Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11957 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11957 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Virdò NOME, nato a Chivasso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 15/06/2023 dalla Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO,che ha chiesto, in accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata e il rigetto nel resto; lette le conclusioni formulate in data 14 dicembre 2023 dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Ivrea all’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha confermato la p responsabilità dell’imputato in ordine a due episodi di furto aggravato ai sensi dell’art. comma 1, n. 7), cod. pen. – aventi ad oggetto, l’uno, la sottrazione di beni di proprietà nosocomio presso il quale lo stesso era ricoverato (capo A) e, l’altro, originariament contestato ai sensi dell’art. 648 cod. pen., la sottrazione del telefono cellulare di propri altro soggetto, anch’egli ricoverato presso la struttura ospedaliera (capo B) – e ha ridott pena inflitta all’imputato.
La difesa articola tre motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pr pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7), cod. pen. e a artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale merito alla sottrazione del telefono cellulare di proprietà di altro soggetto ricoverato all’i della struttura ospedaliera, nonostante l’assenza di contestazione da parte della pubblica accusa e la natura personale del bene, ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante del fatt commesso su cosa esistente in pubblico ufficio, là dove, al più, avrebbe potuto ritenere quell dell’esposizione alla pubblica fede, rispetto alla quale mancava la condizione di procedibilità.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pro pen. per violazione di legge in relazione all’art. 99 cod.pen. e per vizio di motivazione, lame che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della recidiva, nonostante la risalenz tempo e la diversa natura dei precedenti penali dai quali l’imputato è gravato.
2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. p pen. per violazione di legge in relazione all’art. 81, comma secondo, cod. pen. e per vizio motivazione, lamenta che i giudici di appello, nell’escludere la continuazione tra reati sottopo al loro vaglio e le precedenti condanne riportate dall’imputato, hanno tenuto conto dell decisione assunta dal Tribunale di Ivrea, là dove, diversamente, la richiesta era stat sollecitata con riferimento alla decisione del Tribunale di Enna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Privo di pregio è il primo motivo che involge l’asserita violazione degli artt. 521 e 522 proc. pen., per avere i giudici della corte territoriale ritenuto a carico dell’imputato la responsabilità del delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. p in quanto commesso su cosa esistente in pubblico ufficio o stabilimento (capo A).
2.1 Premesso che ai fini della sussistenza della violazione degli artt. 521 e 522 cod. pro pen. non è sufficiente qualsiasi modificazione dell’accusa originaria, ma è necessaria una
modifica che pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato, nel caso di specie, i l’imputazione originariamente formulata in relazione al delitto di ricettazione dava atto de sottrazione di un telefono cellulare avvenuta ai danni di un soggetto ricoverato in un ospedal pubblico, deve ritenersi correttamente configurata l’aggravante suddetta, rientrando nell locuzione «uffici o stabilimenti pubblici» anche una struttura ospedalie (Sez. 4, n. 17391 del 21/02/2018, Gualdi, Rv. 272648; Sez. 5, n. 29023 del 20/04/2012, Rv. 253323). Tanto in ragione della necessità di accordare una maggior tutela alle cose che si trovino nei luoghi suddetti, al fine di consentire l’espletamento della pubblica funzione esercitata in termini di disciplina e ordine (Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, dep. 202 Lombardi, Rv. 278154).
Ciò detto, per giurisprudenza consolidata, sono «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblic non soltanto le cose pertinenti all’attrezzatura dello stabilimento, ma anche quelle, di propri privata, che attengono alla estrinsecazione del servizio di pubblica necessità o utilità (Sez n. 5042 del 22/11/1982 – dep. 30/05/1983, COGNOME, Rv. 159301; Sez. 2, n. 263 del 26/01/1966, Forgi, Rv. 101357).
Ne deriva che, è configurabile l’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen nell’ipotesi in cui il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabili pubblico, ancorché non di pertinenza né dell’ufficio o stabilimento, né di alcuna delle perso ivi addette, né attinente alle funzioni o alle attività espletate, in ragione della necessità più efficace tutela del rispetto dovuto alla pubblica amministrazione e della maggior fiducia ch ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (Sez. 2, n. 2213 del 30/09/198 dep. 10/03/1984, Ripamonti, Rv. 163088).
2.2 Nel caso di specie, la corte territoriale, con motivazione logica e coerente, ha ritenut furto del telefono cellulare aggravato dalla circostanza che la res fosse stata sottratta all’interno del nosocomio nel quale sia l’imputato che la vittima erano ricoverati.
Del resto il telefono cellulare, poggiato sul mobiletto di pertinenza della postazione assegna alla vittima e rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, non poteva considerarsi s occasionalmente presente all’interno del nosocomio, trattandosi, piuttosto, di cosa costituent il normale corredo che un degente porta con sé al momento del ricovero in ospedale.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso che involge la mancata esclusione della recidiva contestata all’imputato.
3.1 Premesso che in tema di recidiva è richiesto uno specifico dovere di motivazione sia ove il giudice ritenga di escluderla, sia ove ritenga di applicarla (Sez. U, n. 5859 del 27/10/20 dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), nel caso di specie, la corte territoriale, con motivazion logica, ha apprezzato la sussistenza dei presupposti di applicazione della stessa non solo valutando i precedenti penali dai quali l’imputato è gravato, ma anche valorizzando l’indol degli stessi, come attestati dal casellario giudiziale, sicché, ragionevolmente, deve ritenersi i giudici d’appello, ai fini della sussistenza della perdurante volontà e attitudine dell’imp verso la delinquenza, abbiano ritenuto, a fronte dei residui precedenti penali, non influente
circostanza dell’intervenuta abolitio criminis di uno dei reati riportati nel certificato del casellario giudiziale.
Infondato è anche il terzo e ultimo motivo che, come si legge nella conclusioni formulate dalla difesa in data 14 dicembre 2023, involge la mancata applicazione dell’istituto del continuazione «tra i reati sub judice e quello sentenziato dal Tribunale di Enna».
4.1 La lettura della motivazione della sentenza in verifica consente di ritenere che la co territoriale, nell’indicare la sentenza del Tribunale di Ivrea, in luogo di quella del Tribun
Enna, segnalata dalla difesa, sia incorsa in un mero errore materiale.
Invero, i giudici di appello, pur valutando l’identità del bene giuridico offeso, ovvero «l’in del patrimonio», e la contiguità temporale dei fatti, tuttavia hanno sottolineato «l’asso divergenza geografica tra i luoghi dei commessi reati – Settimo Torinese (TO) e Cerami (EN) ». Tale circostanza evidenzia come, correttamente, la corte territoriale abbia valutato richiesta formulata dalla difesa con riferimento alla pronuncia del Tribunale di Enna e non
quella, erroneamente riportata, del Tribunale di Ivrea.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/12/2023.