell’art. 625, n. 7, cod. pen., devono ritenersi comprese “stabilimento pubblico” anche le parti accessorie degli edifici destinati all di pubbliche attività, come le scale, gli ingressi, i corridoi, i giardini, che ris edifici hanno una funzione sussidiaria e complementare ( Sez. 5, n. 423 del 30 Ammirato, Rv. 265908 – 01; Sez. 4, n. 22029 del 13/01/2015, Foti, Rv. 263853 evidente quindi che il parcheggio, area esterna ma direttamente pertinente all’os funzione servente rispetto alla attività di pubblica utilità ivi svolta, rientra ne alla norma incriminatrice.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Prespen e